LA COMMISSIONE PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza; Con ricorso iscritto sotto il n. 130/1996 depositato in data 26 giugno 1996, l'Enel S.p.a. sede secondaria di Napoli, in persona dell'institore della societa' ing. Gianfranco di Salle, rappresentato e difeso dal dott. rag. Silvio Carotenuto, ha impugnato dinanzi a questa commissione provinciale l'avviso di accertamento prot. n. 3654 notificato il 25 marzo 1996 emesso dal comune di Mesoraca con cui ha accertato a suo carico la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, relativa all'anno 1995 determinandola in complessive L. 16.560.000 di cui L. 7.500.000 per maggiore imposta, oltre sopratassa, pena pecuniaria e spese rispettivamente di L. 9.000.000, L. 50.000 e L. 10.000. In via preliminare la societa' ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo e secondo comma, del decreto legislativo n. 507 per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Il punto motivo della sollevata questione, a parere della ricorrente Enel, risiede nel fatto che gli artt. 46 e 47, commi 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che regolano i criteri e la determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e sulla base dei quali il comune di Mesoraca ha accertato la tassa di che trattasi, sono da considerarsi costituzionalmente illegittimi per aperta violazione del disposto di cui all'art. 76 della Costituzione. In particoalre ha sottolineato che la legge 25 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4, aveva delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed all'armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1 gennaio 1994. Ha dedotto, poi, che, in applicazione di tale delega e' stato emanato il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che, agli artt. 46 e 47, determina i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosulo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi. E, sulla scorta di siffatte riflessioni, conclude che "confrontando la formulazione dell'art. 47, ai commi 1 e 2, del d.lgs. n. 503/1993, con le norme della legge delega che definiscono i principi e criteri direttivi che, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, il Governo avrebbe dovuto osservare nell'esercizio del potere legislativo delegato, e' facile constatare che nessuno di tali principi e criteri direttivi e' stato rispettato". Infatti: a) "... non risulta rispettato il criterio dell'adeguata rispondenza della tassa al beneficio economico ritraibile in quanto la misura massima e minima della tassazione e' stabilita in modo identico, per tutti i comuni e tutte le province senza tener conto affatto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di pubblici servizi possono realizzare a secondo che si tratti di occupazione realizzate in zona urbana, densamente popolata e ricca percio' di utenze concentrate in uno spazio limitato, ovvero, viceversa, che si tratti di occupazioni realizzate in comuni agricoli o montani, con utenze sparpagliate su un vasto territorio e, talora di tipologia tanto modesta, da consentire un beneficio economico insignificante o, addirittura, nessun beneficio". b) Non risulta rispettato il criterio della ripartizione dei comuni in classi, perche' tale ripartizione, prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 506/1993, trova applicazione per le occupazioni con passi carrabili (art. 44), e per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46", rendendo cosi' vano il rispetto della soglia di aumento del 50%, riferito alla misura massima di tassazione vigente. Il comune di Mesoraca ha depositato in data 2 luglio 1998 le proprie controdeduzioni sottoscritte dal sindaco personalmente, difeso dal dott. proc. Francesco Mangano che ha sostenuto come la norma di cui all'art. 47 se interpretata in correlazione all'art. 44 (occupazioni permanenti) ed all'art. 43 (classificazione dei comuni) evidenzia che "la determinazione forfettaria di cui al citato art. 47, prevista tra un minimo ed un massimo, fa riferimento alla classificazione dei comuni ed alle quote stabilite per le occupazioni permanenti, le quali non si applicano esclusivamente ai passi carrabili, bensi' a tutte le occupazioni permanenti di suolo pubblico". Soggiunge, poi, che l'art. 47 non comporta una tassazione per le occupazioni permanenti superiore al 50%, non poter assumere rilevanza il confronto tra una normativa che e' del 1931 ed un'altra che e' invece del 1993, se si vuole evitare, conclude la difesa del comune di Mesoraca, una palese distorsione delle misure di tassazione sancite dalla legge delega n. 491/1992. Fissata l'udienza di trattazione la societa' ricorrente ha chiesto la discussione in pubblica udienza nel corso della quale entrambi i difensori si sono riportati alle rispettive conclusioni. In diritto A parere della commissione, non puo' revocarsi in dubbio che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla societa' ricorrente attiene in modo incontrovertibile all'oggetto della controversia. In tal senso, la soluzione della questione assume il carattere della pregiudizialita' per la decisione nel merito. La questione, dunque, cosi' come posta, ad avviso della commissione, non e' manifestamente infondata. Non v'e' dubbio, infatti, che il legislatore delegato al fine di determinare le tariffe della Tosap, non avrebbe dovuto allontanarsi dai criteri e dalle direttive delle linee fissate dall'art. 4, comma 4, che si riassumevano in quattro punti. Giova comunque ribadire che il richiamato art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, delegava, fra l'altro, il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi, diretti alla revisione ed armonizzazione, a far tempo dal 1 gennaio 1994, dei tributi locali vigenti, in armonia ed aderenza ai principi e criteri direttivi che si articolavano nei quattro punti come piu' sopra rammentato, dei quali, comunque, due sono quelli che interessano il caso che si discute. 1. - Rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente ...; 2. - Introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi. A ben riflettere, appare ictu oculi che il legislatore delegato, nella formulazione del d.lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, ha ritenuto di doversi conformare ai criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione delle tarife relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture o cavi ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa ed ha quindi omesso, nella formulazione degli artt. 46 e 47 che qui interessano, la divisione dei comuni in classi, oltre che di tener conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore. Giova a questo punto ricordare che la circolare 25 marzo 1994 della direzione centrale per la fiscalita' locale, traendo argomento dalla legge delega, nel suggerire i criteri cui dovevano attenersi i comuni in sede di adozione dei regolamenti, ha precisato che gli importi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 47 rappresentano non gia' tarriffe, bensi' misure di tassazione, svincolate quindi dai criteri e dalle direttive di cui al punto 1 del n. 4 dell'art. 4 della legge delega. In tale ottica, ritiene la commissione che si rende necessario ed opportuno definitivamente stabilire se il legislatore delegato, nel determinare la tassa per l'occupazione del soprassuolo o del sottosuolo si e' posto, o, non in una posizione di contrasto in relazione ai principi dettati dalla legge delega e quindi, con l'art. 76, primo comma della Costituzione, nel punto ove si e' attenuto in via esclusiva ad un criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione previgente oltre ogni limite, per come si evince dal confronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche che prevedevano mediamente 6.000 o 8.000 lire per Km. Occore, infine, far cenno al fatto che la chiarezza della legge delega nel punto ove fissa i principi di carattere generale, non induce per niente ad approfondimenti o interpretazioni. Il legislatore della delega si preoccupa, infatti, in primo luogo (art. 1) di chiarire l'ambito operativo della normativa precisando nelle linee generali che i principi generali dettati hanno ad oggetto tutti i tipi di occupazione e demanda, poi, ai cosiddetti "parametri significativi" la specificazione delle modalita' di determinazione delle concrete misure di tassazione nel rispetto dei principi innanzi specificati, per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture. In questa prospettiva la questione sollevata non appare manifestamente infondata, il che impone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzinale.