LA CORTE D'APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza a soluzione della riserva, formulata all'udienza di pertrattazione della controversia civile in grado d'appello sub R. G. 632/97, Letti gli atti del procedimento avviato dall'Amministrazione delle finanze dello Stato contro la S.p.a. Ferriere G.B. Bertoli fu Giuseppe con l'atto di citazione in appello, notificato il 10 ottobre 1997; Atteso che la S.p.a. Ferriere Bertoli evoco' in giudizio l'Amministrazione finanziaria affermando d'aver diritto al rimborso delle somme versate all'Erario a titolo d'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, in quanto illegittima la pretesa tributaria; che, pur opponendosi l'Amministrazione, all'esito della trattazione di prime cure, era accolta la domanda della societa' siderurgica senza che formasse oggetto del contraddittorio la questione probatoria, ex art. 19, d.-l. n. 688/1982 convertito con legge n. 873/1982, poiche' la stessa non sollevata dall'Amministrazione che in sede di comparsa conclusionale; che, nell'interposto appello, l'Amministrazione porta l'inosservanza di tale disposizione di legge a motivo di censura; che l'applicazione della surricordata norma, mantenuta in vigore dalla legge n. 428/1990 per i tributi irrilevanti per la normativa comunitaria, quale e' l'imposta di consumo sull'energia elettrica, e' rilevante nel presente procedimento, dipendendo dalla stessa l'accoglimento od il rigetto dell'appello, gravando sul soggetto, agente in ripetizione, la prova documentale del mancato trasferimento su altri del peso economico del tributo; che la societa' appellata ha lumeggiato vizio d'illegittimita' costituzionale dell'onere probatorio, posto dall'art. 19, d.-l. n. 688/1982, avuto riguardo alla sua specifica situazione d'impresa siderurgica che utilizza l'energia elettrica per la produzione d'un bene ontologicamente diverso, il ferro; che la societa' appellata sottolinea come non le sia, materialmente, possibile fornire la richiesta prova documentale del mancato trasferimento del peso del tributo, posto che il prezzo finale del suo prodotto e' soggetto al variare dei costi di vari componenti base, ed e', comunque, stabilito dal mercato internazionale con corsi quotidiani di borsa; che, dunque, potendo il prezzo del prodotto finito lievitare o diminuire per l'effetto di molteplici fattori, oltre che il costo dell'energia elettrica, risulta impossibile dar prova documentale del mancato trasferimento su altri - il consumatore del prodotto siderurgico - del peso economico dell'imposta di consumo; che, per tanto, l'onere probatorio, imposto dall'art. 19, d.-l. n. 688/1982, limita sensibilmente, se non annulla, la facolta' di difesa in giudizio del proprio diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo d'imposta, illegittimamente, pretesa, che, in conseguenza dell'impossibilita' pratica di ottenere la restituzione dell'indebito, la societa' siderurgica lumeggia, in buona sostanza, il venir anche meno della garanzia costituzionale, di cui all'art. 53 della Costituzione, imponendo, da un lato l'Amministrazione il pagamento di un tributo non dovuto, e dall'altro impedendo al contribuente di difendere in giudizio del proprio diritto al rimborso; che, la specifica situazione delle imprese siderurgiche, le quali utilizzano l'energia elettrica nel processo produttivo ha trovato, proprio sul piano del tributo in questione, particolare attenzione da parte del legislatore con la legge n. 349/1995; Ritenuto, da parte di questa Corte, che la questione d'illegittimita' costituzionale prospettata non appare manifestamente infondata, posto che la situazione concreta si differenzia da quelle gia' esaminate dalla Corte costituzionale nel 1988, in quanto, nella specie, l'imposta di consumo, indebitamente, pagata afferisce all'energia utilizzata direttamente nel processo di produzione di bene ontologicamente diverso, e, non gia', alla mera commercializzazione di beni, che mantengono la loro individualita'; Che il vizio si delinea con riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, posto che l'impedimento della difesa in giudizio del proprio diritto all'impresa siderurgica si traduce anche nell'imposizione di un tributo al di fuori del rispetto dei canoni costituzionali in tale materia.