IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 861/1997 proposto da Romano Cirulli rappresentato e difeso dall'avv. Enrico De Luca con domicilio eletto in Perugia, via Bartolo n. 43 (St. avv. Carlo Calvieri); Contro la Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Terni in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Segarelli con domicilio eletto in Perugia, via Podiani n. 17 (St. avv. Maurizio Mariani); E nei confronti del comune di Narni in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento della delibera adottata dalla predetta commissione in data 26 settembre 1997 e notificata il 13 ottobre 1997, con la quale il ricorrente e' stato escluso dalla graduatoria definitiva relativa al bando generale n. 3 del 15 ottobre 1992 per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione provinciale per l'assegnazione alloggi E.R.P. di Terni; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza del 6 maggio 1998, la relazione del cons. Annibale Ferrari e udite le parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto; Fatto e diritto 1. - Con ricorso notificato in data 11-16 dicembre 1997, il signor Romano Cirulli ha chiesto l'annullamento della delibera in epigrafe, ritenuta illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Il ricorrente e' stato escluso dalla gradatoria definitiva concernente l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto proprietario di un alloggio di 60,912 mq staticamente sicuro e, quindi, considerato adeguato alle esigenze del suo nucleo familiare. Cio in applicazione dell'art. 2, primo comma, lett. c) della l.r. Umbria n. 44 del 21 novembre 1983. Tale alloggio e' stato, peraltro, dichiarato inagibile (e, quindi, non abitabile) sotto il profilo igienico sanitario, a seguito di un accertamento effettuato dalla locale U.S.L. di Terni. Ad avviso del ricorrente, quest'ultima circostanza dovrebbe ritenersi comunque determinante, ai fini della sua inclusione nella graduatoria. Se cosi' non fosse, la normativa regionale di riferimento, sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti, sussisterebbe una palese discriminazione tra due situazioni sostanzialmente identiche tra loro: la prima, quella degli alloggi inabitabili per motivi di sicurezza statica; l'altra, quella degli alloggi inabitabili per motivi igienico-sanitari. La normativa regionale risultante dal combinato disposto degli artt. 2, primo comma, lett. c) e 8, secondo comma, lett. b3) della predetta l.r. Umbria n. 44 del 1983, nel testo sostituito dall'art. 7 della l.r. n. 30 del 25 agosto 1988, qualifica "non idonei" i primi ed "idonei" i secondi, con la conseguenza che i proprietari degli uni sono inseriti nelle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica, i proprietari degli altri no. 2. - In effetti, l'art. 2, primo comma, lett. c) della l.r. Umbria n. 44 del 1983 esclude dalla partecipazione alla gara in questione i titolari di alloggi con superficie utile adeguata ed abitabili sotto il profilo della sicurezza statica, senza attribuire rilievo all'eventualita' che gli stessi alloggi possano essere inabitabili per motivi igienico-sanitari. Tali motivi possono assumere rilevanza per l'assegnazione di un punteggio preferenziale, cosi' come previsto dal successivo art. 8, secondo comma, lett. b3) della stessa legge, solo nel caso in cui l'alloggio posseduto dall'interessato risulti altresi' inadeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare in termini di superficie utile ovvero risulti inabitabile per motivi di sicurezza statica. Cosi' congegnata la normativa regionale di riferimento, questo tribunale ritiene che essa non si presti ad una interpretazione estensiva ovvero analogica, tale da consentire l'accoglimento del ricorso. Essa, invero, e' univoca nel senso che mentre la condizione di instabilita' dell'alloggio e' un requisito (positivo) per la partecipazione alla gara, l'antigienicita' del medesimo e' una qualita' (negativa) che puo' essere valutata soltanto per il conseguimento di un miglior punteggio, sempre che l'interessato abbia titolo per essere ammesso alla gara. Allo stato della legislazione regionale, il ricorso dovrebbe dunque essere respinto, sicche' e' palese la rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale. La stessa questione appare altresi' non manifestamente infondata. Invero, sotto il profilo logico, non sembra che ai fini della ammissione alla gara di cui si tratta possa delinearsi una sostanziale differenza tra soggetti che posseggono alloggi inabitabili per motivi statici e soggetti che posseggono alloggi inabitabili per motivi igienico-sanitari. In entrambi i casi, il dato di fatto e' sempre lo stesso e cioe' che gli stessi alloggi non sono utilizzabili dai rispettivi titolari e dai loro nuclei familiari; donde la considerazione che, in entrambi i casi, tali soggetti non dispongono di alloggi idonei alle proprie esigenze. Riguardando, poi, la questione sotto il profilo teleologico, appare veramente difficile giustificare la ratio che ha indotto il legislatore regionale a discriminare due situazioni soggettive ed oggettive che, all'evidenza, sembrano entrambe meritevoli di una medesima valutazione di favore, almeno per quanto concerne la possibilita' di accesso alla gara di cui e' causa. Posto, infatti, che la finalita' della legislazione in esame e' quella di far conseguire attraverso una pubblica gara un alloggio adeguato a coloro che non lo posseggono, appare ingiustificabile che nella fase di partecipazione a tale gara venga effettuata una discriminazione tra coloro che posseggono alloggi inabitabili per motivi di staticita' e coloro che posseggono alloggi inabitabili per motivi igienico-sanitari. Puo' ben ammettersi che, ai titolari di alloggi inabitabili per motivi statici possano essere attribuiti speciali punteggi e maggiori preferenze, in considerazione ad esempio della loro condizione di "terremotati". Ma, al di la' di tale trattamento di favore, non sembra che agli stessi soggetti possa essere riservato un trattamento di assoluto privilegio, anche per quanto concerne l'esclusione dalla gara di altri soggetti che si trovano nelle medesime loro condizioni. Siffatto privilegio, invero, verrebbe a confliggere con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione perche' - in presenza di una medesima situazione di fatto riferibile all'accertata inabitabilita' di un alloggio - taluni soggetti verrebbero automaticamente ammessi ed altri automaticamente esclusi da una gara pubblica, in relazione alle diverse ragioni che giustificano l'inabitabilita' medesima. Quanto meno, si dovrebbe distinguere fra gli alloggi dichiarati antigienici per cause facilmente ovviabili (ad es. inadeguatezza o vetusta' degli impianti igienici) e quelli dichiarati tali per carenze strutturali (ad es.: vani troppo bassi, oppure interrati, o non sufficientemente finestrati). In questo secondo caso l'edificio puo' essere reso abitabile solo mediante lavori di ristrutturazione o trasformazione, non meno costosi di quelli necessari per ristrutturare un alloggio compromesso dal punto di vista statico. Nella fattispecie, l'alloggio e' stato dichiarato inagibile per "umidita' diffusa non risolvibile". Non si vede dunque la ragione per differenziarlo - ai fini ora considerati - da un alloggio in cattive condizioni statiche. In questi termini, la normativa, regionale (art. 2, primo comma, lett. c) della l.r. Umbria n. 44 del 21 novembre 1983 come modificato dall'art. 7 della l.r. n. 30 del 25 agosto 1988) va dunque sottoposta al vaglio di costituzionalita', nella parte in cui definisce non adeguato un alloggio dichiarato inabitabile per motivi statici ed adeguato un alloggio dichiarato inabitabile per motivi igienico sanitari. I parametri di legittimita' costituzionale possono essere individuati nell'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo del principio di uguaglianza e del valore della promozione dei soggetti svantaggiati dal punto di vista socio-economico; e nell'art. 26 dello statuto regionale umbro (legge 23 gennaio 1992, n. 44) che contiene l'impegno della regione a "favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini", s'intende a parita' di condizioni. Si puo' aggiungere che la norma regionale denunciata risulta ora abrogata dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33; ma per l'art. 41, comma 2, di quest'ultima le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, dunque anche al presente procedimento.