IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2176/1997 r.g.r. proposto da Zerbinati Laura, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Acquarone, A. Andreoli e P. Piva, presso il primo elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica, 21/20, ricorrente; Contro l'Universita' degli studi di Parma, in persona del rettore in carica e Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica; rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento della graduatoria di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma reso pubblico in data 16 settembre 1997; dell'eventuale provvedimento con cui la ricorrente non e' stata ammessa al corso di laurea in medicina e chirurgia; del verbale relativo allo svolgimento delle operazioni di selezione; del provvedimento 29 luglio 1997 dell'Universita' degli studi di Parma recante le modalita' di accesso per l'anno accademico 1997/98 al corso di laurea in medicina e chirurgia; del decreto ministeriale 31 luglio 1997 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica recante norme in materia di "limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/98; del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica avente ad oggetto "regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento", della deliberazione del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 4 giugno 1997 con il quale viene determinato il numero di immatricolazioni per l'anno accademico 1997/98; del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 luglio 1996 con cui viene disciplinata la limitazione all'accesso ai corsi di laurea; di ogni altro atto o provvedimento anteriore o successivo, anche non conosciuto, connesso comunque dipendente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Barilati, su delega, per la ricorrente e l'avv. dello Stato A. Olivo, per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato l'11 novembre 1997 Zerbinati Laura impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver partecipato alle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Universita' di Parma, senza collocarsi in posizione utile per l'immatricolazione nell'anno accademico 1997-98. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione di legge. Violazione degli artt. 33 e 34 della vigente costituzione della Repubblica italiana. Violazione dell'art. 11, comma 2, legge n. 341 del 1990. Violazione dell'art. 9, comma 6, legge n. 341 del 1990. Violazione dell'art. 6, legge n. 186/1989. 2) eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dell'art. 4 decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1997. Violazione di legge. Violazione art. 3 della legge n. 241/90. La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione La ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi in particolare il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997. Formano oggetto del ricorso anche gli atti della Universita' di Parma che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per la ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti dell'Universita' di Parma non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe alla ricorrente un grado minore di tutela. I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Universita') trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Universita' di Parma (con il d.m. del 31 luglio). In tal modo secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 r.d.) n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge 127 del 1997, all'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni; non e quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva relativa di legge. Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, contribuisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.