ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 59 e 60 della
 legge 24 novembre 1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  in
 relazione  all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, promosso
 con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal giudice per le  indagini
 preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, iscritta
 al  n.  127  del  registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 10,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 30 settembre  1998  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto  che  nel  processo a carico di un minorenne, imputato del
 reato di ricettazione, il giudice per  le  indagini  preliminari  del
 Tribunale  per  i  minorenni  di  Cagliari,  ha, con ordinanza del 26
 novembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3,  27,  primo  e
 terzo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimita' degli
 artt.  59  e  60  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione
 all'art.  30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui
 non escludono che si applichino  anche  agli  imputati  minorenni  le
 "condizioni  soggettive  ed  oggettive per la sostituzione delle pene
 detentive";
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  richiamando  l'atto  di  intervento  relativo  alla  medesima
 questione promossa con ordinanza del 13 febbraio 1997  dal  Tribunale
 per i minorenni di Cagliari.
   Considerato che la questione incentrata sull'art. 60 della legge n.
 689  del  1981  e'  manifestamente inammissibile non essendo il reato
 nella  specie  contestato  ricompreso  fra  le  esclusioni  oggettive
 indicate in detto articolo;
     che questa Corte, con sentenza n. 16 del 1998, ha gia' dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre
 1981, n. 689,  proprio  "nella  parte  in  cui  non  esclude  che  le
 condizioni  soggettive  in  esso  prevedute  per l'applicazione delle
 sanzioni sostitutive si estendano agli imputati  minorenni",  e  che,
 dunque,   anche   tale   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.