ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 317, comma 1,
 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  7
 ottobre  1997  dal  Tribunale  di  Trani  sull'istanza  di  sequestro
 conservativo proposta dall'A.I.M.A, iscritta al n. 107  del  registro
 ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  14  ottobre  1998  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto  che il Tribunale di Trani, chiamato a decidere nella fase
 predibattimentale sulla richiesta di sequestro conservativo  avanzata
 dalla   parte   civile,   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art.  317,  comma  1,  del  codice  di  procedura
 penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
     che   il   Tribunale   rimettente   dubita   della   legittimita'
 costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui  prevede  che
 l'ordinanza  applicativa  del  sequestro  conservativo sia emanata in
 assenza di ogni forma di contraddittorio  tra  le  parti  dinanzi  al
 giudice  competente  ad  emettere  la  misura  cautelare, anteriore o
 successivo all'emissione del provvedimento,  diversamente  da  quanto
 stabilito dall'art. 669-sexies del codice di procedura civile; ovvero
 nella  parte  in  cui, comunque, non limita l'ipotesi di emissione de
 plano dell'ordinanza al caso in  cui  la  convocazione  dell'imputato
 potrebbe   pregiudicare  l'attuazione  del  provvedimento  cautelare,
 analogamente  a  quanto  stabilito  dal  comma  2  del  citato   art.
 669-sexies;
     che  il rimettente rileva che nel procedimento per l'applicazione
 del   sequestro   conservativo   penale   e'   inibita   alla   parte
 potenzialmente  destinataria del provvedimento, e cioe' all'imputato,
 la facolta' di interloquire preventivamente, anche quando in concreto
 non  ricorre  alcun  pericolo  per  l'attuazione  del   provvedimento
 cautelare;
     che,  ad  avviso  del rimettente, sarebbe anche esclusa qualsiasi
 forma di contraddittorio successivo dinanzi allo stesso  giudice  che
 ha  emanato l'ordinanza, il quale non puo' neppure tenere conto delle
 deduzioni difensive dell'imputato per rivalutare la legittimita'  del
 provvedimento  da  lui  emanato,  perche'  detto  provvedimento  e' -
 secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione - irrevocabile;
     che tali preclusioni comporterebbero la violazione degli artt.  3
 e  24  della  Costituzione,  perche'  l'imputato,  che  non   ha   la
 possibilita'    di   contraddire   sulla   richiesta   di   sequestro
 conservativo:
     sarebbe sostanzialmente privato della possibilita' di  difendersi
 nel primo grado di giudizio;
     sarebbe  discriminato  rispetto  alla  parte  civile,  a cui sono
 assicurate, nell'ambito del processo penale, garanzie  difensive  sia
 nella   fase  della  decisione  di  prima  istanza  che  in  fase  di
 impugnazione, ed a cui e' inoltre data la possibilita'  di  scegliere
 se agire cautelarmente in sede civile o in sede penale;
     sarebbe  inoltre  discriminato rispetto a colui nei cui confronti
 venga chiesto sequestro conservativo civile ex art.  669-sexies  cod.
 proc.  civ.,  dal  momento  che  in quella sede e' prevista la previa
 convocazione ed  audizione  del  controinteressato  e,  nel  caso  di
 concreto  pericolo  che  il  contraddittorio  anticipato  pregiudichi
 l'attuazione   del   provvedimento,   e'   comunque    previsto    un
 contraddittorio    differito    dinanzi    al    giudice   competente
 all'emanazione del provvedimento cautelare, salvo, in ogni  caso,  il
 reclamo ad altro giudice;
     che,   a   parere   del  rimettente,  la  disposizione  censurata
 violerebbe anche l'art. 97 della  Costituzione,  perche',  ove  fosse
 consentito al giudice che deve emettere il provvedimento di conoscere
 con  completezza  le  ragioni  delle  parti  contrapposte,  sarebbero
 evitati sequestri illegittimi e sarebbe alleggerito il  carico  degli
 uffici giudiziari competenti per le impugnazioni;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
   Considerato  che  - a prescindere dal rilievo che, contrariamente a
 quanto sostiene  il  giudice  rimettente,  la  revoca  del  sequestro
 conservativo  da  parte del giudice che ha emesso il provvedimento e'
 ammessa da recenti pronunce della Corte di cassazione - la  facolta',
 prevista  dall'art.  318  cod.  proc.  pen., di proporre richiesta di
 riesame anche nel merito, a norma  dell'art.  324  cod.  proc.  pen.,
 assicura all'imputato un ampio contraddittorio, ancorche' differito;
     che  la natura di atti fisiologicamente "a sorpresa" delle misure
 cautelari, quale e', appunto il sequestro conservativo penale,  rende
 non  irragionevole la disciplina impugnata, in relazione all'esigenza
 di salvaguardare l'imprevedibilita'  della  misura  stessa  e  tenuto
 conto  che  le  garanzie  di  difesa,  attraverso l'instaurazione del
 contraddittorio, sono solo rinviate e possono  esplicarsi  pienamente
 con   la   richiesta  di  riesame  (in  tema  di  inesigibilita'  del
 contraddittorio   anticipato    nei    procedimenti    caratterizzati
 dall'elemento   della   "sorpresa",   allorche'   il  recupero  della
 dialettica  processuale  e'  assicurato  da  strumenti  di  controllo
 successivo, v., ex plurimis sentenza n. 63 del 1996);
     che,  come  questa  Corte  ha molte volte ricordato (v. da ultimo
 sentenze n. 326 del 1997 e nn. 51 e 53 del 1998), la piena  autonomia
 del  sistema  processuale penale rispetto a quello civile esclude che
 il difetto di simmetria  tra  istituti  in  qualche  misura  analoghi
 dell'uno  o  dell'altro  procedimento  sia,  di  per  se',  indice di
 irragionevolezza o di lesione al principio di uguaglianza;
     che  la  disciplina  del  procedimento  per  l'applicazione   del
 sequestro  conservativo  civile  non  puo',  pertanto, essere assunta
 quale  tertium  comparationis  del   procedimento   incidentale   per
 l'applicazione del sequestro conservativo in sede penale;
     che la non comparabilita' dei due istituti e' tanto piu' evidente
 ove  si  consideri  "che  il  credito"  tutelato  con  "il  sequestro
 conservativo penale" discende dal  fatto-reato  e  che  la  presa  di
 cognizione   della   sussistenza   di   tale  credito  trova  la  sua
 consacrazione in un rapporto processuale di natura pubblicistica  che
 s'impernia  nell'esercizio  dell'azione  penale da parte del pubblico
 ministero (v. sentenza n.   26 del 1973, in  relazione  al  sequestro
 conservativo nel codice di procedura penale del 1930);
     che, infine, come questa Corte ha costantemente affermato, l'art.
 97  della Costituzione non e' invocabile in relazione alla disciplina
 del processo;
     che la questione e', pertanto, manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge  11  marzo  1953  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;