LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  promosso  con
 ricorso  dalla  s.n.c.  Car.Ri.Pa.  difesa  e rappresentata dall'avv.
 Mario Garavoglia;
   Contro l'Ufficio imposte dirette di Torino;
   Sciogliendo la riserva di  decisione  assunta  all'udienza  del  30
 marzo 1998;
   Esaminati gli atti e le difese svolte dalle parti;
   Ritenuto opportuno rimettere gli atti alla Corte costituzionale per
 il  giudizio  di  legittimita' dell'art. 28 legge 27 dicembre 1997 n.
 449;
   Ritenuto che, prescindendo dalla questione relativa alla natura del
 termine (ordinatorio o  perentorio)  previsto  dall'art.  36-bis  del
 d.P.R.  29  settembre 1973, n. 600, la lettera dell'art. 28, legge 27
 dicembre 1998, n. 449 non  consente  altra  interpretazione  oltre  a
 quella apparente (secondo cui, quindi, l'amministrazione finanziaria,
 anche  per  i procedimenti in corso, puo' procedere alla liquidazione
 dell'imposta  anche  oltre  il  termine  del  31  dicembre  dell'anno
 successivo  a  quello  della  presentazione  della  dichiarazione dei
 redditi);
   Rilevato,  di  conseguenza,  che  si   pone   il   problema   della
 legittimita'  costituzionale  della  suindicata norma qualificata dal
 legislatore come "norma interpretativa", mentre sembrerebbe la stessa
 avere natura e  contenuto  innovativo,  nel  senso  che  detta  norma
 disciplinerebbe  in  modo  innovativo  fattispecie controverse e gia'
 sottoposte all'esame del giudice tributario;
   Ritenuto, in effetti, che l'art. 28, legge  27  dicembre  1997,  n.
 449,   nonostante  l'assenza  del  presupposto  indispensabile  della
 contraddittorieta' delle pronunce dei  vari  organi  della  giustizia
 tributaria   e   della   Cassazione  (infatti  le  varie  commissioni
 tributarie di primo e  secondo  grado,  la  commissione  centrale  e,
 infine,  la  Corte di cassazione con due recentissime pronunce del 29
 luglio 1997 e del 24 settembre 1997, hanno tutti deciso nel senso che
 il termine fissato dall'art.   36-bis suc. aveva  natura  perentoria,
 con  conseguente  decadenza  dell'ufficio  accertatore  nel  caso  di
 liquidazione dell'imposta oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a
 quello  di  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,   come
 avvenuto  nella  fattispecie  in  esame),  abbia  in realta' natura e
 contenuto innovativo estesi anche alla fattispecie  ancora  all'esame
 del giudice tributario;
   Ritenuto  che  tale  discrasia  tra qualificazione della norma come
 "interpretativa" e natura innovativa della stessa  pone  problemi  di
 legittimita'  costituzionale sotto il profilo della tutela dei valori
 costituzionali  dell'affidamento  e  della  certezza   dei   rapporti
 giuridici, del principio della ragionevolezza degli atti legislativi,
 come  gia'  rilevato  dalla  Corte  costituzionale  nella sentenza n.
 187/1981: "Non puo' dirsi che faccia buon uso della sua  potesta'  il
 legislatore  che si sostituisca al potere cui e' riservato il compito
 istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante  altra
 legge  l'autentico  significato  con valore obbligatorio per tutti e,
 quindi, anche per il giudice, quando non ricorrano quei casi  in  cui
 la  legge  anteriore riveli gravi ed insuperabili anfibologie o abbia
 dato   luogo   a   contrastanti   applicazioni,   specie   in    sede
 giurisprudenziali";   ed   ancora  nella  sentenza  n.  155/1990  "il
 principio di retroattivita', pur se non elevato, fuori della  materia
 penale,  a dignita' costituzionale, rappresenta pur sempre una regola
 essenziale   del   sistema   a   cui,   salva   un'effettiva    causa
 giustificatrice,  il legislatore deve ragionevolmente attenersi"; "il
 legislatore che abbia arbitrariamente  distorto  la  tipica  funzione
 della   interpretazione  autentica",  integra  "la  violazione  della
 disciplina  delle   fonti   legislative,   la   quale   deve   essere
 rigorosamente  osservata a garanzia dell'intera comunita' nazionale e
 per la credibilita' stessa dell'ordinamento statuale";
   Ritenuto in conclusione, che la norma di cui all'art. 28, legge  27
 dicembre    1997,   n.   449   abbia   inteso   soltanto   "favorire"
 l'amministrazione  finanziaria  anche  nelle  controversie  in  corso
 aventi  per oggetto fattispecie anteriori all'anno 1997, qualificando
 "arbitrariamente" (mediante l'illegittima qualificazione della  norma
 come  interpretativa, nonostante il chiaro contenuto innovativo della
 stessa) il termine di cui all'art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre  1973,
 n.   600,  come  "ordinatorio"  e  non  perentorio,  con  conseguente
 esclusione di ogni  decadenza  dell'amministrazione  finanziaria  nel
 caso di inosservanza del termine del 31 dicembre dell'anno successivo
 a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;