ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  81,  comma  4,
 del   decreto  legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77  (Ordinamento
 finanziario e contabile degli enti locali), modificato  dall'art.  21
 del   decreto  legislativo  11  giugno  1996,  n.  336  (Disposizioni
 correttive del decreto  legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77,  in
 materia  di  ordinamento  finanziario e contabile degli enti locali),
 promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal giudice  di  pace
 di Napoli nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Relufra
 Costruzioni   S.r.l.   e  l'Amministrazione  provinciale  di  Napoli,
 iscritta al n. 768 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  46, prima serie speciale,
 dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione della Cooperativa Relufra  Costruzioni
 S.r.l.  nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  1  luglio 1998 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che nel corso  di  un  procedimento  civile  promosso  nei
 confronti   della   provincia   di   Napoli,  in  stato  di  dissesto
 finanziario, da un creditore che chiedeva, oltre  che  l'accertamento
 del   proprio  credito  sorto  anteriormente  alla  dichiarazione  di
 dissesto finanziario  dell'ente  debitore,  anche  il  pagamento  dei
 successivi  interessi  di  mora,  il  giudice  di pace di Napoli, con
 ordinanza emessa il 18 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 2, 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 81, comma  4,  del  decreto  legislativo  25
 febbraio  1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti
 locali), modificato dall'art. 21 del decreto  legislativo  11  giugno
 1996,  n.  336  (Disposizioni  correttive  del decreto legislativo 25
 febbraio 1995,  n.  77,  in  materia  di  ordinamento  finanziario  e
 contabile degli enti locali), il quale prevede che, a decorrere dalla
 data   della  deliberazione  di  dissesto  dell'ente  locale  e  sino
 all'approvazione del rendiconto della gestione  di  cui  all'art.  89
 dello  stesso  decreto  legislativo,  i debiti insoluti non producono
 interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria;
     Che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata
 esclude che  i  debiti  insoluti  producano  interessi,  determinando
 cosi':    la  perdita  definitiva  di  un credito, che si tradurrebbe
 sostanzialmente nella imposizione di una prestazione patrimoniale; la
 violazione del principio di eguaglianza, per il trattamento deteriore
 riservato ai creditori degli enti locali in  stato  di  dissesto;  la
 compressione e penalizzazione della liberta' di iniziativa economica,
 per il mancato riconoscimento degli interessi;
     Che nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale si e'
 costituito il creditore che agiva nel giudizio principale, chiedendo,
 anche  con  una  memoria  depositata  in  prossimita' della camera di
 consiglio, l'accoglimento della questione.
     Che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale, analoga  a
 quella gia' decisa dalla Corte con le sentenze nn. 149, 155 e 242 del
 1994 e ad altra - sollevata dal pretore di Napoli, sezione distaccata
 di Pozzuoli - discussa nella camera di consiglio del 12 novembre 1997
 (reg.  ord.  n. 31 del 1997), sia dichiarata inammissibile e comunque
 manifestamente infondata.
   Considerato  che  un'analoga  questione   concernente   la   stessa
 disposizione  denunciata e' stata dichiarata non fondata (sentenza n.
 269 del 1998), perche' proposta sulla base di un erroneo  presupposto
 interpretativo.   Difatti la disposizione denunciata non esclude che,
 a seguito della dichiarazione di  dissesto  finanziario  di  un  ente
 locale,  i  crediti  vantati  nei confronti di quest'ultimo producano
 interessi e siano soggetti a rivalutazione monetaria. Tali frutti  ed
 accessori  del  credito  maturano  anche successivamente all'apertura
 della procedura concorsuale (cfr. sentenze nn. 149,  155  e  242  del
 1994,  in  riferimento  all'analoga disposizione dettata dall'art. 21
 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8), ma non sono  opponibili  ad
 essa e sono esclusi dall'ammissione alla massa passiva, mentre rimane
 integra  -  secondo  un'interpretazione,  compatibile  con  il  testo
 normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali,  che
 e'  da  preferire  in  quanto  non si presta al prospettato dubbio di
 legittimita' costituzionale - la facolta' del creditore di esercitare
 tali diritti nei confronti dell'ente locale,  una  volta  cessato  lo
 stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria,
 la  quale  tende  al risanamento finanziario dell'ente locale e a far
 fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti  da  un
 apposito mutuo a carico dello Stato.
   Che  la questione sollevata non prospetta profili o argomenti nuovi
 rispetto a quelli esaminati dalla  Corte  e  deve  essere,  pertanto,
 dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.