L'assemblea  regionale siciliana nella seduta del 22 settembre 1998
 ha approvato il disegno di legge n. 203 dal titolo "Provvedimenti per
 la salvaguardia e la valoriazione del patrimonio storico, culturale e
 linguistico delle comunita' siciliane di  origine  albanese  e  delle
 altre  minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per
 la gestione di corsi di laurea.  Incremento  del  contributo  di  cui
 all'art.  1  della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52", pervenuto a
 questo Commissariato dello Stato, a sensi e per gli effetti dell'art.
 28 dello statuto speciale il successivo 25 settembre 1998.
   Il provvedimento legislativo prevede una serie di iniziative intese
 a promuovere la salvaguardia ed il  recupero  della  lingua  albanese
 nonche'  di  quelle  delle  minoranze  etiche  esistenti  in  Sicilia
 disponendo, a tal fine, interventi finanziari  in  favore  sia  delle
 scuole  materne  e dell'obbligo sia dei comuni interessati e di altre
 istituzioni private e pubbliche, aventi sede in ambito regionale, per
 la   realizzazione   di   attivita'   didattiche,   di   studio    ed
 approfondimento   storico   culturale   di   tali   realta'   etniche
 minoritarie.
   L'espresso richiamo, contenuto nel disegno di legge,  alla  "lingua
 delle  minoranze  etniche,  ed  in  particolare  a  quella  albanese,
 esistenti in Sicilia, l'insegnamento delle stesse,  la  facolta'  del
 "bilinguismo"  negli  atti  pubblici,  non solo delle amministrazioni
 comunali interessate dal fenomeno, nonche' l'uso della lingua  locale
 nell'attivita'  degli  organi  degli  enti territoriali minori, danno
 luogo a rilievi di ordine costituzionale.
   Infatti, seppure puo' ritenersi plausibile la finalita' di  rilievo
 culturale   perseguita   dalla   regione,   intesa   a  promuovere  e
 salvaguadare il patrimonio  storico  e  linguistico  delle  comunita'
 siciliane di origine albanese, l'iniziativa nel suo complesso, per la
 vastita'  degli  iterventi  previsti,  assume  l'indubbio  aspetto di
 tutela di detta minoranza.  Questa  materia  pero',  poiche'  non  e'
 riconducibile   ad   alcuna  delle  sfere  attribuite  alla  potesta'
 legislativa regionale dagli artt. 14 e  17  dello  statuto  speciale,
 alla  cui  elencazione  deve essere riconosciuto carattere tassativo,
 esula palesemente dalla competenza della regione.
   Di  contro,  l'art.  6  della  Costituzione  stabilisce   che   "la
 Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
   Cio' perche' soltanto allo Stato e' dato di valutare l'esistenza di
 quei  presupposti  di  carattere politico-culturale e sociale che nel
 quadro di una globale valutazione dei problemi  connessi  a  siffatte
 minoranze, ne possono consigliare il riconoscintento e la tutela.
   Ed infatti, e' attualmente all'esame del Senato il disegno di legge
 nn.  3366  dal  titolo  "Norme  in  materia di tutela delle minoranze
 linguistiche", gia' approvato dalla Camera dei deputati, che contiene
 una normativa generale e di indirizzo soltanto, attraverso  la  quale
 le  regioni,  in  fase  di  attuazione  delle  relative disposizioni,
 potranno tutelare le minoranze linguistiche esistenti nel  rispettivo
 territorio,  adottando  le  particolari misure idonee a promuoverne e
 salvaguardarne i caratteri storico-culturali.
   Cio'   stante,   l'intervento   legislativo   regionale,    seppure
 riconducibile  nelle sue linee essenziali alla sopracennata normativa
 nazionale di riferimento ancora  in  itinere  appare  intempestivo  e
 quindi,  allo stato attuale della legislazione statale, in violazione
 dell'art.  6 della Costituzione.
   Determinante, in ogni caso, e' la  considerazione  che  secondo  il
 chiaro  disposto  dell'art.  3 il legislatore  siciliano interviene a
 disciplinare, prevedendo  l'obbligatorieta'  dell'insegnamento  della
 cultura  delle  tradizioni delle minoranze linguistiche (terzo comma)
 nonche' quello della lingua di questa  ultima  (secondo  comma),  una
 materia  espressamente  sottrattagli  in  tema di pubblica istruzione
 dall'art. 4  del  d.P.R.  n.  246/1985  che,  dando  attuazione  alle
 disposizioni  dello statuto speciale di cui agli artt. 14, lett. r) e
 17, lett.   d), riserva allo Stato  il    compito  di  determinare  i
 programmi scolastici.
   L'art.  12,  infine,  attribuisce  all'Assessore  regionale ai beni
 culturali ed ambientali e per  la  p.i.  il  compito  di  emanare  un
 regolamento  di  attuazione.  Orbene  tale  disposizione e' in palese
 violazione dell'art.  12, terzo comma dello statuto speciale, poiche'
 e' espressamente attribuita al governo regionale nel suo complesso  e
 quale organo collegiale la competenza ad emanare i regolamenti.