ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Maurizio Fella ed altra contro il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna ed altro, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 (pervenuta il 22 agosto 1997) nel corso di un giudizio per l'annullamento del decreto con il quale il tribunale per i minorenni di Bologna aveva respinto la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento, emanato in Brasile, di adozione di due fratelli minori, perche' l'eta' di uno dei coniugi adottanti non superava di almeno diciotto anni quella degli adottandi, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non consente di derogare al divario minimo di eta' di diciotto anni tra adottanti e adottandi, quando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, la deroga sia necessaria per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile ai minori. La Corte di cassazione precisa, ai fini della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, che l'art. 6 della legge n. 184 del 1983, comprendendo tra i requisiti generali per l'adozione il divario di eta' minimo e massimo che deve sussistere tra adottanti ed adottandi, trova applicazione nella fase della dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione (art. 32), quando, come nel caso in esame, la generica dichiarazione di idoneita' degli adottanti viene messa a raffronto con il minore da adottare; questa valutazione non puo' essere compiuta nella fase della preliminare dichiarazione di idoneita' all'adozione internazionale (art. 30), nella quale non e' stato ancora individuato il minore al quale rapportare la differenza di eta'. Nel merito, il giudice rimettente ricorda la giurisprudenza costituzionale che ha portato al superamento dell'assoluta rigidita' delle prescrizioni normative relative alla differenza di eta' tra coniugi adottanti e minore adottando. In base al criterio di individuazione della famiglia adottiva piu' idonea, in concreto, a soddisfare le particolari esigenze e gli interessi del minore (sentenze n. 11 del 1981 e n. 197 del 1986), la giurisprudenza costituzionale ha affermato che il divario di eta' legislativamente previsto non puo' essere cosi' assoluto da non consentire una ragionevole deroga, in casi rigorosamente circoscritti ed eccezionali, quando essa sia necessaria per affermare interessi, particolarmente attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale e la cui esistenza e' rimessa al rigoroso accertamento giudiziale (sentenza n. 148 del 1992). Nella medesima prospettiva e' stata anche dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 44 del 1990) la norma che non consentiva al giudice di ridurre il divario minimo di diciotto anni tra adottante e adottando previsto per l'adozione in casi particolari (art. 44 della legge n. 184 del 1983), quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare, come nel caso di adozione del figlio dell'altro coniuge. L'assoluta rigidita' del divario massimo di eta', previsto dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983 (da applicare anche all'adozione internazionale per il richiamo che ne fa l'art. 30 della stessa legge), e' stata superata con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di questa disposizione, nella parte in cui non consentiva l'adozione di uno o piu' fratelli in stato di adottabilita', quando per uno di essi l'eta' degli adottanti supera di piu' di quarant'anni l'eta' dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione (sentenza n. 148 del 1992). La stessa disposizione e' stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore (sentenza n. 303 del 1996). Ad avviso della Corte di cassazione, i medesimi principi devono trovare applicazione non solo con riguardo al divario massimo di eta' che deve sussistere tra adottanti e adottandi, ma anche a quello minimo, giacche' altrimenti verrebbero messi in pericolo, senza alcuna giustificazione, preminenti valori costituzionali ed in particolare il diritto (tutelato dagli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 Cost.) del minore in situazione di abbandono di essere inserito in una famiglia sostitutiva in concreto adeguata, purche' si rimanga nella differenza di eta' che puo' solitamente intercorrere tra genitori e figli. In proposito la Corte di cassazione ricorda che il legislatore ha stabilito l'eta' minima per il riconoscimento dei figli naturali a sedici anni (art. 250, ultimo comma, cod. civ.), ed ha anche previsto il caso del genitore naturale che non ha compiuto tale eta', disponendo che la procedura per dichiarare lo stato di adottabilita' del nato, non risultando genitori naturali, sia rinviata sino al compimento, appunto, del sedicesimo anno da parte del genitore infrasedicenne che potra' solo allora provvedere al riconoscimento (art. 11, terzo comma, della legge n. 184 del 1983). Il giudice rimettente ritiene, ancora quanto alla rilevanza della questione, che la famiglia dei ricorrenti, disponibile ad accogliere due fratelli non in tenera eta', sarebbe particolarmente idonea all'adozione e che si dovrebbe procedere all'accertamento, impedito dalla disposizione denunciata, che quella famiglia sia la sola in grado di soddisfare il diritto dei minori ad una famiglia sostitutiva. Considerato in diritto 1. - La questione di legittimita' costituzionale investe la disciplina del divario di eta' minimo che deve intercorrere tra coniugi adottanti e minori da adottare. La Corte di cassazione ritiene che l'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - stabilendo tra le disposizioni generali che disciplinano l'adozione dei minori, da applicare anche all'adozione di minori stranieri in forza dell'art. 30 della stessa legge, che l'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'eta' dell'adottando - sia in contrasto con gli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 della Costituzione, nella parte in cui non consente di derogare a tale divario minimo di eta', quando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, tale deroga sia necessaria per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile ai minori. 2. - La questione e' fondata, nei limiti di seguito precisati. In rispondenza a principi che ispirano tanto la Costituzione quanto le convenzioni internazionali che garantiscono i diritti del fanciullo (convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) o ne stabiliscono la protezione in caso di adozione (convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974, n. 357; convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993), la legge n. 184 del 1983, nel delineare gli istituti dell'affidamento e dell'adozione, riafferma il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia naturale. Solo quando cio' non sia possibile e, a causa della situazione di abbandono, non si possa prevedere il reinserimento nella famiglia di origine, l'interesse del minore alla formazione della propria personalita', nel contesto di un ambiente familiare stabile ed armonioso e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono propri, puo' essere soddisfatto mediante l'adozione da parte di una famiglia che sostituisca quella di origine. In tal caso si viene a determinare un legame di filiazione legale tra il minore e gli adottanti, i quali, con l'accoglienza nella loro famiglia, assumono i doveri e le potesta' proprie dei genitori. In questa prospettiva la differenza di eta' tra gli adottanti ed il minore, contenuta in limiti non dissimili da quella che ordinariamente intercorre tra genitori e figli (v. art. 8 della convenzione europea in materia di adozione di minori), non costituisce un elemento accidentale ed accessorio dell'idoneita' ad adottare da parte della famiglia di accoglienza, ma e' piuttosto un elemento essenziale perche' si possa soddisfare l'interesse del minore ad avere genitori adottivi che sostituiscano, con il definitivo inserimento nel loro contesto familiare, quelli naturali. Cio' vale per il divario massimo di eta', ma anche, anzi con maggiore evidenza, per quello minimo richiesto perche' tra adottanti ed adottato si costituisca un rapporto tra genitori e figlio, con caratteristiche non dissimili da quelle del rapporto naturale. Il legislatore, facendo uso della discrezionalita' che gli e' propria, ha determinato tale divario di eta', fissandolo nel minimo in diciotto e nel massimo in quaranta anni. Questa regola, stabilita in rispondenza alle finalita' che caratterizzano l'adozione legittimante, non e' stata posta in discussione allorche' e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'assoluta rigidita' della previsione del divario di eta', che non consentiva alcuna eccezione, anche quando l'inserimento in quella specifica famiglia adottiva - e non soltanto il generico interesse del minore a trovare una famiglia di accoglienza, che puo' essere diversamente soddisfatto - fosse il solo che consentisse di salvaguardare interessi, sempre attinenti al minore, i quali trovano radicamento e protezione nella Costituzione. In continuita' con gli orientamenti gia' espressi per il superamento dell'assoluta rigidita' delle prescrizioni normative relative alla differenza di eta' tra coniugi adottanti ed adottando (sentenze nn. 183 del 1988, 44 del 1990, 148 del 1992), la giurisprudenza costituzionale ha affermato che va riconosciuta l'eccezionale necessita' di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario di eta' rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore (sentenza n. 303 del 1996). Le valutazioni gia' espresse dalla Corte per il divario massimo di eta', tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica applicazione per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983. L'analoga norma, enunciata dall'art. 44 della stessa legge con riferimento all'adozione in casi particolari, che peraltro ha effetti in parte diversi rispetto all'adozione legittimante, e' stata dichiarata in contrasto con la Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre il divario di eta' di diciotto anni, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare (sentenza n. 44 del 1990). Anche per l'adozione legittimante si deve affermare che il divario minimo di eta' tra adottanti e adottati, cosi' come gia' quello massimo, possa essere eccezionalmente superato, nell'esclusivo interesse del minore, quando dalla mancata adozione gli deriverebbe un danno grave e non altrimenti evitabile. L'accertamento, da compiersi con il massimo rigore, di tale situazione e dell'interesse del minore e' rimesso, in concreto, al giudice, cui compete anche ponderare il maggior rilievo che presenta il superamento del divario di eta', stabilito come regola, quando esso,riguardando quello minimo, viene ad incidere sulla maturita' richiesta per assumere le funzioni di genitore. In questa prospettiva non mancano, del resto, nell'ordinamento parametri di giudizio, desumibili anche dalla disciplina comune relativa all'eta' necessaria per contrarre matrimonio e per il riconoscimento dei figli naturali.