ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  comma
 1-bis,  ultimo  periodo,  della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge
 quadro in materia di lavori pubblici), promosso con ordinanza  emessa
 il  30  gennaio  1998  dal  tribunale amministrativo regionale per la
 Lombardia, sul ricorso proposto dalla STF s.n.c. di Giovanni Stillano
 C. contro il comune di Nova Milanese ed altra, iscritta al n. 547 del
 registro ordinanze 1998 e pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della
 Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 10  dicembre  1998  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 30 gennaio 1998 nel corso di
 un giudizio diretto ad ottenere l'annullamento del  provvedimento  di
 aggiudicazione  di  un  appalto  di  lavori  pubblici,  il  tribunale
 amministrativo  regionale  per  la   Lombardia   ha   sollevato,   in
 riferimento  agli  artt.  97  e  3  della  Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  comma   1-bis,   ultimo
 periodo,  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109 (Legge quadro in
 materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge
 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori  pubblici),
 convertito,  con  modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -,
 il quale prevede che fino al 1 gennaio 1997  sono  escluse,  per  gli
 appalti  di  lavori pubblici di importo (superiore ed) inferiore alla
 soglia comunitaria, le offerte  che  presentino  una  percentuale  di
 ribasso  superiore  ad  un  quinto della media aritmetica dei ribassi
 delle offerte ammesse;
     che il giudice rimettente ritiene che la disposizione  denunciata
 possa  essere  in  contrasto con il principio di buon andamento della
 pubblica  amministrazione,  perche'  l'esclusione  automatica   delle
 offerte  nelle  procedure  di  appalto  non  soggette alla disciplina
 comunitaria impedirebbe di accettare  le  offerte  piu'  convenienti;
 inoltre  il  metodo  di  calcolo  adottato  per determinare i ribassi
 ammessi  determinerebbe  in  modo   irragionevole   una   fascia   di
 oscillazione   ristretta,   consentendo   a   gruppi  di  imprese  di
 condizionare, con offerte preventivamente concordate,  l'esito  delle
 gare.  Tali  distorsioni,  viceversa,  non  si verificherebbero se il
 legislatore avesse correlato al  carattere  anomalo  dell'offerta  la
 conseguenza  dell'obbligatoria  verifica  della  stessa  e non la sua
 automatica esclusione;
     che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
 comunque non fondata.
   Considerato che, successivamente all'emanazione  dell'ordinanza  di
 rimessione,   analoghe   questioni   di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della  legge  11  febbraio
 1994,  n.  109  sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 40 del
 1998) e manifestamente infondate (ordinanza n. 258 del 1998), perche'
 l'esclusione automatica, operante soltanto sino al  1  gennaio  1997,
 delle  offerte  che presentino una percentuale di ribasso considerato
 anomalo  rispetto  alla  media  delle   offerte   ammesse,   riguarda
 esclusivamente   appalti   di   minore  importo,  non  soggetti  alla
 disciplina comunitaria, per i quali  potrebbe  essere  eccessivamente
 onerosa una piu' complessa procedura di analisi delle offerte; mentre
 la   scelta   del   legislatore   di  escludere  la  discrezionalita'
 dell'amministrazione   nel   valutare   l'anomalia   delle   offerte,
 aggiudicando  l'appalto  al  prezzo  piu'  basso,  ma  in  una fascia
 delimitata secondo un criterio  predeterminato,  nel  cui  ambito  si
 presume   che   l'offerta  sia  affidabile,  non  appare  palesemente
 arbitraria  neppure  con  riguardo  al  criterio  di   calcolo,   che
 attribuisce  rilievo  ad una valutazione "media" degli offerenti, ne'
 incoerente o incongrua rispetto al fine di  acquisire  con  il  minor
 onere  economico  la  prestazione richiesta, evitando tuttavia che un
 ribasso eccessivo ponga a rischio la corretta e tempestiva esecuzione
 dei lavori;
     che e' stato anche escluso che le  prospettate  distorsioni,  che
 potrebbero  derivare  da  accordi  tra  partecipanti  alla gara nella
 presentazione delle offerte, possano  essere  poste  a  base  di  una
 pronuncia di illegittimita' costituzionale, giacche' tali distorsioni
 non  attengono  al normale funzionamento della disciplina denunciata,
 ma  configurano  piuttosto  una  situazione  patologica  di  illecita
 turbativa della gara;
     che,  pertanto, la questione sollevata, non presentando profili o
 argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati  dalla  corte,  deve
 essere dichiarata manifestamente infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;