ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 71  e  72  del
 regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12 (Ordinamento giudiziario),
 promossi con sei ordinanze emesse il 19 marzo  1998  dal  pretore  di
 Foggia,  sezione  distaccata di San Giovanni Rotondo, rispettivamente
 iscritte ai nn. 400, 401, 402, 403, 404 e 405 del registro  ordinanze
 1998  e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,
 prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 ottobre 1998 il giudice
 relatore Francesco Guizzi.
   Ritenuto che nel corso di sei procedimenti in materia di esecuzione
 penale, all'udienza camerale del 19 marzo 1998, davanti al pretore di
 Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo,  compariva  quale
 pubblico ministero un uditore giudiziario con piu' di quattro mesi di
 tirocinio,   il   quale   prospettava   questione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,
 n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai
 soggetti indicati specificamente nell'art. 72 di svolgere le funzioni
 di pubblico ministero nelle udienze in  camera  di  consiglio,  quale
 quella  in  corso  ai  sensi  dell'art.  666  del codice di procedura
 penale;
     che, in forza della seconda  disposizione  censurata,  a  costoro
 sarebbe  dato  di  svolgere  le  funzioni della pubblica accusa nelle
 udienze di convalida dell'arresto o del fermo, ma non nelle camerali,
 mentre in queste  sarebbe  consentito  ai  vice  pretori  onorari  di
 svolgere,  ai  sensi  degli  artt.  32  e 34 dello stesso decreto, le
 funzioni giudicanti;
     che  il  pretore  sollevava,  con  sei  distinte  ordinanze,   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  97  della  Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dei predetti artt. 71 e 72;
     che la questione sarebbe rilevante nel  giudizio  a  quo  perche'
 dalla  sua  definizione  dipenderebbe  l'ulteriore  iter processuale,
 essendo comparso in udienza  camerale,  per  sostenere  le  richieste
 della  pubblica  accusa,  un  uditore giudiziario con piu' di quattro
 mesi di tirocinio;
     che, infatti, se la decisione fosse  adottata  sulla  base  della
 requisitoria  del  pubblico ministero comparso in udienza si andrebbe
 incontro, prosegue il giudice  a  quo  a  una  pronuncia  affetta  da
 nullita' di ordine generale;
     che  la  disciplina  restrittiva,  contenuta  negli artt. 71 e 72
 censurati contrasterebbe con quella, piu' ampia, consentita  ai  vice
 pretori onorari dagli artt. 32, 33 e 34 dell'ordinamento giudiziario;
     che  tali  ultime  disposizioni, nel regolare le attribuzioni dei
 giudici onorari, non opererebbero alcuna distinzione fra le  funzioni
 loro   assegnabili,  con  la  conseguenza  di  rendere  possibile  la
 partecipazione all'udienza di esecuzione di un  magistrato  onorario,
 nella  veste  di pretore, mentre quella di pubblico ministero sarebbe
 preclusa non soltanto ai vice pretori onorari, ma anche agli  uditori
 giudiziari con piu' di quattro mesi di tirocinio;
     che  si  paleserebbe,  dunque,  una  diversita' di disciplina del
 tutto irragionevole e, percio',  in  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione;
     che  se le udienze di esecuzione penale possono essere presiedute
 da vice  pretori  onorari,  sia  pure  all'uopo  designati,  si  deve
 concludere  che la materia non presenta, ad avviso del rimettente, un
 livello di delicatezza o tecnicita' tale  da  comportare,  in  quello
 stesso  contesto,  l'esclusione  dalle funzioni di pubblico ministero
 delle figure elencate nel censurato articolo 72;
     che si profilerebbe, altresi', una violazione dell'art. 97  della
 Costituzione,  in  quanto  tali  preclusioni lederebbero il canone di
 buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, atteso  che  per  la
 partecipazione  alle  udienze  camerali si devono "distogliere" dallo
 svolgimento di lavori piu' urgenti e importanti, come le attivita' di
 indagine, i magistrati addetti alle procure della  Repubblica  presso
 le  preture;  che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato,  concludendo  nel  senso  della manifesta infondatezza in base
 all'ordinanza di questa Corte n. 181 del 1998.
   Considerato che viene all'esame della Corte,  in  riferimento  agli
 artt.  3  e  97  della  Costituzione,  la  questione  di legittimita'
 costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,
 n. 12, nella parte in cui non  consentono  ai  soggetti  indicati  in
 particolare  nell'art.    72  di  svolgere  le  funzioni  di pubblico
 ministero nelle udienze in camera di consiglio; questione  sollevata,
 nei medesimi termini, con sei ordinanze di rimessione;
     che, per l'identita' della questione, i giudizi vanno riuniti;
     che,  nel  merito, come gia' affermato con l'ordinanza n. 181 del
 1998, la questione e' manifestamente infondata,  poiche'  il  pretore
 rimettente  qualifica  come  "sottrazione"  a piu' importanti compiti
 quelli che rientrano pur sempre nelle  funzioni  istituzionali  -  di
 rango  non  inferiore  alle  altre  -  e,  nel  contempo,  invoca  la
 comparazione fra le  funzioni  giudicanti  attribuite  ai  magistrati
 onorari,  in  base all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e
 quelle   requirenti,   che   non   hanno    analoga    valorizzazione
 costituzionale.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.