ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto che nel processo a carico di un minorenne, imputato del reato di ricettazione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Cagliari, ha, con ordinanza del 26 novembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non escludono che si applichino anche agli imputati minorenni le "condizioni soggettive ed oggettive per la sostituzione delle pene detentive"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiamando l'atto di intervento relativo alla medesima questione promossa con ordinanza del 13 febbraio 1997 dal Tribunale per i minorenni di Cagliari. Considerato che la questione incentrata sull'art. 60 della legge n. 689 del 1981 e' manifestamente inammissibile non essendo il reato nella specie contestato ricompreso fra le esclusioni oggettive indicate in detto articolo; che questa Corte, con sentenza n. 16 del 1998, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni", e che, dunque, anche tale questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.