IL TRIBUNALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza nella causa in grado di appello n.
 4968/1997 del r.g. tra: I.N.A.I.L., in persona del presidente  legale
 rappresentante,  per  esso,  dal  direttore  pro-tempore  della  sede
 provinciale di Lecce, rappresentato e difeso dagli  avv.ti  Francesco
 Bianco e Antonio Cordella, come da mandato in atti, appellante;
   Contro   Giuri   Rocco,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Guido
 Fiorentino, come da mandato in atti, appellato;
   Rilevato che l'art. 205, primo  comma,  lett.  b),  del  d.P.R.  30
 giugno  1965,  n.  1124,  assicura contro gli infortuni sul lavoro in
 agricoltrua, tra gli altri, "i proprietari, mezzadri affittuari, loro
 coniuge e figli,  anche  naturali  o  adottivi,  che  prestano  opera
 manuale abituale nelle rispettive aziende";
     che  l'art.  14  del  d.-l. 25 maggio 1993, n. 155, convertito in
 legge 19  luglio  1993,  n.  243,  dispone  alla  lett.  b),  che  "i
 lavoratori  di  cui  al  primo  comma,  lettera b), dell'art. 205 del
 citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le  modalita'
 previste   dalla  legge  26  ottobre  1957,  n.  1047,  e  successive
 modificazioni ed integrazioni";
     che quest'ultima legge e' stata modificata dalla legge 9  gennaio
 1963,   n.   9,  la  quale,  al  primo  comma  dell'art.  3,  esclude
 dall'assicurazione "i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che
 coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a  104
 giornate  annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto
 dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047";
     che, nella fattispecie in esame, il Giuri coltiva un fondo di sua
 proprieta' per il quale e' previsto un fabbisogno lavorativo annuo di
 n. 69 giornate e, nel contempo, ha maturato n. 51 giornate lavorative
 come bracciante agricolo;
     che, dalla interpretazione letterale e logica della normativa  di
 cui  all'art. 3 della legge n. 9/1963, il Giuri, in quanto coltiva un
 fondo di sua proprieta' per il quale occorrono meno di  104  giornate
 lavorative,  non  avrebbe  diritto  all'assicurazione infortunistica,
 sebbene poi superi abbondantemente  le  dette  104  giornate  con  il
 cumulo delle giornate quale bracciante agricolo;
     che  cio'  -  ad  avviso  di  questo  tribunale - costituisce una
 inammissibile   disparita'   di   trattamento   fra   lavoratori   in
 agricoltura,  in  quanto  non  tutela contro gli infortuni sul lavoro
 quei lavoratori (come nel caso  di  specie  il  Giuri)  che,  sebbene
 coltivino fondi per i quali occorrono meno di 104 giornate lavorative
 annue,  svolgono tuttavia nello stesso anno altre giornate lavorative
 in agricoltura che, cumulate alle prime,  superino  le  104  giornate
 complessive annue;
     che,  quindi,  la  disposizione  di  cui all'art.14, lett. b) del
 d.-l. n. 155/1993, in combinato disposto con il primo comma dell'art.
 3 della legge 9 gennaio 1963,  n.  9,  appare  incostituzionale,  per
 violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude
 dall'assicurazione  anche  i  lavoratori  che,  indipendentemente dal
 numero di giornate occorrenti per la coltivazione  dei  fondi,  siano
 comunque  impegnati  in  lavori  agricoli  per  piu'  di 104 giornate
 lavorative complessive nell'anno.