LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento promosso con ricorso dalla s.n.c. Car.Ri.Pa. difesa e rappresentata dall'avv. Mario Garavoglia; Contro l'Ufficio imposte dirette di Torino; Sciogliendo la riserva di decisione assunta all'udienza del 30 marzo 1998; Esaminati gli atti e le difese svolte dalle parti; Ritenuto opportuno rimettere gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' dell'art. 28 legge 27 dicembre 1997 n. 449; Ritenuto che, prescindendo dalla questione relativa alla natura del termine (ordinatorio o perentorio) previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la lettera dell'art. 28, legge 27 dicembre 1998, n. 449 non consente altra interpretazione oltre a quella apparente (secondo cui, quindi, l'amministrazione finanziaria, anche per i procedimenti in corso, puo' procedere alla liquidazione dell'imposta anche oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi); Rilevato, di conseguenza, che si pone il problema della legittimita' costituzionale della suindicata norma qualificata dal legislatore come "norma interpretativa", mentre sembrerebbe la stessa avere natura e contenuto innovativo, nel senso che detta norma disciplinerebbe in modo innovativo fattispecie controverse e gia' sottoposte all'esame del giudice tributario; Ritenuto, in effetti, che l'art. 28, legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonostante l'assenza del presupposto indispensabile della contraddittorieta' delle pronunce dei vari organi della giustizia tributaria e della Cassazione (infatti le varie commissioni tributarie di primo e secondo grado, la commissione centrale e, infine, la Corte di cassazione con due recentissime pronunce del 29 luglio 1997 e del 24 settembre 1997, hanno tutti deciso nel senso che il termine fissato dall'art. 36-bis suc. aveva natura perentoria, con conseguente decadenza dell'ufficio accertatore nel caso di liquidazione dell'imposta oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, come avvenuto nella fattispecie in esame), abbia in realta' natura e contenuto innovativo estesi anche alla fattispecie ancora all'esame del giudice tributario; Ritenuto che tale discrasia tra qualificazione della norma come "interpretativa" e natura innovativa della stessa pone problemi di legittimita' costituzionale sotto il profilo della tutela dei valori costituzionali dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici, del principio della ragionevolezza degli atti legislativi, come gia' rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187/1981: "Non puo' dirsi che faccia buon uso della sua potesta' il legislatore che si sostituisca al potere cui e' riservato il compito istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante altra legge l'autentico significato con valore obbligatorio per tutti e, quindi, anche per il giudice, quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziali"; ed ancora nella sentenza n. 155/1990 "il principio di retroattivita', pur se non elevato, fuori della materia penale, a dignita' costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi"; "il legislatore che abbia arbitrariamente distorto la tipica funzione della interpretazione autentica", integra "la violazione della disciplina delle fonti legislative, la quale deve essere rigorosamente osservata a garanzia dell'intera comunita' nazionale e per la credibilita' stessa dell'ordinamento statuale"; Ritenuto in conclusione, che la norma di cui all'art. 28, legge 27 dicembre 1997, n. 449 abbia inteso soltanto "favorire" l'amministrazione finanziaria anche nelle controversie in corso aventi per oggetto fattispecie anteriori all'anno 1997, qualificando "arbitrariamente" (mediante l'illegittima qualificazione della norma come interpretativa, nonostante il chiaro contenuto innovativo della stessa) il termine di cui all'art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come "ordinatorio" e non perentorio, con conseguente esclusione di ogni decadenza dell'amministrazione finanziaria nel caso di inosservanza del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;