IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1779/1997
 r.g.r.  proposto da Silvia Giorgia Fava, elettivamente domiciliata in
 Genova, via Corsica, 2/11, presso l'avv. Maria Grazia Lanero  che  la
 rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica  e  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova,  in  persona del rettore in carica, rappresentati e difesi ex
 lege dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  domiciliataria  in
 Genova, resistenti;
   Per l'annullamento della delibera con cui il consiglio del corso di
 laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria dell'Universita' degli
 studi di Genova  ha  deliberato  per  l'anno  accademico  1997-98  di
 attivare  il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi
 dentaria limitatamente agli  studenti  gia'  immatricolati  nell'a.a.
 1996-97 con esclusione di nuove immatricolazioni, nonche' dei decreti
 del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica 31 luglio 1997 e 21 luglio 1997, n. 245 e della circolare
 ministeriale 11 luglio 1997, prot. 4001;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Data per letta  alla  pubblica  udienza  del  29  gennaio  1998  la
 relazione  del  1  referendario  Raffaele Prosperi e uditi, altresi',
 l'avv. Maoli per delega dell'avv. Lanero, per i ricorrenti  e  l'avv.
 dello Stato per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  17  ottobre  1997 Silvia Giorgia Fava
 impugnava, chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe
 indicati,  esponendo di aver diritto ad iscriversi al corso di laurea
 in odontoiatria e protesi dentaria, mentre in forza dei provvedimenti
 impugnati, tale facolta' era a lei preclusa.
   Questi i motivi del ricorso:
     A) sui decreti ministeriali 31 luglio 1997 e 21 luglio  1997,  n.
 245 nonche' sulla circolare ministeriale 11 luglio 1997, n. 4001:
      1)  violazione  degli  artt.  3,  33  e  34  Cost. Incompetenza.
 Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre
 1990, n. 341;
      2) violazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. e dell'art. 9,  comma
 4,  legge 19 novembre 1990, n. 341 Cost. Eccesso di potere per errore
 sui presupposti, travisamento del fatto e illogicita'.
     B) Sulla deliberazione  del  consiglio  di  corso  di  laurea  in
 odontoiatria e protesi dentaria 21 luglio 1997:
      1) illegittimita' derivata;
      2) violazione art. 6 legge 9 maggio 1989, n. 168 e art. 1, legge
 11  dicembre  1969,  n.  910.  Eccesso  di  potere  per  illogicita',
 ingiustizia grave e manifesta e sviamento di potere;
      3) violazione art. 2 d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Eccesso di
 potere  per  errore  sui  presupposti  e  conseguente   travisamento,
 illogicita',   contraddittorieta',  ingiustizia  grave  e  manifesta,
 sviamento di potere;
      4)   eccesso   di  potere  per  contraddittorieta',  difetto  di
 motivazione, illogicita' e sviamento di potere.
   La ricorrente concludeva per  l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastati  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con ordinanza in data 23 ottobre 1997  l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   I.  - La ricorrente, che ha conseguito il diploma di perito chimico
 industriale e che intende iscriversi alla  facolta'  di  odontoiatria
 dell'Universita'  di  Genova,  impugna i provvedimenti che per l'anno
 accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al  predetto  corso
 di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n.  245,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale, del 29 luglio 1997,
 recante norme in materia di accessi  alla  istruzione  universitaria,
 che  prevede  -  tra  l'altro - la possibilita' di limitare, con atti
 ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili  per  nuove
 iscrizioni;  il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio 1997,
 che fissa a zero il numero dei posti per  le  nuove  immatricolazioni
 nell'anno  accademico  1997-98  nel  corso  di laurea in odontoiatria
 nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio  di  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'Universita' di
 Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non  effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  collegio  ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo
 provvedimento  per  violazione  del  principio  costituzionale  della
 riserva  di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra  non  esaurisce
 peraltro   l'ambito  della  decisone  chiesta  dalla  ricorrente.  La
 medesima infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21  luglio
 1997  e  il d.m. 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non
 e' dubbio che  l'annullamento dell'atto del consiglio  del  corso  di
 laurea   non   arrecherebbe  alcun  vantaggio  alla  ricorrente,  ove
 rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con  i  quali,  in  sede
 centrale,   si   e'  comunque    stabilito  l'azzeramento  dei  posti
 disponibili.
   Il collegio deve dunque indagare  la  legittimita'  anche  di  tali
 atti.
   Essi trovano, il proprio presupposto nomativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della   legge     n.  127  del  1997,  che  attribuisce  al  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il  potere
 di  definire  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".  In  concreto  il
 Ministro  ha  esercitato  il  potere cosi' conferitogli stabilendo la
 limitabilita' delle iscrizioni annuali per  il  corso  di  laurea  in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero  dei  posti  disponibili  per l'anno accademico 1997-98, nella
 Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e34 della Costituzione pongono per
 la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il  principio
 della  riserva di legge posto dai suddetti parametri constituzionali,
 e la questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali  limitazioni.  Rispetto  a  tale  interesse, l'annullamento gia'
 deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente  ad
 una  integrale  tutela,  mentre,  ulteriori censure svolte in ricorso
 contro i decreti ora in  esame  si  presentano  come  necessariamente
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  secondo  la  quale  il diritto allo studio, garantito
 dagli artt. 33 e  34  (Cost.,  puo'  soffrire  limitazioni  solo  per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti.  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del  relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 599 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge  127  del
 1997 all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro
  a  limitare  l'accesso  all'universita',  ma  non  pone  essa stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa  -    considerata   nella
 complessiva  disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri
 (Corte cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio,
 III sez., ordinanza n. 2655/97).
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte  costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio,  per la parte
 concernente l'impugnazione del  regolamento  ministeriale  21  luglio
 1997  e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dell'art.
 23, legge n. 87 del 1953,  fino  alla  pronuncia  sulla  legittimita'
 costituzionale della norma indicata.