IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Ha pronunciato la seguente ordinanza; Letti gli atti del procedimento nei confronti di Nicotra Giuseppe, nato in Palermo il 10 dicembre 1969, residente in Palermo, via N. Alongi n. 1, gia' agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai fini dell'eventuale applicazione della detenzione domiciliare ai sensi del comma 10 dell'art. 656 c.p.p.; Premesso che, in caso analogo, il tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza del 13 luglio 1998 ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 24, 27, e 3 della Costituzione, del comma 10 dell'art. 656 c.p.p., come modificato dalla legge n. 165/1998, laddove prescrive che il tribunale di sorveglianza provvede senza formalita' all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di condannato che si trovi agli arresti domiciliari; Ritenuto di dover condividere le argomentazioni e le censure contenute in tale ordinanza, che si intendono qui integralmente recepite e riproposte; In particolare, al fine di focalizzare l'aspetto che si reputa centrale nella sollevata questione, si ribadisce che la denunziata norma contraddice la fondamentale disposizione contenuta nell'art. 2, n. 96, della legge delega n. 81 del 1987 in tema di garanzie di giurisdizionalita' nella fase esecutiva, con particolare riferimento ai provvedimenti concernenti le pene ed alla necessita' del contraddittorio nel relativo procedimento; Si aggiunga che la previsione, nella fattispecie in esame, di una procedura de plano "senza formalita'" si pone in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale che, in subjecta materia, ha esteso le garanzie della iurisdictio plena anche a procedimenti di contenuto minore come nel caso contemplato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1993;