ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7
 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
 feriale),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  9  dicembre 1997 dal
 pretore di Torino nel  procedimento  civile  vertente  tra  Ciravegna
 Elisabetta  e  il  comune  di  Torino  ed altra iscritta al n. 82 del
 registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6  maggio 1998 il giudice
 relatore Annibale Marini.
   Ritenuto che il pretore di Torino, nel  corso  di  un  giudizio  di
 opposizione ad una ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23
 della  legge  24  novembre 1981, n. 689, con ordinanza del 9 dicembre
 1997  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e   24   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1
 della  legge  7  ottobre  1969,  n.  742  (Sospensione  dei   termini
 processuali  nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che
 la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale  si
 applichi  anche  al  termine di dieci giorni di cui all'art. 8, terzo
 comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti  a
 mezzo  posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse  con la
 notificazione di atti giudiziari);
     che, ad avviso del rimettente, la mancata sospensione del termine
 di cui alla norma precitata risulterebbe irragionevole e  lesiva  del
 diritto  di  difesa  del  notificatario  il quale, durante il periodo
 feriale,  avrebbe  notevoli   difficolta'   a   ritirare   il   piego
 notificatogli  entro i dieci giorni previsti per la compiuta giacenza
 e, quindi, di conoscere l'atto che gli e' stato notificato;
     che, essendo rimesso alla scelta della parte istante il modo  con
 cui  fare  eseguire  la  notifica  (a  mezzo  posta  o  personalmente
 dall'ufficiale  giudiziario),  la  parte   stessa   assumerebbe   una
 innegabile ed ingiustificata posizione di vantaggio nei confronti del
 destinatario dell'atto.
   Considerato   che,   con  sentenza  n.  346  del  1998,  successiva
 all'ordinanza   di   rimessione,   questa   Corte    ha    dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge
 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che il piego sia
 restituito  al  mittente,  in  caso  di  mancato  ritiro da parte del
 destinatario,  dopo  dieci  giorni  dal  deposito  presso   l'ufficio
 postale;
     che,  a  seguito  di  tale pronuncia sopravvenuta, gli atti vanno
 restituiti al giudice rimettente perche' valuti se  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969,
 n. 742, sia da ritenere tuttora rilevante nei termini prospettati.