IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:
     A)  n.  2942  del  1997 proposto da Alba Stefano, rappresentato e
 difeso dall'avv. Francesco Semeraro, presso il quale e' elettivamente
 domiciliato in Bari, alla via Abate Gimma, n. 73;
   Contro l'Universita' degli studi di Bari, in persona del  magnifico
 rettore  pro-tempore,  il  Ministero dell'universita' e della ricerca
 scientifica   e   tecnologica,   in   persona   dell'on.le   Ministro
 pro-tempore,   entrambi   rappresentati   e   difesi  dall'Avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  di  Bari,  presso  il  cui  ufficio  sono
 domiciliati;
   Per  l'annullamento dell'atto del rettore del 16 settembre 1997, n.
 6436, con cui decreta "di non approvare" gli atti  della  commissione
 esaminatrice  del concorso per l'immatricolazione del corso di laurea
 di medicina e chirurgia dell'Universita' degli  studi  di  Bari,  per
 l'anno accademico 1997/1998 e le operazioni concorsuali espletate dal
 9 al 13 settembre 1997, disponendo la rinnovazione delle stesse;
   Nonche'  di  tutti  gli atti al predetto presupposti, conseguenti e
 conseguenziali, ivi compreso il provvedimento di indizione  di  nuove
 prove,  di  cui  alla  nota  del  25  settembre  1997, n. 9605, della
 graduatoria  formatasi  all'esito  della  nuova   prova   concorsuale
 tenutasi  il  6  ottobre  1997; del decreto del M.U.R.S.T. con cui e'
 stato fissato il numero dei posti disponibili per  l'immatricolazione
 1997/1998.
     B)  n.  794  del  1998  proposto  da  Alba  Stefano,  come  sopra
 rappresentato, difeso ed elettivamente domicliato;
   Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica,    in    persona    dell'on.le   Ministro   pro-tempore,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale  dello  Stato  di
 Bari,  presso  il  cui  Ufficio e' domiciliato ex lege; l'Universita'
 degli studi di Bari, in persona del  Magnifico  rettore  pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Carlo  De  Bellis  e Gaetano
 Prudente, elettivamente domiciliato presso l'avv. De Bellis in  Bari,
 al corso V. Emanuele, n. 143;
   Per  l'annullamento del decreto del rettore del 19 gennaio 1998, n.
 257,  con  cui  si  conferma  "di  non  approvare"  gli  atti   della
 commissione  esaminatrice  del  concorso  per  l'immatricolazione del
 corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Universita' degli  studi
 di Bari, per l'anno accademico 1997/1998, le cui prove si sono svolte
 in  data  11 settembre 1997, e si annullano, in via definitiva, e con
 efficacia   dal   9   settembre   1997,   gli    effetti    giuridici
 endoprocedimentali   delle   operazioni  compiute  dalla  commissione
 esaminatrice e le prove scritte svolte dai  candidati  il  giorno  11
 settembre 1997, e di ogni altro atto adottato dalla commissione dal 9
 al   13  settembre  1997,  in  ordine  all'espletamento  delle  prove
 d'accesso alla Facolta' di medicina; del  decreto  del  20  settembre
 1997   con   cui  e'  stata  nominata  una  commissione  di  indagine
 amministrativa; della relazione della predetta commissione;  di  ogni
 atto connesso, presupposto e conseguente, ancorche' non conosciuto.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 statuale e dell'Universita' degli studi di Bari;
   Visto l'atto di intervento in giudizio della Facolta' di medicina e
 chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari, in persona del legale
 rappresentante prof. Aldo Cossu, rappresentata e difesa dagli  avv.ti
 Carlo  De Bellis e Gaetano Prudente, elettivamente domiciliata presso
 l'avv. De Bellis in Bari, al corso V. Emanuele, n. 143;
   Viste le proprie ordinanze 20 novembre 1997, n.  1031  e  7  maggio
 1998, n. 359;
   Viste  le  memorie  prodotte  dalle  parti a sostegno delle proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore, alla pubblica udienza del 4 giugno 1998, il  cons.  Doris
 Durante;
   Udito l'avv. Francesco Semeraro per il ricorrente, l'Avvocato dello
 Stato  Lucrezia  Principio  per il Ministero dell'universita' e della
 ricerca scientifica e per l'Universita'  degli  studi  di  Bari;  gli
 avv.ti  Carlo  De  Bellis  e Gaetano Prudente per l'Universita' degli
 studi e la Facolta' di medicina e chirurgia;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con atto notificato il 12 novembre 1997, depositato il 17  novembre
 1997  (iscritto al n. 2942/1997 reg. ric.) Alba Stefano, candidato al
 concorso per l'immatricolazione al corso  di  laurea  di  medicina  e
 chirurgia  dell'Universita' degli studi di Bari per l'anno accademico
 1997/1998,  bandito  con decreto rettorale del 31 luglio 1997, le cui
 prove sono state espletate il giorno 11 settembre  1997,  impugna  il
 decreto  del rettore del 16 settembre 1997 con il quale si dispone di
 non approvare gli atti della commissione esaminatrice con conseguente
 annullamento  delle  operazioni  concorsuali,  e  rinnovazione  delle
 medesime, deducendo le seguenti censure:
     1)  violazione  e  falsa applicazione dell'art. 51 del cod. proc.
 civ. e delle norme in materia di incompatibilita', nonche'  il  vizio
 di  eccesso  di  potere  sotto  diversi  profili,  essendo infondato,
 sproporzionato  ed  eccessivo  l'annullamento  dell'intera  procedura
 concorsuale   per   la   incompatibilita'   di  un  componente  della
 commissione di concorso, parente di un candidato; tanto piu'  perche'
 l'utilizzo  dello  strumento  informatico  per  la  correzione  degli
 elaborati, esclude ogni forma  di  discrezionalita'  e  di  ingerenza
 della commissione esaminatrice nella correzione degli elaborati.
     2)  Violazione  e  falsa  applicazione  degli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, nonche' della legge 9 maggio 1989, n.  168,  in  quanto
 l'autonomia  riconosciuta  alle Universita' si riferisce agli aspetti
 meramente  gestionali  e  organizzativi,  ma  non  attribuisce   alle
 medesime  il  potere di disporre limitazioni all'eccesso alle singole
 facolta' universitarie.
   Resiste l'amministrazione statale e l'Universita'  degli  studi  di
 Bari.
   Con ordinanza 20 novembre 1997, n. 1031, il tribunale ha accolto la
 istanza cautelare ed ha sospeso l'esecutivita' dell'atto impugnato.
   Con  atto  notificato  il 20 gennaio 1998, depositato il 31 gennaio
 1998,  e'  intervenuta  ad  opponendum  la  Facolta'  di  medicina  e
 chirurgia   dell'Universita'   degli  studi  di  Bari,  eccependo  la
 inammissibilita' del ricorso, avendo il ricorrente partecipato, senza
 alcuna riserva, alla  seconda  prova  bandita  dal  M.U.R.S.T.  il  6
 ottobre  1997,  prestando  acquiescenza al provvedimento impugnato, e
 deducendone la infondatezza.
   Con memoria  depositata  il  31  gennaio  1998,  il  difensore  del
 ricorrente  ha  eccepito  il  difetto di legittimazione passiva della
 Facolta' di medicina  e  chirurgia,  priva  nell'attuale  ordinamento
 universitario   di  personalita'  giuridica,  ed  ha  replicato  alla
 eccezione di inammissibilita'.
   Con atto notificato il 3 aprile 1998, depositato il 9  aprile  1998
 (iscritto  al n. 794/1998 reg. ric.), Alba Stefano impugna il decreto
 del rettore del 19 gennaio 1998 di conferma  del  precedente  decreto
 del 16 settembre 1997, deducendo,
     1)  violazione  dell'art.  113  della  Cost.,  in quanto il nuovo
 provvedimento rettorile e'  elusivo  del  giudicato  formatosi  sulla
 ordinanza  del  tribunale  che ha sospeso in via cautelare il decreto
 rettorale del 16 settembre 1997, oggetto di conferma con  il  decreto
 19   gennaio   1998,   incidendo   sul   diritto   del  ricorrente  -
 giudizialmente riconosciuto - alla ammissione al corso di laurea;
     2) violazione dell'art. 51 del  cod.  proc.  civ.,  il  vizio  di
 eccesso  di  potere per difetto di istruttoria e dei principi di buon
 andamento  della  amministrazione,  non  rientrando  nel  potere  del
 rettore,  la  disposta  nomina  di una commissione di inchiesta sulle
 modalita' di espletamento delle prove concorsuali  dell'11  settembre
 1997,    all'esito  della  quale  ha  adottato il decreto di conferma
 impugnato;
     3)  il  vizio  di  illogicita'  manifesta,  contraddittorieta' ed
 eccesso di potere, in quanto la commissione di inchiesta ha  indagato
 su  una  procedura  gia' annullata i cui atti endoprocedimentali sono
 privi  di  autonomia  giuridica   ed   insuscettibili   di   autonomo
 annullamento;  perche'  le  risultanze della commissione di inchiesta
 sono in  contrasto  con  i  verbali  della  commissione  esaminatrice
 relativamente  allo  svolgimento della prova e non potevano prevalere
 sui  verbali  delle  commissione  esaminatrice,  in  quanto,  essendo
 redatti  da  pubblici ufficiali, fanno fede, salvo querela di falso -
 che non e' stata proposta -, di quanto in essi dichiarato;
     4) il vizio di eccesso di  potere  per  difetto  di  istruttoria,
 erroneita',  carenza  dei presupposti e perplessita', con riferimento
 all'operato della commissione di indagine che  ha  operato  ex  post,
 attingendo  notizie  da  fonti  che ben potrebbero essere interessate
 all'annullamento delle prove concorsuali dell'11 settembre 1997;
     5) violazione e falsa applicazione degli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione e della legge n. 168/1989.
   L'Universita'  degli  studi,  costituitasi  in giudizio con memoria
 depositata  il  19  maggio  1998,  ha  controdedotto,  eccependo   la
 inammissibilita'   del   ricorso  per  acquiescenza  e  deducendo  la
 infondatezza del ricorso.
   Con ordinanza 23 aprile 1998, n. 359, il tribunale  ha  accolto  la
 istanza  cautelare  ed  ha  sospeso la esecutivita' del provvedimento
 impugnato.
                             D i r i t t o
   1. - I ricorsi in esame vanno riuniti attesa  la  loro  connessione
 soggettiva  ed  oggettiva,  in  applicazione dell'art. 52 del r.d. 17
 agosto 1907, n. 642, richiamato dall'art. 19 della legge  6  dicembre
 1971, n. 1034.
   2. - Il ricorrente, candidato al concorso per l'immatricolazione al
 corso  di laurea di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi
 di  Bari  per  l'anno  accademico  1997/1998,  bandito  con   decreto
 rettorale  del  31 luglio 1997 - avendo superato le prove concorsuali
 tenutesi l'11 settembre 1997 - impugna,  chiedendone  l'annullamento,
 il  decreto del rettore del 16 settembre 1997 con il quale si dispone
 di non  approvare  gli  atti  della  commissione  esaminatrice  e  le
 operazioni concorsuali e se ne dispone la rinnovazione; il successivo
 decreto  del  rettore  del  19  gennaio  1998  con cui si conferma il
 decreto del 16 settembre 1997; nonche', per illegittimita'  derivata,
 le operazioni concorsuali tenutesi il 6 ottobre 1997.
   3.  -  Deve  essere  respinta  la eccezione di inammissibilita' dei
 ricorsi per  acquiescenza  sollevata  dalla  difesa  dell'Universita'
 degli studi.
   Deve   ritenersi   che   non   implica   acquiescenza  all'atto  di
 annullamento di una prova concorsuale, la partecipazione  alla  prova
 concorsuale  rinnovata;  tanto meno cio' e' ipotizzabile nel caso che
 ne occupa, in cui il ricorrente ha contestato, in maniera formale, il
 procedere dell'amministrazione, eliminando  ogni  possibile  equivoca
 interpretazione  del proprio comportamento. La circostanza che non ha
 superato  la  seconda  prova   concorsuale   evidenzia   l'attualita'
 dell'interesse alla decisione dei ricorsi.
   4.  -  Il  ricorrente, dunque, avendo superato le prove concorsuali
 annullate (e non quelle tenutesi il  6  ottobre  1997)  ha  interesse
 all'annullamento  dei  provvedimenti  impugnati  che  gli  precludono
 l'accesso al corso di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  a  cui  il
 medesimo  aspira  ad essere iscritto per l'anno accademico 1997/1998,
 corso  che,  peraltro,  gia'  frequenta  in  forza  di  provvedimenti
 cautelari del tribunale.
   Trattasi,    questo,    di   corso   di   laurea   per   il   quale
 l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione,  ha
 imposto consistenti limitazioni alle iscrizioni, da cio' la indizione
 della procedura concorsuale ai fini della immatricolazione.
   L'agire    dell'amministrazione,    in   particolare   il   decreto
 ministeriale 21 luglio 1997, n. 245  (Regolamento  recante  norme  in
 materia  di  accesso  alla  istruzione  universitaria  e  di connesse
 attivita' di orientamento) trova dichiaratamente  supporto  normativo
 nell'art.  9,  comma  4,  della  legge 19 novembre 1990, n. 341, come
 modificato dall'art. 17, comma 116 della legge 5 maggio 1997, n. 127,
 che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita'  e
 della  ricerca  scientifica e tecnologica il potere di determinare la
 limitazione degli accessi di cui trattasi. L'art. 9 cit.,  a  seguito
 della  modifica,  stabilisce  che il Ministro "definisce, su conforme
 parere  del  C.U.N.,  i  criteri  generali  per  la  regolamentazione
 dell'accesso   alle   scuole   di   specializzazione   ed   ai  corsi
 universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal  Ministro
 prevede una limitazione delle iscrizioni".
   Per  l'anno  accademico  1997/1998,  con  d.m.  31  luglio 1997, il
 Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica ha  individuato
 il  numero  dei  posti  da  assegnare  ad  ogni  sede  universitaria,
 disponendo "l'ammissione degli studenti in base alla  graduatoria  di
 merito nei limiti dei posti messi a concorso". Per la sede di Bari, i
 posti   sono   235   comunitari   e  9  extracomunitari;  per  Foggia
 rispettivamente 68 e 6.
   5. - Il collegio, chiamato a verificare la legittimita' del decreto
 rettorale di non approvazione degli atti  concorsuali  tenutesi  l'11
 settembre  1997, dubita della legittimita' costituzionale della norma
 che  ha  introdotto  la  programmazione  del  numero  degli  studenti
 iscrivibili  alle  facolta'  di  medicina;  pertanto ritiene di dover
 sollevare d'ufficio la relativa questione  di  costituzionalita'  per
 contrasto  col principio di riserva di legge e, conseguentemente, con
 gli artt. 33 e 34 della Costituzione, eccezione, peraltro,  sollevata
 con riferimento all'art.  34 della Costituzione.
   La   questione   appare  rilevante  perche',  ove  la  norma  fosse
 dichiarata incostituzionale, verrebbe meno il  presupposto  normativo
 della procedura concorsuale oggetto della controversia in esame.
   6. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene  il  collegio  che  in  materia di accesso agli studi anche
 universitari, sussista in base  agli  artt.  33  e  34,  una  riserva
 relativa  di  legge,  con  la  conseguenza  che, in mancanza di norme
 legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto  dei
 caratteri  costitutivi  della riserva stessa - il potere di stabilire
 limitazione alla iscrizione ai corsi, devono ritenersi illegittimi  i
 provvedimenti  regolamentari  o  di  attuazione  che tali limitazioni
 prevedano.
   La  configurabilita',  nella  materia,  di  una riserva relativa di
 legge costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del  giudice
 amministrativo  (t.a.r.  Lazio,  sez.  III, 3 aprile 1996, n. 763; 14
 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile  1997,  n.
 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222; 13 giugno 1997, n.
 1015; t.a.r. Liguria, sez. I, 21 marzo 1995, n. 197).
   L'art.    33,   secondo   comma   della   Costituzione   stabilisce
 espressamente  che   "la   Repubblica   detta   le   norme   generali
 sull'istruzione  e  istituisce scuole statali di ogni ordine e grado"
 nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo  comma,
 che  sancisce  che  "la  scuola  e' aperta a tutti" (e che ha trovato
 attuazione, per le Universita', con la legge  11  dicembre  1969,  n.
 910).
   D'altra  parte,  laddove  il  legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (si
 citano l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n.  88,  che,
 in  ordine  alla iscrizione al primo anno degli istituti superiori di
 educazione  fisica,  prevede  un  limite  di  posti  determinati   da
 assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio
 1961,  n.  685,  in  ordine  all'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici ad alcune facolta' per gli anni accademici dal  1961/1962  al
 1964/1965)  ovvero  mediante  attribuzione  del  relativo potere alla
 pubblica amministrazione nell'ambito fissato dalla legge stessa (art.
 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio
 1997, n. 127, all'art. 9,  comma  4,  legge  n.  341/1990  delega  il
 Ministro  a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non pone essa
 stessa limitazioni; non e' quindi  della  stessa  nuova  formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 relativa di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E'  vero  che  la  previsione  costituzionale  di  riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia; ma cio' e' possibile
 solo previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  ad
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati,  o,  quantomeno,   previa   determinazione   delle   linee
 essenziali  della  disciplina  stessa,  in  modo  che  non residui la
 possibilita' di scelte  del  tutto  libere  e  percio'  eventualmente
 arbitrarie   della   stessa   pubblica  amministrazione,  occorrendo,
 all'uopo che sussistano nella previsione  legislativa  -  considerata
 nella  complessiva  disciplina  della materia - razionali ed adeguati
 criteri (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli eccessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso  ...  ai  corsi
 universitari".
   Sembra, pertanto, ipotizzabile la violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   7.  -  Per  le  considerazioni che precedono, va, conseguentemente,
 sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
 comma  4, legge cit., per contrasto con il principio della riserva di
 legge,  nonche'  con  gli    artt.  33  e  34   della   Costituzione;
 conseguentemente  va  disposta  la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
 sensi  dell'art.    23,  legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.