ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.-l.
 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge  13  maggio  1988,  n.  154
 (Norme  in  materia  tributaria  nonche' per la semplificazione delle
 procedure di accatastamento  degli  immobili  urbani),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  21  gennaio  1997 dalla Commissione tributaria
 provinciale di Parma sul ricorso proposto dalla Schia 2 S.r.l. contro
 l'Ufficio del registro di Parma, iscritta  al  n.  621  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 30 settembre  1998  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio per l'annullamento d'un
 avviso di liquidazione d'imposta, con il quale l'Ufficio del registro
 di Parma aveva rettificato  in  aumento  il  valore  di  un  immobile
 rispetto  a  quello  dichiarato  nella  compravendita, la Commissione
 tributaria di quella citta' ha sollevato, con ordinanza emessa il  21
 gennaio   1997,   questione   di  legittimita'  costituzionale  -  in
 riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dell'art.  12  del
 d.-l.  14  marzo  1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n.
 154 (Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle
 procedure di accatastamento degli immobili urbani);
     che, secondo il giudice a  quo,  tale  norma,  nel  prevedere  il
 meccanismo  di  valutazione  automatica (o forfettaria) dell'immobile
 anche in mancanza di rendita catastale purche' la  determinazione  di
 quest'ultima   venga   contestualmente   richiesta,   determina   una
 disparita' di trattamento tra contribuenti a seconda  che  questi  si
 trovino  ad  avere  gia'  attribuita  o non la detta rendita, dovendo
 essi, nel secondo caso, sottostare alla  determinazione  dell'Ufficio
 tecnico  erariale  pur  quando,  se  superiore  ai valori di mercato,
 conducesse a risultati vessatori;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato   e   difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  chiedendo
 dichiararsi non fondata  la  questione  per  il  carattere  meramente
 procedimentale  della normativa, atto ad escludere ogni disparita' di
 trattamento.
   Considerato che questa Corte, scrutinando in  riferimento  all'art.
 24  della  Costituzione  la  stessa  norma  ora  denunziata,  ha gia'
 affermato, con sentenza n. 463 del  1995  (non  tenuta  presente  dal
 giudice  a  quo),  che:  a)  il  sistema di valutazione automatica ha
 carattere di "mera semplificazione", in quanto fondato  sul  generale
 criterio  delle  presunzioni e successivamente esteso anche a chi non
 disponga della rendita catastale, proprio per sanare la disparita' di
 trattamento rispetto a chi e' gia' in possesso di tali dati; b)  tale
 possibilita'    e'    stata    accordata    prevedendo,   del   tutto
 ragionevolmente, la facolta' del contribuente, sprovvisto di rendita,
 di chiederne la  determinazione  al  momento  del  trasferimento;  c)
 avverso l'atto di classamento l'interessato puo' far valere la tutela
 giurisdizionale,   come   avviene   nella  generalita'  dei  casi  di
 attribuzione della rendita al  di  fuori  di  una  vicenda  negoziale
 traslativa  di  un  diritto reale, offrendo in tale sede gli elementi
 comprovanti un'erronea valutazione (tra cui il valore di mercato);
     che attraverso la via della  descritta  impugnativa  si  realizza
 proprio  quella  "dialettica"  tra  amministrazione  e  contribuente,
 indicata dal giudice a quo come rimedio  al  denunciato  vulnus  (sia
 all'art.    24 sia all'art. 53 Cost.), il quale consisterebbe appunto
 nell'asserita  impossibilita'  per  il  contribuente di "confutare le
 basi di calcolo  applicate  unilateralmente  dall'Ufficio"  e  dunque
 nella  soggezione  di lui alla "terribile alea di vedersi determinare
 anche una base imponibile al di fuori di ogni plausibile  riferimento
 al valore reale del bene";
     che pertanto la questione e' manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.