IL GIUDICE DI PACE
   Letti ed esaminati gli atti rileva  che  l'Istituto  della  domanda
 orale,  ancorche'  abbia  sempre avuto scarsissima applicazione nella
 prassi (vedi Martinetto.  Profili  della  domanda  orale),  allorche'
 poteva  proporsi  avanti  al  giudice conciliatore, in considerazione
 della sua limitata competenza, non comportava seri problemi ne' sotto
 l'aspetto formale, ne' sotto l'aspetto sostanziale  atteso  che  essa
 era ristretta nei limiti del valore di lire un milione.
   A  seguito  dell'istituzione  del  giudice  di  pace l'applicazione
 dell'art.  316 c.p.c., cosi' come concepito, estende la  possibilita'
 della  domanda  orale  alla  integrale competenza di tale giudice. Il
 principale aspetto problematico  insito  in  tale  facolta'  concessa
 all'attore  attiene alla funzione assistenziale esplicata dal giudice
 nella ricezione della domanda orale per la quale  si  sono  sollevati
 dubbi,  in  dottrina, (cfr. Luiso, Consolo, Sassani), di legittimita'
 costituzionale  in  ordine   alla   salvaguardia   dell'imparzialita'
 dell'organo  giudicante ed al rispetto del principio di parita' delle
 parti.
   Ed e' incontrovertibile che tali incertezze nella realta'  concreta
 si  realizzino  tanto  piu'  poi  quando  il giudice che raccoglie la
 domanda orale sia lo stesso che dovra' decidere del merito.
   Potrebbe anzi in tali casi concreti verificarsi  l'estrema  ipotesi
 di  una  "scelta del giudice" presentandosi l'attore ad uno piuttosto
 che all'altro, ove l'ufficio del giudice di pace sia rappresentato da
 piu' giudici.
   Inoltre va anche osservato che prevedendo  la  norma  in  esame  la
 possibilita'  -  come  gia'  evidenziato - di proporre verbalmente la
 domanda genericamente davanti al giudice di pace,  senza  limitazione
 di valore, e quindi legittimamente questa puo' essere proposta per il
 limite  di  competenza previsto dall'art. 8, c.p.c., di L. 5.000.000,
 si proporrebbe anche l'altro problema della possibilita' di applicare
 tale norma proponendosi dall'attore la domanda per  la  quale,  pero'
 non  puo'  stare  in  giudizio  di  persona  atteso  tale facolta' e'
 concessa entro il  limite  di  competenza  di  L.  1.000.000  siccome
 disposto dall'art.  82, c.p.c.
   Pare  quindi  non  manifestamente  infondata la sollevata eccezione
 d'illegittimita' costituzionale dell'art. 316 c.p.c., quanto meno  in
 relazione alla competenza che dovrebbe essere contenuta nei limiti di
 valore di lire 1.000.000 per il quale la parte puo' stare in giudizio
 di persona.