IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1896/97 r.g.r. proposto da Nuvoloni Luca, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Guelfi e A. Prevosto, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre, 36, ricorrente; Contro Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentanti e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento della determinazione dell'Universita' di Genova con la quale e' stata negata al ricorrente l'ammissione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia; degli atti e delle deliberazioni, con i quali l'Universita' ha deciso di limitare ad un numero chiuso e predeterminato le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, fra i quali, in particolare, il decreto del rettore in data 1 agosto 1997, disciplinando le modalita' di ammissione al primo anno del corso di laurea; del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n. 245 (regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento), in particolare con riferimento agli artt. 4 e 5; del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 luglio 1997 recante limitazioini all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguentemente e comunque connesso; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita la pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Guelfi, per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato C. Guerra, per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 28 ottobre 1997 Nuvoloni Luca impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe citati, esponendo di aver partecipato all'esame di ammissione alla facolta' di medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998, senza collocarsi in posizione utile nella relativa graduatoria. Questi i motivi del ricorso: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 76 Cost. it. Eccesso di potere per straripamento o sviamento per difetto di motivazione. 2) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorieta' della motivazione. 3) Eccesso di potere per incongruita', illogicita', ingiustizia manifesta. 4) Violazione dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione dei principi in tema di efficacia degli atti amministrativi. Eccesso di potere per carenza di presupposti. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 6 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione Il ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997/1998 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997. Formano oggetto del ricorso anche gli atti della Universita' di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per il ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti Universita' di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe al ricorrente un grdo minore di tutela. I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Universita') trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attibuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997/1998, nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione del ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero, art. 224, regio decreto n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinare facolta' per gli anni accademici dal 1961/1962 al 1964/1965: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli eccessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.