IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza. Visti gli atti del procedimento n. 24571/98 rg.dib. nei confronti di Di Russo Marco nato a Roma il 1 dicembre 1963. Premesso in fatto Con decreto penale penale emesso ex art. 565 c.p.c. veniva condannato dal g.i.p. di questa pretura per il reato di cui in rubrica alla pena oltre le spese processuali. L'imputato proponeva rituale opposizione avverso tale decreto penale di condanna chiedendo la celebrazione del rito ordinario instauratosi a seguito di emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del giudice delle indagini preliminari. All'udienza dibattimentale del 12 ottobre 1998 il difensore di fiducia dell'imputato sollevava preliminarmente eccezione di nullita' del decreto di citazione a giudizio alla stregua dell'omesso invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, codice procedura penale; altresi', il difensore sollevava in via subordinata nell'ipotesi di non accoglimento della suddetta eccezione di nullita' questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 459 555, comma secondo c.p.p. nella parte in cui non prevedono a pena di nullita' che il pubblico ministero debba emettere l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio per l'effetto previsto dall'art. 375 comma 3 del codice di procedura penale. Ritenuto in diritto Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata dalla difesa atteso che si tratta di stabilire in via generale la applicabilita' dell'art. 555 secondo comma c.p.p. anche nell'ipotesi in cui il pubblico ministero ritenga di adottare il procedimento per decreto disciplinato dall'art. 459 c.p.p. dal quale conseguirebbe la previsione per il pubblico ministero a pena di nullita' nelle ipotesi di richiesta di decreto penale di condanna di emettere l'invito a presentarsi ex art. 375, comma 3, c.p.p. per rendere l'interrogatorio. Il legislatore con la novella introdotta dalla legge n. 234 del 16 luglio 1997 si e' limitato a prevedere l'obbligatorieta' per il pubblico ministero nell'ambito del rito ordinario pretorile di invitare nella fase delle indagini preliminari la persona sottoposta ad indagini a rendere l'interrogatorio; il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 234 del 1997 dianzi indicata ha introdotto il secondo comma dell'art. 555 c.p.p. che testualmente recita: "Il decreto e' nullo se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p. con la conseguenza processuale che la mancata notifica dell'invito a presentarsi determina la nullita' del decreto di citazione a giudizio. Il legislatore tuttavia, non ha correlato e coordinato il suddetto principio di indubbia portata generale, con la normativa prevista nell'ambito del rito pretorile che regola il procedimento per decreto previsto negli artt. 459 e ss. del c.p.p. con la conseguenza che il legislatore nella legge n. 234 del 16 luglio 1997 non ha previsto l'obbligatorieta' per il pubblico ministero nell'ipotesi in cui richieda al g.i.p. di adottare decreto penale di condanna di invitare nella fase delle indagini preliminari l'indagato a rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375, comma 3, c.p.p. La mancata previsione nella legge succitata delle norme previste negli artt. 459 e ss. del codice di procedura penale induce a ritenere che l'omesso invito a presentarsi da parte del pubblico ministero che abbia scelto di percorrere il procedimento per decreto non costituisca causa di nullita' del decreto penale di condanna. Alla luce di tali rilievi la mancata previsione normativa dell'obbligo per il pubblico ministero di invitare l'indagato a rendere l'interrogatorio nel procedimento per decreto induce a ritenere fondata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento ordinario e sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24, della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza con conseguente pregiudizio delle garanzie di difesa dell'imputato il quale nell'ambito del procedimento per decreto ed in particolare nell'ipotesi di opposizione a decreto penale di condanna disciplinata dal secondo comma dell'art. 565 del codice di procedura penale in concreto si e' trovato nella impossibilita' di eccepire la nullita' del giudizio instauratosi nei suoi confronti in quanto preclusa la possibilita' di eccepire la mancata notificazione dell'avviso a rendere l'interrogatorio a differenza di quanto previsto nei confronti dell'imputato citato in giudizio con il rito ordinario ai sensi del disposto di cui al secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura penale. Per tutti i rilievi svolti secondo questo giudicante e' innegabile che la questione sollevata nei termini suindicati deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata