ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1997 dal Tribunale di Messina, nel procedimento penale a carico di M. C., iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona; Ritenuto che il tribunale di Messina ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'operativita' della connessione dei procedimenti tra reati comuni e reati militari in tutte le ipotesi stabilite dall'art. 12 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione; che, in relazione all'art. 3 Cost., il rimettente lamenta la irragionevole disparita' di trattamento riservata agli appartenenti alle Forze armate, in quanto, nel caso in cui pendano a loro carico procedimenti per reati comuni e militari, tali imputati possono venire giudicati in un unico procedimento solo quando il reato comune e' piu' grave di quello militare, cosi' risultando sacrificato - malgrado la loro posizione sia sostanzialmente identica ove il reato militare sia piu' grave di quello comune - l'"interesse sostanziale al simultaneus processus, sia in ragione dell'onere aggiuntivo derivante dall'essere sottoposto a piu' procedure, sia, soprattutto, in considerazione del vantaggio di una difesa unitaria a fronte di un'accusa relativa a fatti connessi"; che, al riguardo, il rimettente precisa che la disciplina dettata dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. e' ispirata da valutazioni di mera opportunita' politica, certamente secondarie rispetto all'interesse dell'imputato al simultaneus processus e tali da non giustificare l'esclusione della piena operativita' delle ipotesi di connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen.; che, in riferimento all'art. 76 Cost., il giudice rimettente lamenta la violazione per eccesso di delega della direttiva numero 14 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto il legislatore delegante "ha posto il principio della connessione", "stabilendo, quale unica eccezione all'operativita' di tale principio, i processi a carico di imputati minorenni", in tal modo escludendo che ulteriori deroghe potessero rientrare nell'ambito della discrezionalita' del legislatore delegato; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e riportandosi, stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalita' promosso con l'ordinanza iscritta al n. 980 del 1996 e deciso con ordinanza n. 169 del 1997; Considerato che, nel perseguire il risultato di un simultaneus processus tra reati appartenenti alla giurisdizione ordinaria e reati appartenenti alla giurisdizione militare, legati da connessione, il rimettente sovrappone erroneamente i distinti istituti della connessione e della riunione dei processi, mostrando di non avvertire che il primo istituto e' strumento attributivo della competenza, operante nei casi previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., mentre il secondo, quale criterio di mera organizzazione del lavoro giudiziario, trova applicazione, in base all'art. 17 cod. proc. pen., solo quando piu' processi, pendenti davanti al medesimo giudice e legati da connessione o da altri nessi tra reati, sono suscettibili di trattazione congiunta, e cioe' quando la riunione non pregiudichi la loro rapida definizione (v. ordinanza n. 247 del 1998); che, dunque, l'auspicato ampliamento dell'operativita' della connessione fra reati appartenenti alle sopraindicate sfere di giurisdizione, con attribuzione di ogni regiudicanda alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, non condurrebbe necessariamente di per se' al cumulo dei processi, dipendendo tale evenienza dal verificarsi di presupposti di natura processuale del tutto accidentali (v. Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale p. 13); che il legislatore delegante, con la direttiva n. 14 dell'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987, non ha affatto dettato un principio normativo volto a favorire il cumulo delle regiudicande, ma anzi, mirando a escludere ogni discrezionalita' nella determinazione del giudice competente e delineando percio' la connessione quale criterio autonomo di attribuzione della competenza in vista di un piu' rigoroso rispetto del principio del giudice naturale (v. Relazione al Progetto preliminare ivi), da un lato ha espresso "un evidente favor per la separatezza dei processi, ritenuta utile soprattutto al fine di una maggiore speditezza degli stessi" (v. sentenza n. 254 del 1992, nonche' ordinanza n. 159 del 1996, che ha confermato "la persistente validita' dell'opzione di trattazione autonoma di ciascuna res iudicanda" anche dopo la modifica dell'art. 12 cod. proc. pen. introdotta dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito in legge 20 gennaio 1992, n. 8); dall'altro ha implicitamente previsto che la forza attrattiva della connessione operi anche qualora non sia possibile o conveniente la riunione dei procedimenti connessi; che comunque con tale direttiva, che la Relazione al progetto preliminare riferisce anche ai rapporti fra diverse giurisdizioni, il legislatore delegante, diversamente da quanto opinato dal giudice a quo, non ha inteso attribuire alla competenza per connessione il valore di regola generale ed assoluta, derogabile solo con riguardo ai reati commessi da imputati minorenni, ne', tantomeno, ha indicato alcun particolare criterio per stabilire in quali ipotesi il reato comune attragga il reato militare nella giurisdizione ordinaria; che, infatti, la direttiva n. 14 si limita a stabilire che la disciplina dell'istituto della connessione dovra' prevedere espressamente i relativi casi, con esclusione di qualsiasi forma di discrezionalita' nella determinazione del giudice competente (criterio, quest'ultimo, puntualmente rispettato dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen.), introducendo poi una espressa ipotesi di esclusione della connessione, certamente non tassativa, in quanto il legislatore delegato risulta abilitato ad individuare i casi di connessione; che, conseguentemente, non sussiste il denunciato vizio di costituzionalita' per eccesso di delega; che, quanto alla dedotta lesione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. - che opera una riduzione dei casi di connessione tra reati comuni e reati militari rispetto alla disciplina prevista dall'art. 49, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930 (poi superato dall'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, a sua volta sostitutivo dell'art. 264 del codice penale militare di pace mediante una disciplina che ha privilegiato la vis attractiva del giudice ordinario) - delinea una soluzione normativa non censurabile, in quanto espressione di una scelta non irragionevole del legislatore, che si inserisce nell'impostazione di fondo del processo penale in favore della trattazione separata dei procedimenti; che, infatti, con riferimento ai rapporti tra i procedimenti per reati comuni e militari, non puo' dirsi imposto dal principio di ragionevolezza un assetto normativo che, in vista dell'interesse dell'imputato a un (del tutto eventuale) simultaneus processus travalichi in ogni caso i limiti entro cui ordinariamente si esercitano le due distinte giurisdizioni (v., in relazione alla disciplina della connessione tra reati comuni e militari sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, sentenze n. 206 del 1987, n. 73 del 1980, n. 196 del 1976, n. 29 del 1958); che la scelta del vigente codice di procedura penale di limitare i casi di connessione tra reati comuni e militari alle ipotesi di maggiore gravita' del reato comune risponde all'esigenza, sottolineata nella relazione al progetto definitivo del codice (p. 166), di evitare che, attraverso l'estensione della competenza attrattiva del giudice ordinario a tutte le ipotesi di connessione previste dall'art. 12 cod. proc. pen., l'esercizio della giurisdizione militare risultasse eccessivamente e irragionevolmente penalizzato, in quanto operante, paradossalmente, anche nelle ipotesi in cui il reato militare fosse connesso con un mero reato contravvenzionale di competenza del giudice ordinario; che pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, la disciplina dettata dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, ne' determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra appartenenti alle Forze armate imputati di reati comuni e militari; che la questione sollevata dal rimettente deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;