LA COMMISSIONE PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   Con  ricorso  iscritto  sotto  il n. 130/1996 depositato in data 26
 giugno 1996, l'Enel S.p.a. sede  secondaria  di  Napoli,  in  persona
 dell'institore della societa' ing. Gianfranco di Salle, rappresentato
 e  difeso  dal  dott.  rag. Silvio Carotenuto, ha impugnato dinanzi a
 questa commissione provinciale  l'avviso  di  accertamento  prot.  n.
 3654  notificato  il  25 marzo 1996 emesso dal comune di Mesoraca con
 cui ha accertato a suo carico la tassa per l'occupazione di spazi  ed
 aree  pubbliche, relativa all'anno 1995 determinandola in complessive
 L. 16.560.000  di  cui  L.  7.500.000  per  maggiore  imposta,  oltre
 sopratassa,  pena pecuniaria e spese rispettivamente di L. 9.000.000,
 L. 50.000 e L. 10.000.
   In via preliminare la societa' ricorrente ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo e secondo comma,  del
 decreto   legislativo  n.  507  per  violazione  dell'art.  76  della
 Costituzione.
   Il  punto  motivo  della  sollevata  questione,  a   parere   della
 ricorrente Enel, risiede nel fatto che gli artt. 46 e 47, commi 1 e 2
 del  d.lgs.    15  novembre 1993, n. 507, che regolano i criteri e la
 determinazione della tassa per le occupazioni del  sottosuolo  e  del
 soprassuolo  stradale  con  condutture,  cavi ed impianti in genere e
 sulla base dei quali il comune di Mesoraca ha accertato la  tassa  di
 che trattasi, sono da considerarsi costituzionalmente illegittimi per
 aperta violazione del disposto di cui all'art. 76 della Costituzione.
   In  particoalre  ha  sottolineato  che la legge 25 ottobre 1992, n.
 421, art. 4, comma 4, aveva delegato il Governo ad emanare uno o piu'
 decreti legislativi diretti alla revisione ed all'armonizzazione  dei
 tributi degli enti locali, con effetto dal 1 gennaio 1994.
   Ha  dedotto,  poi,  che,  in  applicazione  di tale delega e' stato
 emanato il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che, agli artt. 46  e  47,
 determina  i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione
 del sottosulo e del soprassuolo con condutture, cavi ed  impianti  in
 genere   ed   altri   manufatti   destinati   all'esercizio  ed  alla
 manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.
   E, sulla scorta di siffatte riflessioni, conclude che "confrontando
 la formulazione dell'art. 47, ai commi 1 e 2, del d.lgs. n. 503/1993,
 con le norme della legge delega che definiscono i principi e  criteri
 direttivi  che,  ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, il Governo
 avrebbe  dovuto  osservare  nell'esercizio  del  potere   legislativo
 delegato, e' facile constatare che nessuno di tali principi e criteri
 direttivi e' stato rispettato".
   Infatti:
     a)   "...   non  risulta  rispettato  il  criterio  dell'adeguata
 rispondenza della tassa al beneficio economico ritraibile  in  quanto
 la  misura  massima  e  minima  della tassazione e' stabilita in modo
 identico, per tutti i comuni e tutte le province  senza  tener  conto
 affatto  del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di
 pubblici servizi possono  realizzare  a  secondo  che  si  tratti  di
 occupazione  realizzate  in  zona urbana, densamente popolata e ricca
 percio'  di  utenze  concentrate  in  uno  spazio  limitato,  ovvero,
 viceversa, che si tratti di occupazioni realizzate in comuni agricoli
 o  montani,  con utenze sparpagliate su un vasto territorio e, talora
 di tipologia tanto modesta,  da  consentire  un  beneficio  economico
 insignificante o, addirittura, nessun beneficio".
     b)  Non  risulta  rispettato  il  criterio della ripartizione dei
 comuni in classi, perche' tale ripartizione,  prevista  dall'art.  43
 del  d.lgs.  n.  506/1993,  trova applicazione per le occupazioni con
 passi carrabili (art. 44), e per le  occupazioni  permanenti  di  cui
 all'art. 46", rendendo cosi' vano il rispetto della soglia di aumento
 del 50%, riferito alla misura massima di tassazione vigente.
   Il  comune  di  Mesoraca  ha  depositato  in  data 2 luglio 1998 le
 proprie  controdeduzioni  sottoscritte  dal  sindaco   personalmente,
 difeso  dal  dott.  proc.  Francesco Mangano che ha sostenuto come la
 norma di cui all'art. 47 se interpretata in correlazione all'art.  44
 (occupazioni  permanenti) ed all'art. 43 (classificazione dei comuni)
 evidenzia che "la determinazione forfettaria di cui  al  citato  art.
 47,  prevista  tra  un  minimo  ed  un  massimo,  fa riferimento alla
 classificazione dei comuni ed alle quote stabilite per le occupazioni
 permanenti,  le  quali  non  si  applicano  esclusivamente  ai  passi
 carrabili,   bensi'  a  tutte  le  occupazioni  permanenti  di  suolo
 pubblico".
   Soggiunge, poi, che l'art. 47 non comporta una  tassazione  per  le
 occupazioni permanenti superiore al 50%, non poter assumere rilevanza
 il  confronto  tra  una  normativa che e' del 1931 ed un'altra che e'
 invece del 1993, se si vuole evitare, conclude la difesa  del  comune
 di  Mesoraca,  una  palese  distorsione  delle  misure  di tassazione
 sancite dalla legge delega n. 491/1992.
   Fissata l'udienza di trattazione la societa' ricorrente ha  chiesto
 la  discussione  in pubblica udienza nel corso della quale entrambi i
 difensori si sono riportati alle rispettive conclusioni.
                              In diritto
   A parere della commissione, non puo' revocarsi  in  dubbio  che  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata dalla societa'
 ricorrente  attiene  in  modo  incontrovertibile  all'oggetto   della
 controversia.
   In  tal  senso,  la  soluzione  della questione assume il carattere
 della pregiudizialita' per la decisione nel merito.
   La  questione,  dunque,  cosi'  come   posta,   ad   avviso   della
 commissione, non e' manifestamente infondata.
   Non  v'e'  dubbio,  infatti, che il legislatore delegato al fine di
 determinare le tariffe della Tosap, non avrebbe  dovuto  allontanarsi
 dai  criteri e dalle direttive delle linee fissate dall'art. 4, comma
 4, che si riassumevano in quattro punti.
   Giova comunque ribadire che il richiamato art.  4  della  legge  23
 ottobre  1992,  n.  421, delegava, fra l'altro, il Governo ad emanare
 uno  o  piu'  decreti  legislativi,   diretti   alla   revisione   ed
 armonizzazione,  a  far  tempo dal 1 gennaio 1994, dei tributi locali
 vigenti, in armonia ed aderenza ai principi e criteri  direttivi  che
 si  articolavano  nei  quattro  punti come piu' sopra rammentato, dei
 quali, comunque, due sono quelli  che  interessano  il  caso  che  si
 discute.
   1.  -  Rideterminazione  delle tariffe al fine di una piu' adeguata
 rispondenza al beneficio economico ritraibile  nonche'  in  relazione
 alla  ripartizione  dei  comuni  in  non  piu'  di  cinque classi. Le
 variazioni in aumento, per le occupazioni  permanenti,  non  potranno
 superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente ...;
   2.  -  Introduzione  di  forme  di determinazione forfettaria della
 tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il  suolo
 con  linee  elettriche,  cavi,  condutture e simili, tenendo conto di
 parametri significativi.
   A  ben  riflettere,  appare ictu oculi che il legislatore delegato,
 nella formulazione del d.lgs.  del  15  novembre  1993,  n.  507,  ha
 ritenuto  di doversi conformare ai criteri di cui al punto 1 soltanto
 nella determinazione delle tarife relative all'occupazione  di  spazi
 ed  aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni
 del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture  o  cavi  ha
 ritenuto  di  essere  completamente libero nella determinazione della
 tassa ed ha quindi omesso, nella formulazione degli artt. 46 e 47 che
 qui interessano, la divisione dei comuni  in  classi,  oltre  che  di
 tener  conto  del  beneficio  economico ritraibile e di rispettare il
 limite massimo della variazione in aumento  del  50%,  rispetto  alla
 tassazione precedentemente in vigore.
   Giova a questo punto ricordare che la circolare 25 marzo 1994 della
 direzione  centrale per la fiscalita' locale, traendo argomento dalla
 legge delega, nel suggerire i criteri cui dovevano attenersi i comuni
 in sede di adozione dei regolamenti, ha precisato che gli importi  di
 cui  alle lett. a) e b) dell'art. 47 rappresentano non gia' tarriffe,
 bensi' misure di tassazione, svincolate quindi dai  criteri  e  dalle
 direttive di cui al punto 1 del n. 4 dell'art. 4 della legge delega.
   In  tale  ottica, ritiene la commissione che si rende necessario ed
 opportuno definitivamente stabilire se il legislatore  delegato,  nel
 determinare   la  tassa  per  l'occupazione  del  soprassuolo  o  del
 sottosuolo si e' posto, o, non  in  una  posizione  di  contrasto  in
 relazione ai principi dettati dalla legge delega e quindi, con l'art.
 76,  primo  comma della Costituzione, nel punto ove si e' attenuto in
 via  esclusiva  ad  un  criterio  forfettario  ed  ha  aumentato   la
 tassazione  previgente  oltre  ogni  limite,  per  come si evince dal
 confronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla
 precedente normativa di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive
 modifiche che prevedevano mediamente 6.000 o 8.000 lire per Km.
   Occore, infine, far cenno al fatto che  la  chiarezza  della  legge
 delega  nel  punto  ove  fissa  i principi di carattere generale, non
 induce per niente ad approfondimenti o interpretazioni.
   Il legislatore della delega si preoccupa, infatti, in  primo  luogo
 (art.  1)  di  chiarire l'ambito operativo della normativa precisando
 nelle linee generali che i principi generali dettati hanno ad oggetto
 tutti i tipi di occupazione e demanda, poi, ai cosiddetti  "parametri
 significativi"  la  specificazione  delle modalita' di determinazione
 delle concrete misure di tassazione nel rispetto dei principi innanzi
 specificati, per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo  con
 linee elettriche e condutture.
   In   questa   prospettiva   la   questione   sollevata  non  appare
 manifestamente infondata, il che impone la sospensione  del  giudizio
 in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzinale.