IL PRETORE Rilevato che dalla formulazione accusatoria operata dal pubblico Ministero il trattore di cui al capo di imputazione fu acquistato in data 5 marzo 1984 dall'imputata e rivenduto il 10 marzo 1984 a Vitali Giuseppe e che lo stesso in data 28 settembre 1995 era deceduto causa il ribaltamento e mancanza di protezione della struttura del mezzo, rilevato pertanto che la questione di legittimita' costituzionale ha comunque astratta rilevanza nel procedimento, posto che ove tale linea risultasse provata nei fatti costitutivi ne conseguirebbe la condanna dell'imputata, dichiara che il giudizio non puo' essere definito allo stato indipendentemente alla questione di legittimita' costituzionale. Rileva inoltre che per costante orientamento della Corte di cassazione il reato previsto dall'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 547/55 colpisce i comportamenti da chiunque posti in essere sia esso acquirente professionale imprenditore o utilizzatore. Rilevato che pertanto Pasti Maura ove la linea del pubblico ministero fosse provata verrebbe a rispondere di un evento realizzatosi ad oltre undici anni di distanza dalla condotta materiale contestata ossia violazione art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 547/55 rileva la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 589, secondo comma codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ove il reato si connoti come reato a distanza e le violazioni quali reati istantanei con art. 27, primo comma, della Costituzione nella misura in cui non consente al giudice di ancorare la valutazione del disvalore penale del fatto alla volonta' colpevole esteriorizzata nella condotta ma gli impone invece di avere riguardo alla verificazione dell'evento. Respinge la richiesta con riferimento artt. 27, terzo comma e 3, della Costituzione in quanto gia' assorbiti nella richiesta relativa al 27, primo comma.