ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1998 dal vice pretore onorario di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, nel procedimento civile vertente tra Marcolini Luigi e la prefettura di Verona, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Luigi Marcolini contro la prefettura di Verona, il vice pretore onorario di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui dispone che il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, emette entro 60 giorni ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, limitatamente all'inciso ''ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione''"; che, secondo il giudice a quo il giudizio principale "non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale"; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, essendo gia' stata decisa in passato nel senso dell'infondatezza e della manifesta infondatezza. Considerato che il giudice a quo non adduce alcuna motivazione, ne' qualsivoglia elemento di valutazione circa la rilevanza della sollevata questione e si limita ad affermare apoditticamente di ritenerla non manifestamente infondata, non indicando neppure i parametri costituzionali di riferimento; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.