IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento  della  riserva
 adottata nell'udienza 23 giugno 1998.
   Considerato che nella presente causa (iscritta al n. 5170/1997 r.g.
 e   promossa   da   Associazione  culturale     "Teatro  aperto"  vs.
 Associazione culturale "Teatri possibili" il procuratore dell'attore,
 avv. C.   M. Muscolo conferi' la delega  ex  art.  9  del  r.d.l.  n.
 1578/1993,  per  la  sostituzione processuale relativa all'udienza 23
 giugno 1998  (fissata  per  gli  incombenti  previsti  dall'art.  183
 c.p.c.),  al  dott.    Luca  Venturini,  praticante avvocato iscritto
 all'albo di Milano, precisando che la delega era conferita "in  forza
 dell'art.  8,  d.-l.    27  novembre  1933,  n.  1578,  che abilita i
 praticanti abilitati all'esercizio davanti alla pretura)" (sic);
   Considerato che dopo l'iniziale opposto orientamento dei giudici di
 merito,   risulta    ormai    affatto    prevalente    l'orientamento
 giurisprudenziale che ritiene ammissibile il patrocinio esercitato da
 praticanti  avvocati  (ex aliis cfr. ordinanza 6 novembre 1995, causa
 Scaramucci e Zippo vs. IACP Bologna, est.  Verardi,  edita),  sicche'
 tale  orientamento puo' fondatamente essere qualificato come "diritto
 vivente";
   Ritenuto, allora, che le norme  vigenti,  cosi'  interpretate,  non
 possono non suscitare alcuni dubbi di legittimita' costituzionale;
   Ritenuta   la   non   manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  82,  comma  3,  c.p.c.  (come
 sostituito  dall'art.   20 legge 21 novembre 1991, n. 374), dell'art.
 47, legge 21 novembre 1991, n. 374, nella parte in cui tali norme non
 comportano - stando al diritto vivente - l'abrogazione  dell'art.  8,
 r.d. n. 1578/1933, e la non manifesta infondatezza della questione di
 legittimita'  costituzionale  dello stesso art. 8, r.d. n. 1578/1933,
 secondo cui  e'  ancora  ammissibile  il  patrocinio  dei  praticanti
 innanzi al pretore per tutte le cause di sua competenza;
   Ritenuto  che  la  sopravvivenza  di  tale  norma,  affermata dalla
 prevalente giurisprudenza  di  merito,  si  ponga  in  contrasto  coi
 parametri costituzionali individuabili:
     nell'art.  24,  secondo  comma della Costituzione, che stabilisce
 l'inviolabilita' del diritto alla difesa tecnica adeguata;
     nell'art. 33, quinto commma della Costituzione, che  pretende  il
 superamento  dell'esame  di  Stato  per   l'abilitazione all'eserizio
 professionale (nella specie, di difensore);
     nellart. 3, primo e secondo comma della Costituzione, che esclude
 la legittimita di irragionevole identico trattamento di situazioni in
 fatto obiettivamente diverse;
   Tenuto conto che gia' in  passato  codesta  onorevole  Corte,  dopo
 l'aumento   (nel   1984)   della   competenza   pretorile,  riconobbe
 l'incostituzionalita' di norme  che  non  assicuravano  l'adeguatezza
 della difesa tecnica per il patrocinio avanti il pretore, richiamando
 l'art. 33, quinto comma della Costituzione;
   Rilevato  infatti  che  con  la  sentenza n. 127 del 29 aprile 1985
 codesta Corte accolse i dubbi relativi agli  artt. 6, 7, 8 e 9, legge
 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio
 legale nelle preture); artt. 1, primo,  secondo  e  terzo  comma  del
 r.d.-l.  13  agosto  1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori
 legali); art. 1 della legge 28 giugno 1928, n.  1415  (Norme  per  il
 patrocinio  innanzi alle preture); in riferimento agli artt. 3, primo
 comma, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, Cost., sollevati con le
 ordinanze pronunciate l'8 febbraio 1980 al pretore di  Salo';  il  13
 aprile  1981  dal tribunale di Pistoia; il 25 giugno 1981 dal pretore
 di Padova; il 28 luglio 1983 dal tribunale di Pisa, secondo  i  quali
 l'esercizio  profesionale  (avanti le preture site in comuni non sede
 di tribunale),  pur  essendo  qualitativamente  omogeneo  rispetto  a
 quello  proprio degli avvocati e procuratori, era ingiustificatamente
 attribuito a categorie professionali  diverse  nei  requisiti  e  nel
 trattamento  normativi  ed  altrettanto ingiustificatamente esonerato
 dall'esame di Stato imposto  dalla  legge  professionale  forense  in
 conformita'  all'art.  33, quinto comma, della Costituzione. Inoltre,
 secondo due delle ordinanze (quella del pretore di  Padova  e  quella
 del  tribunale  di Pisa) la carenza di un controllo mediante esame di
 Stato sull'adeguatezza tecnica  dei  detti  esercenti  il  patrocinio
 legale  importava altresi' lesione del diritto alla difesa assicurato
 dall'art. 24, secondo comma, della  Costituzione.  Dunque,  la  Corte
 cosi' argomento':
     "Quando    la   legge   riserva   l'esercizio   di   un'attivita'
 professionale a dati soggetti, iscritti in  un  albo  sulla  base  di
 requisiti  culturali, da' essa stessa una valutazione di rilevanza al
 carattere tecnico dell'attivita' e quindi implicitamente  postula  la
 necessita'  di  un  controllo  sulla idoneta' tecnica dei soggetti in
 parola.
   Ma in tal caso la mancata previsione di detto  controllo,  anzi  la
 mancata  elevazione  di  esso  a  livello  di esame di Stato ai sensi
 dell'art.   33, quinto  comma,  della  Costituzione  va  giustificata
 razionalmente.    Tale,  come  si  e'  accennato,  e'  il presupposto
 argomentativo della sentenza di questa Corte sopra richiamata  (ossia
 la  sentenza  di rigetto n. 58 del 3 maggio 1963, N.d.E.) la quale ha
 ravvisato  il  giustificato  motivo  della  esenzione  nella   minore
 difficolta'  tecnica  che  l'attivita'  difensiva presenterebbe nelle
 cause davanti al pretore,  contrassegnate  da  scarsa  importanza  in
 connessione  con  la  facolta'  di  autodifesa data alla parte. E nel
 medesimo senso argomenta l'Avvocatura dello Stato quando ravvisa  una
 giustificazione  della  deroga  -  e  in  pari tempo della disciplina
 differenziata - nella ridotta competenza delle preture minori di  cui
 si tratta.
   Ma  tali  motivi  piu'  non  ricorrono  o  non hanno piu' il valore
 giustificativo ad essi attribuito.
   Va considerato infatti:
     che nelle  cause  davanti  al  pretore  la  parte  puo'  assumere
 l'autodifesa soltanto se autorizzata;
     che,  comunque,  l'autodifesa-ammessa  in materia penale solo per
 limitate ipotesi (cfr. art. 125 c.p.p.) implica che  la  parte  possa
 scegliere   fra  autodifesa  e  difesa  tecnica,  non  gia'  che,  se
 presceglie la difesa "tecnica", questa  possa  essere  sprovvista  di
 garanzie  per  quel che riguarda la sua "tecnica" adeguatezza; che il
 criterio discretivo costituito  dalla  presumibile  maggior  o  minor
 frequenza di liti di scarsa importanza e' estrinseco rispetto al tipo
 di  esercizio  professionale,  al  tipo  di  processo  e  al  tipo di
 competenza del giudice, che sono identici per tutte le preture, senza
 distinzione  fra  quelle  aventi  sede  in  comuni  che siano sede di
 tribunale o capoluoghi di provincia e le altre;
     che in ogni caso la competenza del pretore e' andata gradualmente
 aumentando, per qualita' e  quantita'  (cfr.  fra  l'altro:  r.d.  15
 gennaio  1934,  n.  56, sulla competenza esclusiva del pretore, nelle
 sedi ove manchi il tribunale, in tema di impugnazione delle  delibere
 delle  assemblee condominiali; art. 700, c.p.c., sui provvedimenti di
 urgenza; legge 15 lugĀ³io 1966, n. 604, legge 20 maggio 1970, n. 300 e
 legge 11 agosto 1973, n. 533, in tema  di  lavoro;  legge  23  maggio
 1950,  n. 253, legge 1 maggio 1955, n. 368 e legge 27 luglio 1978, n.
 392, in tema di locazioni urbane; legge 25  luglio  1966,  n.  571  e
 legge  31  luglio 1984, n. 399, sull'aumento dei limiti di competenza
 del pretore; legge 31 luglio 1984, n. 400,  sulla  competenza  penale
 del pretore;
     che la censurata disciplina fu introdotta in considerazione della
 non facile reperibilita' nei centri minori di avvocati e procuratori,
 derivante  dalla non facile accessibilita' dei centri stessi mediante
 i mezzi di comunicazione allora in uso: motivo, questo, che  gia'  da
 tempo e' divenuto inattuale.
   D'altra  parte  il  procedimento  diretto all'iscrizione negli albi
 degli esercenti secondo la normativa impugnata, anche se implica  una
 qualche valutazione, non puo' considerarsi equipollente dell'esame di
 Stato  prescritto  dall'art. 33, quinto comma della Costituzione, che
 implica una prova tecnica, circondata da particolari garanzie.
   4. - Per le espresse  considerazioni  l'abilitazione  all'esercizio
 del  patrocinio  legale  di cui si tratta, non preceduta da controllo
 dell'idoneita' tecnica costituito da esame di Stato o da equipollente
 di esso, di  una  categoria  di  soggetti  diversa  da  quella  degli
 avvocati  e  procuratori,  per  di piu' senza limiti di tempo e al di
 fuori   di   qualsiasi   apprezzabile   esigenza,   costituisce   una
 ingiustificata  deroga  all'art. 33, quinto comma, e cosi' violazione
 del medesimo e dell'art.3, primo comma della Costitutzione.
   Le  norme  impugnate  vanno  dunque   dichiarate   illegittime   in
 riferimento  ai  due  detti  parametri,  mentre  rimane  assorbita la
 questione di illegittimita' delle stesse in riferimento  all'art.  24
 della Costituzione".
   Rilevato   che,   per   tali   ragioni,   codesta  Corte  dichiaro'
 l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b),  7,  8  e  9
 della  legge  7  luglio  1901,  n.  283, nonche' dell'art. 1, secondo
 comma, del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della  legge
 28  giugno  1928,  n.    1415,  "nella  parte in cui tengono ferme le
 suddette disposizioni della legge n.  283  del  1901,  nonche'  degli
 artt.  2  e  3  del  r.d.-l.    13  agosto  1926,  n. 1459, in quanto
 applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge
 n. 283 del 1901";
   Rilevato che, poco dopo, la Corte costituzionale con la sentenza n.
 202, del 28 maggio 1987 accolse l'analoga questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n.
 283 (Sugli onorari dei procuratori  e  sul  patrocinio  legale  nelle
 preture), sollevata con ordinanza pronunciata dal tribune di Lucca, e
 nella motivazione preciso':
    "La  suindicata disposizione consente il patrocinio legale dinanzi
 alle preture site nei comuni che sono sede di  tribunale,  oltre  che
 agli  avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed
 a coloro che hanno sostenuto gli  esami  stabiliti  dalle  discipline
 universitarie  per lo studio del diritto civile e penale, del diritto
 commerciale, della  procedura  civile  e  penale.  Consente  inoltre,
 combinandosi  con  il  disposto  della lett. b) dello stesso articolo
 (che alla lett.   a)  fa  specifico  riferimento),  che  i  soggetti,
 diversi dagli avvocati e procuratori, in essa indicati, esercitino il
 patrocinio  anche  nelle  preture site in comuni che non sono sede di
 tribunale.
   Cio' e' ritenuto, dal  giudice  a  quo,  lesivo  di  vari  precetti
 costituzionali:    dell'art. 33,  quinto comma, per essere consentito
 l'esercizio della professione legale davanti alle preture a  soggetti
 che  non  hanno  superato l'esame di Stato; dell'art. 3, primo comma,
 per essere posti sullo stesso piano professionisti muniti di  diversi
 titoli abilitanti; dell'art. 24, secondo comma, perche' il diritto di
 difesa   deve   essere  inteso  come  potesta'  effettiva  di  valida
 assistenza tecnica.
   2. - Come ha ricordato il giudice a quo, questa Corte  si  e'  gia'
 pronunciata  sul  patrocinio davanti alle preture, con la sentenza n.
 127 del 1985.
   Con tale decisione, tuttavia, la Corte, in ragione dei limiti della
 questione sottopostale, ha preso  in  esame  soltanto  uno  specifico
 aspetto  dell'istituto del patrocinio esercitato davanti alle preture
 da soggetti diversi dagli avvocati e procuatori. In particolare si e'
 occupata del patrocinio davanti alle sole "preture minori"  (site  in
 comuni  non  sede  di  tribunale),  esplicato, ai sensi del combinato
 disposto degli artt. 6, lettera b), e 7 della legge n.  283/1901,  su
 abilitazione  concessa  dal  tribunale  in  camera  di  consiglio, da
 persone fornite di dati requisiti (incensurata condotta; possesso  di
 determinati   titoli   di   studio   o   di   precedenti   esperienze
 professionali).
   La suindicata pronuncia non riguarda, invece,  la  diversa  ipotesi
 del   patrocinio  consentito  a  persone  diverse  dagli  avvocati  o
 procuratori, aventi i requisiti elencati nell'art. 6, lettera a),  ed
 iscritti  in  apposito  albo  ad  opera del presidente del tribunale,
 previo il mero riscontro dei requisiti anzidetti, tanto nelle preture
 site in comuni sede di tribunale (art.  6,  lettera  a)),  che  nelle
 preture  ubicate  in  comuni non dotati di tribunale (art. 6, lettera
 b), prima parte).
   Orbene, l'ordinanza del tribunale di Lucca - pur riferendosi ad  un
 caso  di  iscrizione  nell'albo  chiesta  al  fine  di  esercitare il
 patrocinio nelle preture minori da persona avente i requisiti di  cui
 alla  lettera a) - finisce con l'investire l'intero sistema normativo
 quale e' delineato dall'art. 6, lettere  a)  e  b),  della  legge  n.
 283/1901,  nella  parte  non caducata dalla sentenza n. 127 del 1985,
 poiche' censura nella sua  globalita'  la  discilina  del  patrocinio
 davanti  alle  preture  ad opera di soggetti diversi dagli avvocati e
 procuratori.
   3. - La questione e' fondata.
   Con la suindicata sentenza n. 127 del 1985 si e' negato  che  abbia
 una razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti alle
 preture,  senza  limiti  di  tempo  e  al  di  fuori di ogni esigenza
 apprezzabile, di persone, diverse dagli avvocati e  procuratori,  non
 preventivamente   sottoposte   al   controllo  di  idoneita'  tecnica
 costituito dall'esame di Stato (art. 33, quinto comma,   Cost.) o  da
 equipollente di esso.
   Al   riguardo   si   e'   infatti  osservato  che  l'esenzione  dei
 patrocinatori  dall'esame  di  Stato  non   puo'   trovare   adeguata
 giustificazione  nella  facolta',  concessa  alle  parti nel giudizio
 pretorile,   di   "autodifesa",   poiche'   questa   e'   subordinata
 all'autorizzazione  del  pretore,  nelle  cause civili, ed e' ammessa
 solo per limitate ipotesi in materia penale (art.  125,  c.p.p.),  ed
 implica,  comunque, una scelta tra l'autodifesa ed una difesa tecnica
 che dia garanzie di "tecnica"  adeguatezza;  che  la  pretesa  minore
 importanza  delle  cause  attribuite  alla  cognizione del pretore e'
 contrastata dal  graduale  incremento,  qualitativo  e  quantitativo,
 della  competenza del pretore, che e' ovviamente identica in tutte le
 preture, quale che sia la loro ubicazione; che, infine, la non facile
 reperibilita' di difensori nei  centri  minori  derivante  dalla  non
 agevole  accessibilita'  di  questi  ultimi,  che costitui' una delle
 ragioni dell'introduzione  della  figura  del  patrocinatore,  appare
 ormai  inattuale  in ragione dell'elevato livello raggiunto dai mezzi
 di comunicazione.
   Tali  considerazioni,  espresse  in  riferimento  ai  patrocinatori
 abilitati  ex  art. 7 della legge n. 283/1901, valgono altresi' per i
 patrocinatori di cui all'art. 6, lettera a),  stessa  legge.  Invero,
 ne'  la  qualifica  professonale  (notaio)  ne'  il  titolo culturale
 (laurea in giurisprudenza o superamento di determinati esami di  tale
 corso    di    laurea)    ad   essi   richesti   possono   assicurare
 quell'indispensabile   vaglio   di   specifica   idoneita'    tecnica
 all'esercizio  della  professione forense che solo l'esame di Stato o
 un  adeguato  equipollente  (non  ravvisabile  nel  superamento   del
 concorso  notarile,  in  quanto  finalizzato  all'abilitazione ad una
 attivita'  professionale  nettamente  diversa)  sono  in   grado   di
 garantire.
   Ne'  vale  opporre  che,  ai  sensi  dell'art.  32 dell'ordinamento
 giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i notai ed i  laureati  in
 giurisprudenza  possono  essere  nominati  vice-pretori  onorari.  In
 proposito e' sufficiente rilevare che quella del vice-pretore e'  una
 funzione a carattere onorario e non gia' una attivita' professionale,
 come  quella  del  patrocinatore;  che il relativo incarico ha durata
 limitata  ed  un  triennio  (con  possibilita'  di  conferma)  mentre
 l'esercizio  della  professione  del patrocinatore e' senza limiti di
 tempo; che, infine, la nomina e' subordinata a un rigoroso vaglio  di
 idoneita'  da  parte  del  Consiglio  superiore  della  magistratura.
 Pertanto va dichiarato illegittimo, per violazione degli articoli 33,
 quinto comma, e 3, primo comma Cost., l'art.  6,  lettere  a)  e  b),
 della  legge  n.  283/1901,  nella  parte  in  cui consente, a notai,
 laureati  in  giurisprudenza  e  studenti;   che   abbiano   superato
 determinati   esami  di  tale  corso  di  laurea,  di  esercitare  il
 patrocinio davanti alle preture ubicate in comuni dotati di tribunale
 ovvero privi di tale ufficio.
   Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va  inoltre
 dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale  conseguenziale  delle
 disposizioni legislative che hanno successivamente  tenuto  ferme  la
 norme  suindicate,  e precisamente: l'art. 15, ultima parte, del r.d.
 20  settembre  1922,  n.  1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge 15
 settembre 1922, n.  1287, che modifica la competenza  dei  pretori  e
 dei conciliatori); l'art. 2 del r.d. 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme
 transitorie  per  il  patrocinio  davanti alle preture); l'art. 1 del
 r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme  riguardanti  i  patrocinatori
 legali);  gli artt.  1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme
 per il patrocinio innanzi alle preture)".
   Ritenuto che le stesse argomentazioni bene si attaglino al caso che
 ne occupa, stante la piena corrispondenza tra le  fattispecie  allora
 esaminate  dalla  Corte  e  quelle  oggi proposte alla cognizione del
 pretore;
   Considerato  infatti  che   possono   certamente   assimilarsi   la
 posizione,  da  un  lato,  dei  patrocinatori  previsti  dalle  norme
 dichiarate  incostituzionali  a  seguito  del  penultimo  aumento  di
 competenza  pretorile,  e  quella,  dall'altro  lato,  dei praticanti
 avvocati cui il  prevalente  orientamento  ritiene  ancora  possibile
 conferire  il  patrocinio innanzi al pretore, dopo la novella che ha,
 fra l'altro, decuplicato la competenza per valore di  questo  giudice
 (con   l'effetto   di  provocarne  anche  un  sensibile  innalzamento
 qualitativo  delle  questioni  sottoposte  al  suo  vaglio),  sicche'
 inevitabile  e'  il  riproporsi del dubbio circa la costituzionalita'
 della sopravvivenza  del  patrocinio  conferito  a  persone  che  non
 abbiano ancora superato l'esame di Stato;
   Considerata,   sia   pure   solo   in  modo  incidentale,  la  c.d.
 impertinenza della normativa denunciata, alla luce  della  illustrata
 mancanza  di  correlazione  logica  fra  il  disposto  della  legge e
 l'obiettivo che il legislatore intendeva prefiggersi (Corte cost. nn.
 207/1988,  44/1988,  54/1975  e  molte  altre),  nonche'  la   palese
 inadeguatezza   della   scelta   del   legislatore   (almeno  secondo
 l'interpretazione  che  della  mens  legis  da'   la   giurisprudenza
 prevalente);
   Ritenuto  che  la  rilevanza  e la non manifesta infondatezza della
 questione cosi' prospettata non siano  inficiate,  neppure  sotto  il
 profilo  dell'opportunita'  (ove mai si trattasse di un parametro cui
 poter riconoscere una qualche dignita'  in  sede  di  valutazione  di
 norme  sui  diritti  fondamentali  ed  inviolabili),  dalla imminente
 entrata in vigore della riforma prevista  dall'art.  17,  comma  113,
 della legge
  15  maggio  1997, n. 127 (e del decreto legislativo approvato in sua
 attuazione,  n.  398/1997,  peraltro  -  allo  stato   -   solo   per
 l'ammissione al concorso per uditore giudiziario) dacche', piuttosto,
 tale  riforma  conferma  che  lo stesso legislatore ha ben presenti i
 seri problemi connessi alla  formazione  post  universitaria  per  le
 professioni forensi;
   Considerato  che  neppure  la  recente approvazione (avvenuta il 14
 novembre 1997 da parte del Consiglio dei Ministri)  dello  schema  di
 decreto  delegato  attuativo  della  legge  n.  254/1997  consente di
 ritenere cessata la rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  delle
 questioni sopra dipanate, poiche' anzi la prevista soppressione delle
 preture  comportera'  inevitabilmente l'inattualita' dell'art. 8 r.d.
 citato (salvo che per il patrocinio innanzi  ai  giudici  onorari)  e
 mostrera'  ancor  piu' icasticamente come sia irragionevole prevedere
 che, per cause e questioni analoghe  (non  e'  previsto  l'incremento
 della competenza per valore in capo al giudice professionale unico di
 primo grado), possa darsi una diversa disciplina della difesa tecnica
 e della sua adeguatezza;
   Rilevato,  infatti,  che  in  virtu'  della  riforma  (disposizioni
 transitorie previste dagli artt. 110-114 del  citato  schema)  alcune
 delle  cause  pendenti  davanti  al  pretore  verranno decise da tale
 giudice (davanti al quale, secondo il  diritto  vivente  surriferito,
 saranno  ammessi al patrocinio i praticanti) mentre ogni altra verra'
 proseguita dal nuovo giudice unico (davanti al quale, appunto perche'
 non piu' identificabile  come  pretore,  tale  patrocinio  non  sara'
 ammissibile);
   Considerato  che la questione e' di evidente rilevanza nel presente
 giudizio, poiche' dall'accoglimento dell'eccezione  discenderebbe  la
 declaratoria di nullita' della delega (conferita dall'avv. Muscolo al
 dott.  Venturini  ex art. 9 r.d.-l. n. 1578/1933) e quindi la formale
 assenza  del   procuratore   dell'attrice   dall'udienza   di   prima
 trattazione,  in  particolare  coll'mpossibilita',  per  esempio,  di
 richiedere i termini per  l'appendice  scritta  prevista  dal  quinto
 comma dell'art. 183 c.p.c.;
   Considerato  infine  che  non  consta al giudicante che per nessuna
 altra  professione  liberale,  per  l'esercizio   della   quale   sia
 prescritto  il  superamento  di  esame  di  Stato,  sia ammesso che i
 praticanti,  neppure  temporaneamente  e  per  questioni  di   minore
 importanza,  svolgano  autonomamente la professione medesima, sicche'
 anche sotto tale profilo deve ravvisarsi una irragionevole disparita'
 di trattamento;