ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e
 24 del d.P.R. 15 luglio 1988,  n.  574  (Norme  di  attuazione  dello
 Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso
 della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini
 con  la  pubblica  amministrazione  e  nei  procedimenti giudiziari),
 promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1997 dal giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  militare  di Verona nel
 procedimento penale a carico di Stefan Pfitscher, iscritta al n.  103
 del  registro  ordinanze  1998  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e della Provincia autonoma di Bolzano;
   Udito  nella  camera  di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto che con ordinanza dell'11 dicembre 1997 il giudice per  le
 indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  militare  di  Verona ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10,
 primo comma - in relazione all'art. 6, terzo comma, della convenzione
 per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
 fondamentali  -, 24 e 116 della Costituzione nonche' all'art. 100 del
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
 leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto Adige), questione di legittimita' costituzionale  degli
 artt.  1,  13,  15  e 24 del d.P.R.  15 luglio 1988, n. 574 (Norme di
 attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige
 in  materia  di  uso  della  lingua tedesca e della lingua ladina nei
 rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica  amministrazione  e   nei
 procedimenti giudiziari), nella parte in cui tali norme non prevedono
 la  facolta', per i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti
 alla minoranza linguistica tedesca, di usare la  propria  madrelingua
 nei rapporti con gli organi giurisdizionali militari;
     che ad avviso del rimettente le disposizioni attuative impugnate,
 che  prevedono  e  regolano  la  parificazione  tra lingua italiana e
 lingua tedesca nei rapporti tra i  cittadini  altoatesini  di  lingua
 tedesca  e gli organi della giurisdizione, in quanto non includono in
 questi ultimi gli organi giurisdizionali militari,  sarebbero  lesive
 dei   parametri   costituzionali   invocati:  a)  per  ingiustificata
 differenziazione sia tra imputati,  a  seconda  della  giurisdizione,
 ordinaria  o  militare,  dinanzi alla quale sono chiamati, sia tra le
 stesse giurisdizioni; b) per violazione della prescrizione statutaria
 della parita'  linguistica  davanti  agli  uffici  giudiziari  aventi
 "competenza regionale", tale dovendosi ritenere l'ufficio giudiziario
 che,  come  e'  nella  specie,  pur  non  avendo  sede  nella Regione
 Trentino-Alto Adige, ha competenza estesa al relativo territorio;  c)
 per violazione delle garanzie difensive prescritte dalla Costituzione
 e  dalla  richiamata convenzione, sotto il profilo della possibilita'
 di comprendere i termini dell'accusa e gli atti attraverso i quali il
 processo si svolge;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che, richiamando l'atto  di  intervento  depositato  in  altro
 giudizio  costituzionale, ha concluso nel senso dell'inammissibilita'
 della questione;
     che e' altresi' intervenuta nel giudizio la Provincia autonoma di
 Bolzano, che  ha  chiesto  una  declaratoria  di  accoglimento  della
 questione sollevata.
   Considerato  che  questioni  testualmente  identiche  e riferite ai
 medesimi parametri  costituzionali,  sollevate  dallo  stesso  organo
 giudiziario  rimettente,  sono state dichiarate non fondate da questa
 Corte con la sentenza n. 213 del 1998;
     che nella citata sentenza si e' osservato che la protezione della
 minoranza   linguistica   tedesca   si   basa   sul   principio    di
 territorialita'  e  non  su  quello  di personalita', e si e' percio'
 escluso  che  dall'invocato  art.  100  dello  Statuto  speciale   di
 autonomia, e dai parametri con questo messi in relazione, si possa, e
 tantomeno  si  debba,  desumere  un'interpretazione  tale  da imporre
 l'applicazione della normativa attuativa di tutela linguistica  anche
 oltre   l'ambito  territoriale,  solo  in  ragione  dell'appartenenza
 linguistica dell'imputato, cosi' come richiesto dal giudice a quo nel
 prospettare la questione;
     che nella medesima sentenza questa Corte ha altresi'  escluso  il
 contrasto  delle norme impugnate con le garanzie della difesa, stante
 la concorrente applicabilita' della ordinaria disciplina  processuale
 (art.  109  cod. proc. pen.) nel processo penale militare, disciplina
 che  risulta  adeguata  allo  scopo  di  tutelare  le   esigenze   di
 comprensione dello svolgimento del processo;
     che,  infine,  questa Corte ha escluso la violazione dei principi
 di uguaglianza e di ragionevolezza, poiche' per le norme, come quelle
 attuative in argomento, la cui  ragion  d'essere  e'  proprio  quella
 della   specificazione   e   differenziazione,   non  puo'  utilmente
 formularsi una richiesta nel senso dell'estensione a fattispecie e  a
 casi nei quali non sia ravvisabile la ratio di tutela della minoranza
 che ne e' fondamento;
     che, non apportando l'odierna ordinanza di rinvio alcun argomento
 nuovo  o  diverso  rispetto  a quelli gia' esaminati dalla menzionata
 decisione,   la   questione   sollevata   deve   essere    dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.