ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 317, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1997 dal Tribunale di Trani sull'istanza di sequestro conservativo proposta dall'A.I.M.A, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il Tribunale di Trani, chiamato a decidere nella fase predibattimentale sulla richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 317, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; che il Tribunale rimettente dubita della legittimita' costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui prevede che l'ordinanza applicativa del sequestro conservativo sia emanata in assenza di ogni forma di contraddittorio tra le parti dinanzi al giudice competente ad emettere la misura cautelare, anteriore o successivo all'emissione del provvedimento, diversamente da quanto stabilito dall'art. 669-sexies del codice di procedura civile; ovvero nella parte in cui, comunque, non limita l'ipotesi di emissione de plano dell'ordinanza al caso in cui la convocazione dell'imputato potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare, analogamente a quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 669-sexies; che il rimettente rileva che nel procedimento per l'applicazione del sequestro conservativo penale e' inibita alla parte potenzialmente destinataria del provvedimento, e cioe' all'imputato, la facolta' di interloquire preventivamente, anche quando in concreto non ricorre alcun pericolo per l'attuazione del provvedimento cautelare; che, ad avviso del rimettente, sarebbe anche esclusa qualsiasi forma di contraddittorio successivo dinanzi allo stesso giudice che ha emanato l'ordinanza, il quale non puo' neppure tenere conto delle deduzioni difensive dell'imputato per rivalutare la legittimita' del provvedimento da lui emanato, perche' detto provvedimento e' - secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione - irrevocabile; che tali preclusioni comporterebbero la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, perche' l'imputato, che non ha la possibilita' di contraddire sulla richiesta di sequestro conservativo: sarebbe sostanzialmente privato della possibilita' di difendersi nel primo grado di giudizio; sarebbe discriminato rispetto alla parte civile, a cui sono assicurate, nell'ambito del processo penale, garanzie difensive sia nella fase della decisione di prima istanza che in fase di impugnazione, ed a cui e' inoltre data la possibilita' di scegliere se agire cautelarmente in sede civile o in sede penale; sarebbe inoltre discriminato rispetto a colui nei cui confronti venga chiesto sequestro conservativo civile ex art. 669-sexies cod. proc. civ., dal momento che in quella sede e' prevista la previa convocazione ed audizione del controinteressato e, nel caso di concreto pericolo che il contraddittorio anticipato pregiudichi l'attuazione del provvedimento, e' comunque previsto un contraddittorio differito dinanzi al giudice competente all'emanazione del provvedimento cautelare, salvo, in ogni caso, il reclamo ad altro giudice; che, a parere del rimettente, la disposizione censurata violerebbe anche l'art. 97 della Costituzione, perche', ove fosse consentito al giudice che deve emettere il provvedimento di conoscere con completezza le ragioni delle parti contrapposte, sarebbero evitati sequestri illegittimi e sarebbe alleggerito il carico degli uffici giudiziari competenti per le impugnazioni; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata. Considerato che - a prescindere dal rilievo che, contrariamente a quanto sostiene il giudice rimettente, la revoca del sequestro conservativo da parte del giudice che ha emesso il provvedimento e' ammessa da recenti pronunce della Corte di cassazione - la facolta', prevista dall'art. 318 cod. proc. pen., di proporre richiesta di riesame anche nel merito, a norma dell'art. 324 cod. proc. pen., assicura all'imputato un ampio contraddittorio, ancorche' differito; che la natura di atti fisiologicamente "a sorpresa" delle misure cautelari, quale e', appunto il sequestro conservativo penale, rende non irragionevole la disciplina impugnata, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura stessa e tenuto conto che le garanzie di difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame (in tema di inesigibilita' del contraddittorio anticipato nei procedimenti caratterizzati dall'elemento della "sorpresa", allorche' il recupero della dialettica processuale e' assicurato da strumenti di controllo successivo, v., ex plurimis sentenza n. 63 del 1996); che, come questa Corte ha molte volte ricordato (v. da ultimo sentenze n. 326 del 1997 e nn. 51 e 53 del 1998), la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile esclude che il difetto di simmetria tra istituti in qualche misura analoghi dell'uno o dell'altro procedimento sia, di per se', indice di irragionevolezza o di lesione al principio di uguaglianza; che la disciplina del procedimento per l'applicazione del sequestro conservativo civile non puo', pertanto, essere assunta quale tertium comparationis del procedimento incidentale per l'applicazione del sequestro conservativo in sede penale; che la non comparabilita' dei due istituti e' tanto piu' evidente ove si consideri "che il credito" tutelato con "il sequestro conservativo penale" discende dal fatto-reato e che la presa di cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua consacrazione in un rapporto processuale di natura pubblicistica che s'impernia nell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (v. sentenza n. 26 del 1973, in relazione al sequestro conservativo nel codice di procedura penale del 1930); che, infine, come questa Corte ha costantemente affermato, l'art. 97 della Costituzione non e' invocabile in relazione alla disciplina del processo; che la questione e', pertanto, manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;