IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 861/1997
 proposto da Romano Cirulli rappresentato e difeso dall'avv. Enrico De
 Luca con domicilio eletto in Perugia, via Bartolo  n.  43  (St.  avv.
 Carlo Calvieri);
   Contro  la Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi
 di edilizia residenziale pubblica di Terni in persona del  presidente
 pro-tempore,  rappresentata  e difesa dall'avv. Umberto Segarelli con
 domicilio eletto in Perugia, via Podiani n.  17  (St.  avv.  Maurizio
 Mariani);
   E  nei  confronti  del  comune  di  Narni  in  persona  del sindaco
 pro-tempore, non costituitosi in giudizio; per  l'annullamento  della
 delibera  adottata  dalla  predetta  commissione in data 26 settembre
 1997 e notificata il 13 ottobre 1997, con la quale il  ricorrente  e'
 stato escluso dalla graduatoria definitiva relativa al bando generale
 n. 3 del 15 ottobre 1992 per l'assegnazione di alloggi di E.R.P..
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di  costituzione  in  giudizio  della  Commissione
 provinciale per l'assegnazione alloggi E.R.P. di Terni;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Data per letta,  alla  pubblica  udienza  del  6  maggio  1998,  la
 relazione  del  cons.  Annibale  Ferrari  e  udite  le  parti come da
 verbale;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;
                            Fatto e diritto
   1. - Con ricorso notificato in data 11-16 dicembre 1997, il  signor
 Romano  Cirulli ha chiesto l'annullamento della delibera in epigrafe,
 ritenuta illegittima per violazione di legge  ed  eccesso  di  potere
 sotto vari profili.
   Il   ricorrente   e'  stato  escluso  dalla  gradatoria  definitiva
 concernente  l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia   residenziale
 pubblica,  in  quanto  proprietario  di  un  alloggio  di  60,912  mq
 staticamente sicuro e, quindi, considerato adeguato alle esigenze del
 suo nucleo familiare. Cio in applicazione dell'art. 2,  primo  comma,
 lett. c) della l.r. Umbria n. 44 del 21 novembre 1983.
   Tale  alloggio e' stato, peraltro, dichiarato inagibile (e, quindi,
 non abitabile) sotto il profilo igienico sanitario, a seguito  di  un
 accertamento effettuato dalla locale U.S.L. di Terni.
   Ad   avviso   del  ricorrente,  quest'ultima  circostanza  dovrebbe
 ritenersi comunque determinante, ai fini della sua  inclusione  nella
 graduatoria.     Se  cosi'  non  fosse,  la  normativa  regionale  di
 riferimento, sarebbe costituzionalmente  illegittima  per  violazione
 dell'art.  3  della Costituzione.   Infatti, sussisterebbe una palese
 discriminazione tra  due  situazioni  sostanzialmente  identiche  tra
 loro:  la  prima,  quella  degli  alloggi  inabitabili  per motivi di
 sicurezza statica; l'altra,  quella  degli  alloggi  inabitabili  per
 motivi igienico-sanitari.
   La  normativa  regionale  risultante  dal  combinato disposto degli
 artt. 2, primo comma, lett. c) e 8, secondo comma,  lett.  b3)  della
 predetta  l.r.  Umbria n. 44 del 1983, nel testo sostituito dall'art.
 7 della l.r. n. 30 del 25 agosto 1988, qualifica "non idonei" i primi
 ed "idonei" i secondi, con la conseguenza che i proprietari degli uni
 sono inseriti nelle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica,
 i proprietari degli altri no.
   2. - In effetti, l'art. 2, primo comma, lett. c) della l.r.  Umbria
 n.  44 del 1983 esclude dalla partecipazione alla gara in questione i
 titolari di alloggi con superficie utile adeguata ed abitabili  sotto
 il   profilo   della  sicurezza  statica,  senza  attribuire  rilievo
 all'eventualita'  che  gli  stessi alloggi possano essere inabitabili
 per motivi igienico-sanitari.
   Tali motivi possono assumere rilevanza  per  l'assegnazione  di  un
 punteggio  preferenziale, cosi' come previsto dal successivo art.  8,
 secondo comma, lett. b3) della stessa legge, solo  nel  caso  in  cui
 l'alloggio  posseduto  dall'interessato  risulti  altresi' inadeguato
 alle esigenze del proprio nucleo familiare in termini  di  superficie
 utile ovvero risulti inabitabile per motivi di sicurezza statica.
   Cosi'  congegnata  la  normativa  regionale  di riferimento, questo
 tribunale ritiene che essa  non  si  presti  ad  una  interpretazione
 estensiva  ovvero  analogica,  tale  da consentire l'accoglimento del
 ricorso.
   Essa, invero, e' univoca nel senso  che  mentre  la  condizione  di
 instabilita'   dell'alloggio   e'  un  requisito  (positivo)  per  la
 partecipazione  alla  gara,  l'antigienicita'  del  medesimo  e'  una
 qualita'   (negativa)  che  puo'  essere  valutata  soltanto  per  il
 conseguimento di un miglior punteggio, sempre che l'interessato abbia
 titolo per essere ammesso alla gara.
   Allo stato della legislazione regionale, il ricorso dovrebbe dunque
 essere respinto, sicche' e' palese la rilevanza  della  questione  di
 illegittimita' costituzionale.
   La stessa questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Invero,  sotto  il  profilo  logico,  non  sembra che ai fini della
 ammissione  alla  gara  di  cui  si  tratta  possa   delinearsi   una
 sostanziale   differenza   tra   soggetti   che   posseggono  alloggi
 inabitabili per motivi statici  e  soggetti  che  posseggono  alloggi
 inabitabili per motivi igienico-sanitari.
   In  entrambi  i  casi, il dato di fatto e' sempre lo stesso e cioe'
 che gli stessi alloggi non sono utilizzabili dai rispettivi  titolari
 e dai loro nuclei familiari; donde la considerazione che, in entrambi
 i  casi,  tali soggetti non dispongono di alloggi idonei alle proprie
 esigenze.
   Riguardando, poi, la questione sotto il profilo teleologico, appare
 veramente  difficile  giustificare  la  ratio  che  ha   indotto   il
 legislatore  regionale  a  discriminare  due situazioni soggettive ed
 oggettive che, all'evidenza,  sembrano  entrambe  meritevoli  di  una
 medesima  valutazione  di  favore,  almeno  per  quanto  concerne  la
 possibilita' di accesso alla gara di cui e' causa.
   Posto, infatti, che la finalita' della  legislazione  in  esame  e'
 quella  di  far  conseguire  attraverso una pubblica gara un alloggio
 adeguato a coloro che non lo posseggono, appare ingiustificabile  che
 nella  fase  di  partecipazione  a  tale  gara  venga  effettuata una
 discriminazione tra coloro che  posseggono  alloggi  inabitabili  per
 motivi  di staticita' e coloro che posseggono alloggi inabitabili per
 motivi igienico-sanitari.
   Puo' ben ammettersi che, ai titolari  di  alloggi  inabitabili  per
 motivi statici possano essere attribuiti speciali punteggi e maggiori
 preferenze,  in  considerazione  ad  esempio della loro condizione di
 "terremotati".
   Ma, al di la' di tale trattamento di favore, non  sembra  che  agli
 stessi  soggetti  possa  essere  riservato un trattamento di assoluto
 privilegio, anche per quanto  concerne  l'esclusione  dalla  gara  di
 altri soggetti che si trovano nelle medesime loro condizioni.
   Siffatto   privilegio,   invero,  verrebbe  a  confliggere  con  il
 principio di  eguaglianza  sancito  dall'art.  3  della  Costituzione
 perche'  - in presenza di una medesima situazione di fatto riferibile
 all'accertata  inabitabilita'  di  un  alloggio  -  taluni   soggetti
 verrebbero  automaticamente  ammessi ed altri automaticamente esclusi
 da  una  gara  pubblica,  in  relazione  alle  diverse  ragioni   che
 giustificano l'inabitabilita' medesima.
   Quanto  meno,  si  dovrebbe  distinguere fra gli alloggi dichiarati
 antigienici per cause facilmente ovviabili (ad  es.  inadeguatezza  o
 vetusta'  degli  impianti  igienici)  e  quelli  dichiarati  tali per
 carenze strutturali (ad es.: vani troppo bassi, oppure  interrati,  o
 non  sufficientemente  finestrati). In questo secondo caso l'edificio
 puo' essere reso abitabile solo mediante lavori di ristrutturazione o
 trasformazione,  non   meno   costosi   di   quelli   necessari   per
 ristrutturare  un  alloggio  compromesso  dal punto di vista statico.
 Nella fattispecie,  l'alloggio  e'  stato  dichiarato  inagibile  per
 "umidita' diffusa non risolvibile". Non si vede dunque la ragione per
 differenziarlo  - ai fini ora considerati - da un alloggio in cattive
 condizioni statiche.
   In questi termini, la normativa, regionale (art.  2,  primo  comma,
 lett. c) della l.r. Umbria n. 44 del 21 novembre 1983 come modificato
 dall'art. 7 della l.r. n. 30 del 25 agosto 1988) va dunque sottoposta
 al  vaglio  di  costituzionalita',  nella  parte in cui definisce non
 adeguato un alloggio dichiarato inabitabile  per  motivi  statici  ed
 adeguato  un  alloggio  dichiarato  inabitabile  per  motivi igienico
 sanitari.
   I  parametri  di   legittimita'   costituzionale   possono   essere
 individuati  nell'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo
 del principio di  uguaglianza  e  del  valore  della  promozione  dei
 soggetti svantaggiati dal punto di vista socio-economico; e nell'art.
 26  dello  statuto regionale umbro (legge 23 gennaio 1992, n. 44) che
 contiene l'impegno della regione a  "favorire  la  realizzazione  del
 diritto  alla  casa  per  tutti  i cittadini", s'intende a parita' di
 condizioni.
   Si puo' aggiungere che la norma regionale  denunciata  risulta  ora
 abrogata dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33; ma per l'art.
 41,  comma  2, di quest'ultima le disposizioni abrogate continuano ad
 applicarsi  ai  procedimenti  in  corso,  dunque  anche  al  presente
 procedimento.