ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma sul ricorso proposto dalla Schia 2 S.r.l. contro l'Ufficio del registro di Parma, iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento d'un avviso di liquidazione d'imposta, con il quale l'Ufficio del registro di Parma aveva rettificato in aumento il valore di un immobile rispetto a quello dichiarato nella compravendita, la Commissione tributaria di quella citta' ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1997, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dell'art. 12 del d.-l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani); che, secondo il giudice a quo, tale norma, nel prevedere il meccanismo di valutazione automatica (o forfettaria) dell'immobile anche in mancanza di rendita catastale purche' la determinazione di quest'ultima venga contestualmente richiesta, determina una disparita' di trattamento tra contribuenti a seconda che questi si trovino ad avere gia' attribuita o non la detta rendita, dovendo essi, nel secondo caso, sottostare alla determinazione dell'Ufficio tecnico erariale pur quando, se superiore ai valori di mercato, conducesse a risultati vessatori; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondata la questione per il carattere meramente procedimentale della normativa, atto ad escludere ogni disparita' di trattamento. Considerato che questa Corte, scrutinando in riferimento all'art. 24 della Costituzione la stessa norma ora denunziata, ha gia' affermato, con sentenza n. 463 del 1995 (non tenuta presente dal giudice a quo), che: a) il sistema di valutazione automatica ha carattere di "mera semplificazione", in quanto fondato sul generale criterio delle presunzioni e successivamente esteso anche a chi non disponga della rendita catastale, proprio per sanare la disparita' di trattamento rispetto a chi e' gia' in possesso di tali dati; b) tale possibilita' e' stata accordata prevedendo, del tutto ragionevolmente, la facolta' del contribuente, sprovvisto di rendita, di chiederne la determinazione al momento del trasferimento; c) avverso l'atto di classamento l'interessato puo' far valere la tutela giurisdizionale, come avviene nella generalita' dei casi di attribuzione della rendita al di fuori di una vicenda negoziale traslativa di un diritto reale, offrendo in tale sede gli elementi comprovanti un'erronea valutazione (tra cui il valore di mercato); che attraverso la via della descritta impugnativa si realizza proprio quella "dialettica" tra amministrazione e contribuente, indicata dal giudice a quo come rimedio al denunciato vulnus (sia all'art. 24 sia all'art. 53 Cost.), il quale consisterebbe appunto nell'asserita impossibilita' per il contribuente di "confutare le basi di calcolo applicate unilateralmente dall'Ufficio" e dunque nella soggezione di lui alla "terribile alea di vedersi determinare anche una base imponibile al di fuori di ogni plausibile riferimento al valore reale del bene"; che pertanto la questione e' manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.