ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.
 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE  n.  75/442
 relativa   ai  rifiuti,  n.  76/403  relativa  allo  smaltimento  dei
 policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.  78/318  relativa  ai
 rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 18 agosto
 1997  dal  pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, iscritta
 al n. 749 del registro ordinanze 1997  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  44, prima serie speciale, dell'anno
 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 ottobre 1998 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che il pretore di Vicenza, sezione distaccata  di  Thiene,
 nel corso del processo a carico di due imputati della contravvenzione
 di  cui  all'art. 674 del codice penale, per avere incenerito rifiuti
 speciali a cielo  aperto,  in  data  18  agosto  1997  ha  nuovamente
 sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt.  3 e 9 della Costituzione,  dell'art.  25  del  d.P.R.  10
 settembre  1982,  n.  915  (Attuazione  delle direttive CEE n. 75/442
 relativa  ai  rifiuti,  n.  76/403  relativa  allo  smaltimento   dei
 policlorodifenili  e  dei  policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai
 rifiuti tossici e nocivi), nella parte in cui stabilisce una sanzione
 piu' grave di quella prevista dall'art.  674 cod. pen., per  le  sole
 ipotesi  di  smaltimento  di  rifiuti speciali attraverso impianto di
 innocuizzazione e di eliminazione non autorizzato e non anche per  le
 ipotesi  di  smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento a
 cielo aperto;
     che nel medesimo procedimento penale il giudice remittente  aveva
 gia' sollevato la questione che oggi torna all'esame di questa Corte,
 la  quale, con ordinanza n. 221 del 3 luglio 1997, dopo aver rilevato
 che la disposizione censurata era contenuta in  un  atto  legislativo
 espressamente   abrogato  dall'art.  56  del  decreto  legislativo  5
 febbraio 1997, n.  22  (Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui
 rifiuti,   91/689/CEE   sui   rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli
 imballaggi  e  sui  rifiuti  di  imballaggio),  aveva   disposto   la
 restituzione   degli  atti  al  pretore  per  un  nuovo  esame  della
 rilevanza;
     che  il  remittente,  nel  valutare nuovamente la rilevanza della
 questione, asserisce che la fattispecie di cui all'art. 25 del d.P.R.
 n. 915 del 1982 sarebbe stata sostituita dalle previsioni di cui agli
 artt. 51 e 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
     che le nuove  disposizioni,  a  suo  avviso,  prevederebbero  "un
 impianto  sanzionatorio surdimensionato, sia pur soltanto quanto alla
 pena  pecuniaria,  cumulativa  con  quella  detentiva,  rispetto   al
 previgente  impianto  edittale",  sicche',  trattandosi di norme meno
 favorevoli al reo, "non  potrebbero  tenere  luogo  delle  previgenti
 quanto alle condotte tenute sotto l'impero della precedente normativa
 sullo  smaltimento  dei  rifiuti";  ne  conseguirebbe che, nonostante
 l'intervenuta abrogazione dell'art. 25 del d.P.R. n.  915  del  1982,
 non  sarebbe  venuta  meno la necessita' che questa Corte si pronunci
 nel  merito  in  ordine  alla  questione  di  costituzionalita'  gia'
 sollevata e che viene pertanto riproposta;
     che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza della questione,
 devono ritenersi interamente reiterate  le  motivazioni  gia'  svolte
 nella  precedente  ordinanza  di  remissione, che cioe' l'art. 25 del
 d.P.R. n. 915 del 1982 contrasterebbe con  gli  artt.  3  e  9  della
 Costituzione,  in quanto, se si applicasse il solo art. 674 cod. pen.
 al fatto di chi incenerisce rifiuti speciali a cielo aperto  e  senza
 un apposito impianto risulterebbe punita meno gravemente una condotta
 che   possiede   maggiore   impatto   ambientale,   con   conseguente
 arretramento  della  tutela   approntata   dagli   evocati   principi
 costituzionali;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  la  questione sia dichiarata non fondata, sul rilievo
 che  la  valutazione  di  maggiore   pericolosita'   della   condotta
 sanzionata dall'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, rispetto a quella
 descritta   nell'art.     674  cod.  pen.,  sarebbe  espressione  non
 censurabile della discrezionalita' del legislatore.
   Considerato che  il  pretore  di  Vicenza,  sezione  distaccata  di
 Thiene,  denuncia,  in relazione agli artt. 3 e 9 della Costituzione,
 l'art.  25 del d.P.R. n. 915 del 1982, nella parte in cui prevede una
 sanzione piu' grave di quella stabilita dall'art. 674 cod. pen.,  per
 le  sole  ipotesi  di  smaltimento  di  rifiuti  speciali  attraverso
 impianto non autorizzato, e  non  anche  per  le  ipotesi  in  cui  i
 medesimi  rifiuti vengano accatastati su un'area e inceneriti a cielo
 aperto senza l'utilizzazione di alcun impianto;
     che all'esame nel merito della suddetta questione, reiteratamente
 sollecitato dal remittente, osta il secondo comma dell'art. 25  della
 Costituzione,  il quale, nell'affermare il principio che nessuno puo'
 essere punito se non in forza di una legge entrata  in  vigore  prima
 del  fatto  commesso,  esclude  che  la  Corte  costituzionale  possa
 introdurre nell'ordinamento penale in via additiva nuovi reati o  che
 l'effetto  di  una  sua  sentenza  possa  essere quello di ampliare o
 aggravare figure di reato gia' esistenti (v., da ultimo, sentenze nn.
 330 del 1996 e 411 del 1995; ordinanze nn. 90 del 1997,  432,  332  e
 288 del 1996, 132 e 25 del 1995);
     che  pertanto  la questione, dichiaratamente tesa a provocare una
 pronuncia di questa Corte in malam partem attraverso l'ampliamento di
 una  fattispecie  punitiva   piu'   grave,   deve   essere   ritenuta
 manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.