IL GIUDICE DI PACE Letti ed esaminati gli atti rileva che l'Istituto della domanda orale, ancorche' abbia sempre avuto scarsissima applicazione nella prassi (vedi Martinetto. Profili della domanda orale), allorche' poteva proporsi avanti al giudice conciliatore, in considerazione della sua limitata competenza, non comportava seri problemi ne' sotto l'aspetto formale, ne' sotto l'aspetto sostanziale atteso che essa era ristretta nei limiti del valore di lire un milione. A seguito dell'istituzione del giudice di pace l'applicazione dell'art. 316 c.p.c., cosi' come concepito, estende la possibilita' della domanda orale alla integrale competenza di tale giudice. Il principale aspetto problematico insito in tale facolta' concessa all'attore attiene alla funzione assistenziale esplicata dal giudice nella ricezione della domanda orale per la quale si sono sollevati dubbi, in dottrina, (cfr. Luiso, Consolo, Sassani), di legittimita' costituzionale in ordine alla salvaguardia dell'imparzialita' dell'organo giudicante ed al rispetto del principio di parita' delle parti. Ed e' incontrovertibile che tali incertezze nella realta' concreta si realizzino tanto piu' poi quando il giudice che raccoglie la domanda orale sia lo stesso che dovra' decidere del merito. Potrebbe anzi in tali casi concreti verificarsi l'estrema ipotesi di una "scelta del giudice" presentandosi l'attore ad uno piuttosto che all'altro, ove l'ufficio del giudice di pace sia rappresentato da piu' giudici. Inoltre va anche osservato che prevedendo la norma in esame la possibilita' - come gia' evidenziato - di proporre verbalmente la domanda genericamente davanti al giudice di pace, senza limitazione di valore, e quindi legittimamente questa puo' essere proposta per il limite di competenza previsto dall'art. 8, c.p.c., di L. 5.000.000, si proporrebbe anche l'altro problema della possibilita' di applicare tale norma proponendosi dall'attore la domanda per la quale, pero' non puo' stare in giudizio di persona atteso tale facolta' e' concessa entro il limite di competenza di L. 1.000.000 siccome disposto dall'art. 82, c.p.c. Pare quindi non manifestamente infondata la sollevata eccezione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 316 c.p.c., quanto meno in relazione alla competenza che dovrebbe essere contenuta nei limiti di valore di lire 1.000.000 per il quale la parte puo' stare in giudizio di persona.