ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
 notificato il 5 novembre  1997,  e  depositato  in  cancelleria  l'11
 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
 2  settembre  1997 del Direttore reggente della Direzione provinciale
 del Lavoro di Gorizia con il  quale  lo  stesso  si  e'  autonominato
 Presidente  della Commissione provinciale Cassa untegrazione guadagni
 industria di Gorizia ed iscritto al  n.  52  del  registro  conflitti
 1997.
   Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
   Udito l'Avvocato Renato Fusco per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Con ricorso depositato l'11 novembre 1997 la Regione autonoma
 Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona  del  Presidente  della   Giunta
 regionale  pro-tempore  Giancarlo  Cruder,  ha  proposto conflitto di
 attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri  perche'
 venga  dichiarato  che  non  spetta  allo Stato, ed in particolare al
 Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia,
 nominare il presidente della Commissione  provinciale  per  la  Cassa
 integrazione    guadagni    dell'industria   di   Gorizia   e   venga
 conseguentemente annullato, previa sua sospensione, il decreto del  2
 settembre  1997  del  medesimo  Direttore  reggente,  con il quale lo
 stesso si e' autonominato presidente della suddetta Commissione.
   La  Regione  ricorrente  lamenta  la  violazione,  oltre  che   del
 principio  del  buon andamento della pubblica amministrazione sancito
 dall'art.  97 della Costituzione, dell'art.  6  del  proprio  statuto
 speciale (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) e
 del   decreto  legislativo  16  settembre  1996,  n.  514  (Norme  di
 attuazione dello  statuto  speciale  per  la  Regione  Friuli-Venezia
 Giulia  recanti  delega  di  funzioni  amministrative alla Regione in
 materia di collocamento ed avviamento al lavoro).
   Il  suddetto  decreto  legislativo   ha   delegato   alla   Regione
 Friuli-Venezia  Giulia,  a  partire  dal  1 gennaio 1997, l'esercizio
 delle funzioni amministrative attribuite all'Ufficio regionale  ed  a
 quelli  provinciali  del  lavoro  e della massima occupazione nonche'
 alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, eccettuate  le  funzioni
 relative  alla  composizione delle controversie individuali di lavoro
 trattate nell'ambito della Commissione provinciale di conciliazione e
 le funzioni relative alla ricognizione ed al monitoraggio  del  costo
 del  lavoro,  dell'osservatorio  sindacale  e dei conflitti di lavoro
 (comma 1). Inoltre, dalla medesima data ha disposto il  trasferimento
 alla  Regione  degli  Uffici  provinciali  del lavoro e della massima
 occupazione e delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego (oltre che
 della  Commissione  regionale  per  l'impiego  e  di   altri   organi
 collegiali)  e  la  soppressione  dell'Ufficio regionale del lavoro e
 della massima occupazione. La Regione e' subentrata nella  proprieta'
 delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e di quello
 soppresso,  nonche' nei contratti di locazione degli immobili adibiti
 a loro sede (comma 2).
   In sede di prima applicazione del decreto  legislativo  n.  514  la
 Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha  emanato  la  legge  regionale 14
 gennaio 1997, n. 1 (Disposizioni urgenti di  prima  applicazione  del
 decreto  legislativo  16  settembre  1996,  n.  514, recante norme di
 attuazione dello statuto  speciale  concernenti  delega  di  funzioni
 amministrative  alla  Regione in materia di collocamento e avviamento
 al lavoro), con cui  ha  stabilito  che  le  funzioni  delegate  sono
 assegnate  all'Agenzia  regionale  del lavoro, ente strumentale della
 Regione - assegnazione confermata, per un ulteriore lasso  di  tempo,
 dalla   nuova   legge   di  riforma  organica  del  settore,  emanata
 successivamente alla proposizione del  ricorso  (legge  regionale  14
 gennaio  1998, n. 1, recante "Norme in materia di politica attiva del
 lavoro, collocamento e servizi") - mentre gli organi collegiali e  le
 strutture  statali  trasferiti  alla  Regione (Uffici provinciali del
 lavoro  e  Sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego)  continuano   a
 svolgere  le  funzioni  di competenza in applicazione della normativa
 statale vigente.
   2. - Successivamente al decreto legislativo  n.  514  del  1996  e'
 stato  emanato  il  decreto  ministeriale  7  novembre  1996,  n. 687
 (Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici
 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  e  l'istituzione
 delle  Direzioni  regionali  e  provinciali  del lavoro), il quale ha
 riorganizzato l'amministrazione periferica del Ministero,  prevedendo
 l'istituzione   delle   "Direzioni  regionali  del  lavoro"  e  delle
 "Direzioni   provinciali   del   lavoro":      le   prime   risultano
 dall'unificazione  dei precedenti Uffici regionali del lavoro e degli
 Ispettorati   regionali   del   lavoro;    le    seconde    risultano
 dall'unificazione  dei  preesistenti  Uffici provinciali del lavoro e
 degli Ispettorati provinciali del lavoro.
   La Regione Friuli-Venezia Giulia rileva, tuttavia, che nel  proprio
 territorio  le  neocostituite  Direzioni  provinciali del lavoro sono
 succedute soltanto ai vecchi Ispettorati  provinciali  ed  esercitano
 esclusivamente le funzioni residuate in capo a questi ultimi ai sensi
 dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 514 del 1996.
   Pertanto  la  Commissione  provinciale  per  la  Cassa integrazione
 guadagni - che in precedenza (ai sensi dell'art.  8  della  legge  20
 maggio  1975,  n.  164,  recante  "Provvedimenti  per la garanzia del
 salario")  era  nominata  con  decreto  del  Direttore   dell'Ufficio
 regionale  del  lavoro  ed  era presieduta dal Direttore dell'Ufficio
 provinciale del lavoro e composta da un funzionario  dell'Ispettorato
 provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre
 dei  datori  di lavoro - nella Regione Friuli-Venezia Giulia non puo'
 piu' essere considerata  organo  statale  decentrato,  bensi'  organo
 regionale.
   Invece il Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro
 di  Gorizia  (che,  secondo la Regione, e' organo statale nell'ambito
 della citata unificazione degli uffici periferici del  Ministero  del
 lavoro)  ha dapprima inviato all'Agenzia regionale del lavoro la nota
 10 luglio 1997, n. 3200, con la quale indicava la propria  intenzione
 di  dare  attuazione  alla circolare ministeriale n. 35 del 1997 (che
 invitava i dirigenti ad ottemperare al decreto  ministeriale  n.  687
 del  1996,  secondo  cui  la  rappresentanza  del Ministero in organi
 collegiali  compete  ai  capi  delle  nuove  Direzioni  regionali   o
 provinciali del lavoro), e poi ha provveduto, con proprio decreto del
 2  settembre  1997,  ad  autonominarsi  presidente  della Commissione
 provinciale per la  Cassa  integrazioni  guadagni  dell'industria  di
 Gorizia.
   3.  -  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  afferma che il suddetto
 decreto del Direttore della Direzione provinciale di Gorizia preclude
 l'esercizio delle potesta' delegatele in materia di collocamento e di
 avviamento al lavoro, configurando  una  menomazione  delle  funzioni
 attribuite alla Regione dal decreto legislativo n. 514 del 1996.
   Tale   ultima   norma  rappresenterebbe  una  delega  devolutiva  o
 traslativa, in cui l'accrescimento  di  competenza  del  delegato  e'
 consequenziale ad una correlativa diminuzione della competenza stessa
 in capo al soggetto delegante.
   Si   riscontrerebbero,   infatti,  gli  elementi  che,  secondo  la
 giurisprudenza costituzionale, distinguono tale tipo  di  delega:  il
 conferimento  di  funzioni  (anche  normative)  di organizzazione, di
 spesa e di attuazione, il trasferimento di uffici e di  personale  ed
 infine la finalizzazione all'esercizio organico delle competenze.
   Lo stesso Ministro del lavoro avrebbe avallato tale interpretazione
 nella  nota  5  febbraio  1997,  n.  31,  la quale sottolinea come il
 decreto ministeriale n. 687 del 1996, che riguarda l'intera struttura
 periferica del Ministero, e' diventato operativo  successivamente  al
 decreto legislativo n. 514 del 1996, cio' che esclude "ogni possibile
 configurazione  di  conflitti  di  competenze,  il cui riparto rimane
 definitivamente stabilito dal piu' volte citato decreto  legislativo.
 Conseguentemente,  nel  confermare  che sono state affidate a codesta
 Regione le funzioni amministrative  in  materia  di  collocamento  ed
 avviamento al lavoro, le Direzioni provinciali e regionali del lavoro
 istituite  in  base  al  d.m.  687/96  anche  presso  codesta Regione
 eserciteranno le funzioni amministrative di cui al comma 2  dell'art.
 2 del d.lgs. n. 514 del 1996": cioe' le sole funzioni gia' attribuite
 agli   Ispettorati   del   lavoro  (composizione  delle  controversie
 individuali del lavoro e ricognizione e monitoraggio  del  costo  del
 lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro).
   Da  tutto  cio', secondo la Regione, consegue la propria competenza
 alla  nomina  del  presidente  e  dei  componenti  delle  Commissioni
 provinciali  per la Cassa integrazione guadagni. Invece, il Direttore
 reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia, pur  reso
 edotto della sua incompetenza in materia (con nota chiarificatrice n.
 8180  del  1996  del  Direttore  del Servizio programmazione, studi e
 ricerca) e poi diffidato dall'Avvocato della  Regione  (con  nota  n.
 5386  del  1997),  ha  ritenuto di adottare l'impugnato decreto del 2
 settembre  1997:  tale  atto  non  solo  lederebbe  le   attribuzioni
 regionali  (violando  l'art.  6  dello statuto speciale ed il decreto
 legislativo n. 514 del 1996, oltre che l'art. 97 della Costituzione),
 ma sarebbe anche viziato per  incompetenza  alla  luce  della  stessa
 normativa  statale,  in  base  alla quale, nel territorio delle altre
 Regioni, la nomina spetta al Direttore della Direzione regionale  del
 lavoro e non a quello della Direzione provinciale.
   4.   -   La   ricorrente   ha   formulato  istanza  di  sospensione
 dell'esecutivita'   dell'impugnato   provvedimento,   ritenendo   che
 sussistano  non  solo il fumus boni iuris ma anche i gravi motivi che
 giustificano tale decisione.   Osserva, infatti, che  attualmente  la
 Commissione per la Cassa integrazione guadagni di Gorizia avrebbe due
 presidenti,  uno  legittimamente  nominato  dalla  Regione  e l'altro
 illegittimamente   nominato   con   il   decreto   impugnato.    Cio'
 comporterebbe  una situazione di assoluta paralisi della Commissione,
 "con  le  intuibili  negative  conseguenze  per  quanto  riguarda  il
 funzionamento  della  stessa  e la validita' degli atti eventualmente
 assunti".
   Tale situazione, palesemente lesiva delle attribuzioni regionali  e
 del  principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione
 sancito dall'art. 97 della  Costituzione,  imporrebbe  di  sospendere
 l'efficacia  del provvedimento impugnato con la massima sollecitudine
 "in considerazione della frequenza delle riunioni della Commissione e
 della delicatezza delle decisioni attribuite  alla  competenza  della
 medesima".
   Nell'udienza  pubblica  di  discussione  del ricorso la Regione ha,
 peraltro, precisato che il decreto impugnato, pur rimasto in  vigore,
 non  e'  stato  finora  applicato, per cui la suddetta Commissione ha
 potuto regolarmente  operare  nella  composizione  determinata  dalla
 Regione.
   5.  - Nel presente conflitto non si e' costituito il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La  Regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia, in persona del
 Presidente della Giunta regionale protempore ha proposto conflitto di
 attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri  perche'
 venga  dichiarato  che  non  spetta  allo Stato, ed in particolare al
 Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia,
 nominare il presidente della Commissione  provinciale  per  la  Cassa
 integrazione    guadagni    dell'industria   di   Gorizia   e   venga
 conseguentemente annullato, previa sua sospensione, il decreto del  2
 settembre  1997  del  medesimo  Direttore  reggente,  con il quale lo
 stesso si e' nominato presidente della suddetta Commissione.
   La Regione afferma che tale decreto  preclude  l'esercizio  di  una
 parte  delle  potesta'  delegatele  in  materia  di collocamento e di
 avviamento al lavoro, configurando una menomazione delle attribuzioni
 assegnatele dal decreto legislativo n.  514  del  1996:  quest'ultimo
 avrebbe   operato   una   delega  devolutiva  o  traslativa,  in  cui
 rientrerebbe  la  competenza  alla  nomina  del  presidente   e   dei
 componenti  delle  Commissioni  provinciali per la Cassa integrazione
 guadagni, che, invece, in precedenza  (ai  sensi  dell'art.  8  della
 legge  20 maggio 1975, n. 164, recante "Provvedimenti per la garanzia
 del salario") era nominata con  decreto  del  Direttore  dell'Ufficio
 regionale   del   lavoro,   presieduta   dal  Direttore  dell'Ufficio
 provinciale del lavoro e composta da un funzionario  dell'Ispettorato
 provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre
 dei datori di lavoro.
   2.   -   Preliminarmente   occorre   verificare   se   la   Regione
 Friuli-Venezia  Giulia  e'  legittimata  a  sollevare   il   presente
 conflitto  di  attribuzione,  a  tutela di funzioni che le sono state
 delegate dallo Stato.
   La giurisprudenza  di  questa  Corte  riconosce  la  legittimazione
 regionale  a sollevare conflitto anche a tutela di funzioni delegate,
 purche' si tratti di delega devolutiva o  traslativa,  caratterizzata
 da  una  relativa  stabilita',  da  un'integrazione necessaria con le
 funzioni proprie della Regione e dalla mancanza di poteri concorrenti
 dello Stato (v. le sentenze n. 245 del 1996, n. 278 del 1991, n.  559
 del 1988).
   La  delega operata dal decreto legislativo n. 514 del 1996 presenta
 indubbiamente tali  caratteristiche,  dato  che  assegna  l'esercizio
 delle  funzioni  in  materia  di collocamento ed avviamento al lavoro
 senza limiti di tempo, trasferisce anche gli  uffici  statali  ed  il
 relativo  personale,  prevede  che  la  Regione  realizzi un'organica
 integrazione di tali funzioni con quelle sue proprie, mentre conserva
 allo Stato  soltanto  due  compiti,  che  sono  chiaramente  distinti
 dall'ampia  materia  trasferita,  attenendo  l'uno  alla composizione
 delle controversie individuali di lavoro trattate  nell'ambito  della
 Commissione  provinciale di conciliazione e l'altro alla ricognizione
 ed al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio  sindacale
 e  dei  conflitti  di  lavoro.  E'  pertanto  ammissibile il presente
 conflitto che ha ad oggetto una vindicatio potestatis  da  parte  sia
 dello  Stato  che  della  Regione,  su  attribuzioni  traslativamente
 delegate a quest'ultima.
   3. - Nel merito il ricorso e' fondato.
   4. - Occorre innanzitutto rammentare che, per  potersi  configurare
 un  conflitto di attribuzione, il pregiudizio lamentato dalla Regione
 deve essere riconducibile ad un'autonoma attitudine lesiva  dell'atto
 impugnato  e  non  esclusivamente  al  modo  erroneo  in cui e' stata
 applicata  la  legge.  In  quest'ultimo  caso  resta,  invece, aperta
 all'ente autonomo la strada dell'ordinaria tutela giurisdizionale  al
 fine di far valere l'illegittimita' dell'atto contestato: eliminata -
 con  i  rimedi  ordinari  -  tale illegittimita', la lesione verrebbe
 cosi' meno (v., per tutte, la sentenza n. 467 del 1997).  Ugualmente,
 nel  caso  in  cui  si  prospetti il "cattivo esercizio" di un potere
 statale, l'uso illegittimo dello stesso deve determinare  conseguenze
 non  solo negative per la Regione, ma tali da violare la ripartizione
 delle rispettive competenze (v.  le sentenze n. 245 del 1996,  n.  27
 del 1996, n. 215 del 1993).
   5.  - Il decreto impugnato rappresenta certo un "cattivo esercizio"
 del potere statale, ma  prima  ancora  comporta  una  violazione  del
 quadro costituzionale delle competenze. Il citato decreto legislativo
 n.    514 del 1996, quale norma di attuazione dello statuto speciale,
 ha infatti trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere
 dal 1 gennaio 1997, gli Uffici provinciali  del  lavoro  (art.  2)  e
 delegato  l'esercizio  delle funzioni amministrative loro attribuite,
 con  l'eccezione  di  quelle   relative   alla   composizione   delle
 controversie  individuali  di  lavoro  ed  alla  ricognizione  ed  al
 monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio sindacale e  dei
 conflitti di lavoro (art. 1).
   E'  vero che il successivo decreto ministeriale 7 novembre 1996, n.
 687 ha soppresso i predetti Uffici, assegnando le funzioni che  erano
 loro  attribuite alle neocostituite Direzioni provinciali del lavoro,
 e ha disposto che "la rappresentanza del  Ministero  in  comitati  ed
 organi  collegiali,  attribuita  dalle  norme  vigenti  al  Direttore
 dell'Ufficio provinciale del  lavoro  e  della  massima  occupazione,
 nonche'  al  capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, compete al
 dirigente preposto alla Direzione provinciale" (art. 9). Ma esso  non
 e'  applicabile  nel territorio regionale, se non per quanto riguarda
 le funzioni rimaste allo Stato. Cio' si deduce innanzitutto  dal  suo
 rango  normativo  inferiore,  che  non  gli  consente  di derogare al
 decreto legislativo n. 514; poi dalla sua collocazione temporale, che
 segue e tiene conto della delega devolutiva nel frattempo  operata  a
 favore  della Regione Friuli-Venezia Giulia, come attesta il richiamo
 alle "norme vigenti"; infine, dalla sua stessa ratio, che  e'  quella
 di   riordinare  la  struttura  dell'amministrazione  periferica  del
 Ministero del lavoro e non di modificare il  riparto  delle  funzioni
 tra lo Stato e le Regioni.
   Pertanto   nell'ambito   della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  le
 neocostituite  Direzioni  provinciali  del  lavoro   sono   succedute
 soltanto    ai   vecchi   Ispettorati   provinciali   ed   esercitano
 esclusivamente le funzioni residuate in capo a questi ultimi ai sensi
 dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 514 del 1996.
   Il decreto impugnato, con cui il Direttore reggente della Direzione
 provinciale del lavoro  di  Gorizia,  in  asserita  ottemperanza  del
 citato  art.  9  del  d.m.  n.  687,  si e' nominato presidente della
 Commissione  provinciale   per   la   Cassa   integrazione   guadagni
 dell'industria,  viola dunque i parametri costituzionali indicati nel
 ricorso e contrasta con la ripartizione delle  rispettive  competenze
 tra  lo  Stato  e  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia, presupponendo
 erroneamente il mantenimento in capo al primo - nel cui nome ha agito
 il suddetto  Direttore  reggente,  come  risulta  dalla  premessa  al
 decreto  impugnato  -  della  funzione di nomina del presidente della
 Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni,  funzione
 che  tale  norma  di  attuazione  dello  statuto  speciale  ha invece
 delegato alla Regione. L'atto e' percio'  lesivo  delle  attribuzioni
 regionali; per cui dev'essere annullato.
   6.  -  La  domanda  di sospensione dell'efficacia del provvedimento
 impugnato rimane assorbita dalla presente decisione di merito.