IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1896/97 r.g.r.
 proposto da Nuvoloni Luca, rappresentato e  difeso  dagli  avv.ti  M.
 Guelfi  e A. Prevosto, presso gli stessi elettivamente domiciliato in
 Genova, via XX Settembre, 36, ricorrente;
   Contro Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in
 carica, Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,  in
 persona   del   Ministro   in   carica,   rappresentanti   e   difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per l'annullamento della determinazione dell'Universita' di  Genova
 con la quale e' stata negata al ricorrente l'ammissione al primo anno
 del  corso  di  laurea  in  medicina  e chirurgia; degli atti e delle
 deliberazioni, con i quali l'Universita' ha deciso di limitare ad  un
 numero  chiuso  e  predeterminato le iscrizioni al corso di laurea in
 medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, fra i quali, in
 particolare,  il  decreto  del  rettore  in  data  1   agosto   1997,
 disciplinando  le  modalita' di ammissione al primo anno del corso di
 laurea; del decreto del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n. 245 (regolamento
 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di
 connesse  attivita'  di orientamento), in particolare con riferimento
 agli artt.  4 e 5; del decreto del Ministero dell'universita' e della
 ricerca scientifica e tecnologica in  data  31  luglio  1997  recante
 limitazioini  all'accesso  ai corsi di laurea in medicina e chirurgia
 per  l'anno  accademico  1997/1998,  nonche'  di  ogni   altro   atto
 presupposto, conseguentemente e comunque connesso;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  la  pubblica  udienza  del 12 febbraio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Guelfi,  per
 il   ricorrente   e   l'Avvocato   dello   Stato   C.   Guerra,   per
 l'amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 28 ottobre 1997 Nuvoloni Luca  impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in  epigrafe  citati,
 esponendo di aver partecipato all'esame di ammissione  alla  facolta'
 di  medicina  e  chirurgia,  per  l'anno  accademico 1997/1998, senza
 collocarsi in posizione utile nella relativa graduatoria.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) Violazione e/o falsa applicazione degli  artt.  33,  34  e  76
 Cost. it. Eccesso di potere per straripamento o sviamento per difetto
 di motivazione.
     2)  Eccesso  di  potere  per  difetto  di motivazione. Eccesso di
 potere per sviamento, contraddittorieta' della motivazione.
     3) Eccesso di potere per incongruita',  illogicita',  ingiustizia
 manifesta.
     4)  Violazione  dell'art.  10  delle  disposizioni sulla legge in
 generale. Violazione dei principi in tema  di  efficacia  degli  atti
 amministrativi. Eccesso di potere per carenza di presupposti.
   Il  ricorrente  concludeva  per  l'accoglimento del ricorso, previa
 sospensione   dei   provvedimenti   impugnati,   contrastato    dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in  data 6 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   Il ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di  medicina  e
 chirurgia dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per
 l'anno  accademico  1997/1998  hanno  limitato  il  numero  dei posti
 disponibili  per  le  nuove  immatricolazioni  e   tra   questi,   in
 particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica  n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di
 limitare, con atti ministeriali e per determinati  corsi,  il  numero
 delle  nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale
 facolta' e' stata  esercitata  con  d.m.  in  data  31  luglio  1997.
 Formano  oggetto  del  ricorso  anche  gli  atti della Universita' di
 Genova che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per il ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale  che ritiene di dover sollevare.  L'annullamento degli
 atti  Universita'  di  Genova  non  si  ripercuoterebbe  infatti  sui
 provvedimenti  ministeriali  sopra  richiamati  con  i quali, in sede
 centrale, si e' stabilita la  limitazione  contestata,  provvedimenti
 che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli
 atti  Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe al ricorrente un
 grdo  minore  di  tutela.     I   provvedimenti   impugnati   (quelli
 ministeriali,  prima  ed  oltre  che  quelli  Universita') trovano il
 proprio  presupposto  normativo  nell'art. 9, comma 4, della legge n.
 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n.
 127 del 1997, che attibuisce al  Ministro  dell'universita'  e  della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica  il potere di definire i criteri
 generali per la regolamentazione dell'accesso ai  corsi  universitari
 "anche  a  quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una
 limitazione nelle iscrizioni".  In concreto il Ministro ha esercitato
 il  potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la  limitabilita'  delle
 iscrizioni  annuali  per  il  corso  di  laurea  in  discorso (con il
 regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il  numero
 dei   posti   disponibili  per  l'anno  accademico  1997/1998,  nella
 Universita' di Genova (con il d.m. del 31  luglio).    In  tal  modo,
 secondo  l'amministrazione,  rimarrebbe  soddisfatta  la  riserva  di
 legge, che gli artt. 33  e  34  della  Costituzione  pongono  per  la
 limitazione  del  diritto allo studio.  Il collegio, peraltro, dubita
 della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge
 n. 341, come modificato dall'art.  17, comma 116, legge  n.  127  del
 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai
 suddetti  parametri  costituzionali  e  la questione si presenta come
 rilevante e non manifestamente infondata.  Quanto al  primo  profilo,
 non  e'  dubbio  che,  anche  nella  prospettazione  del  ricorrente,
 l'interesse dedotto in giudizio, che  e'  quello  ad  ottenere  senza
 limitazioni  l'accesso  al  corso  universitario, troverebbe piena ed
 integrale  soddisfazione  solo  dalla  caducazione  delle  norme  che
 consentono  all'amministrazione  di  porre tali limitazioni.   La non
 manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in
 base il diritto allo studio, garantito dagli artt.  33  e  34  Cost.,
 puo'  soffrire  limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di
 legge.   Ed  in  effetti,  laddove  il  legislatore  ha  ritenuto  di
 introdurre  limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e
 cosi' per quanto riguarda l'iscrizione  agli  istituti  superiori  di
 Magistero, art. 224, regio decreto n. 1592 del 1933; per l'iscrizione
 al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24,
 secondo  comma,  legge  n.  88  del 1958; per l'accesso dei diplomati
 degli istituti tecnici a determinare facolta' per gli anni accademici
 dal 1961/1962 al 1964/1965: art. 3, legge n. 685  del  1961),  ovvero
 mediante  attribuzione  del  relativo  potere  alla  p.a. nell'ambito
 fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n.  590
 del 1982).
    La  modificazione  apportata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127
 del 1997, all'art. 9, comma 4, legge  n.  341  del  1990,  delega  il
 Ministro  a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non pone essa
 stessa limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte  cost.  5  febbraio  1986,  n.  34,   e   giurisprudenza   ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli eccessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali  per  la  regolamentazione   dell'accesso   ...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge cit.,  per  contrasto  con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso
 ai  sensi  dell'art.  23,  legge  n. 87 del 1953, fino alla pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.