LA CORTE D'APPELLO
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  a  soluzione  della   riserva,
 formulata all'udienza di pertrattazione della controversia  civile in
 grado d'appello sub R. G. 632/97,
   Letti  gli atti del procedimento avviato dall'Amministrazione delle
 finanze dello  Stato  contro  la  S.p.a.  Ferriere  G.B.  Bertoli  fu
 Giuseppe con l'atto di citazione in appello, notificato il 10 ottobre
 1997;
   Atteso   che   la   S.p.a.  Ferriere  Bertoli  evoco'  in  giudizio
 l'Amministrazione finanziaria affermando d'aver diritto  al  rimborso
 delle  somme  versate  all'Erario a titolo d'addizionale sull'imposta
 erariale di consumo sull'energia elettrica, in quanto illegittima  la
 pretesa tributaria;
     che,   pur   opponendosi   l'Amministrazione,   all'esito   della
 trattazione di prime cure, era  accolta  la  domanda  della  societa'
 siderurgica   senza  che  formasse  oggetto  del  contraddittorio  la
 questione probatoria, ex art. 19, d.-l. n.  688/1982  convertito  con
 legge    n.    873/1982,    poiche'    la    stessa   non   sollevata
 dall'Amministrazione che in sede di comparsa conclusionale;
     che,    nell'interposto    appello,    l'Amministrazione    porta
 l'inosservanza di tale disposizione di legge a motivo di censura;
     che  l'applicazione della surricordata norma, mantenuta in vigore
 dalla legge n. 428/1990 per i tributi irrilevanti  per  la  normativa
 comunitaria, quale e' l'imposta di consumo sull'energia elettrica, e'
 rilevante   nel   presente   procedimento,  dipendendo  dalla  stessa
 l'accoglimento od il rigetto  dell'appello,  gravando  sul  soggetto,
 agente in ripetizione, la prova documentale del mancato trasferimento
 su altri del peso economico del tributo;
     che  la  societa'  appellata ha lumeggiato vizio d'illegittimita'
 costituzionale dell'onere probatorio, posto dall'art.  19,  d.-l.  n.
 688/1982,  avuto  riguardo  alla  sua  specifica situazione d'impresa
 siderurgica che utilizza l'energia elettrica per la  produzione  d'un
 bene ontologicamente diverso, il ferro;
     che   la   societa'   appellata   sottolinea  come  non  le  sia,
 materialmente, possibile fornire la richiesta prova  documentale  del
 mancato  trasferimento  del  peso  del  tributo,  posto che il prezzo
 finale del suo prodotto e' soggetto al  variare  dei  costi  di  vari
 componenti   base,   ed   e',   comunque,   stabilito   dal   mercato
 internazionale con corsi quotidiani di borsa;
     che, dunque, potendo il prezzo del prodotto  finito  lievitare  o
 diminuire  per  l'effetto  di  molteplici fattori, oltre che il costo
 dell'energia elettrica, risulta impossibile dar prova documentale del
 mancato  trasferimento  su  altri  -  il  consumatore  del   prodotto
 siderurgico - del peso economico dell'imposta di consumo;
     che,  per  tanto, l'onere probatorio, imposto dall'art. 19, d.-l.
 n. 688/1982, limita sensibilmente, se non  annulla,  la  facolta'  di
 difesa  in  giudizio  del proprio diritto alla restituzione di quanto
 pagato  a  titolo  d'imposta,  illegittimamente,  pretesa,  che,   in
 conseguenza  dell'impossibilita'  pratica di ottenere la restituzione
 dell'indebito, la societa' siderurgica lumeggia, in  buona  sostanza,
 il venir anche meno della garanzia costituzionale, di cui all'art. 53
 della  Costituzione,  imponendo,  da  un  lato  l'Amministrazione  il
 pagamento di  un  tributo  non  dovuto,  e  dall'altro  impedendo  al
 contribuente   di  difendere  in  giudizio  del  proprio  diritto  al
 rimborso;
     che, la specifica situazione delle imprese siderurgiche, le quali
 utilizzano l'energia elettrica nel processo  produttivo  ha  trovato,
 proprio sul piano del tributo in questione, particolare attenzione da
 parte del legislatore con la legge n. 349/1995;
   Ritenuto,   da   parte   di   questa   Corte,   che   la  questione
 d'illegittimita' costituzionale prospettata non appare manifestamente
 infondata, posto che la situazione concreta si differenzia da  quelle
 gia'  esaminate dalla Corte costituzionale nel 1988, in quanto, nella
 specie,  l'imposta  di  consumo,  indebitamente,   pagata   afferisce
 all'energia  utilizzata  direttamente  nel  processo di produzione di
 bene   ontologicamente   diverso,   e,   non    gia',    alla    mera
 commercializzazione di beni, che mantengono la loro individualita';
   Che  il  vizio  si delinea con riferimento agli artt. 24 e 53 della
 Costituzione, posto che l'impedimento della difesa  in  giudizio  del
 proprio    diritto   all'impresa   siderurgica   si   traduce   anche
 nell'imposizione di un tributo al di fuori del  rispetto  dei  canoni
 costituzionali in tale materia.