IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1650/97 r.g.r.
 proposto da Valente Luca, rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  A.
 Tortorelli  e R. Damonte, presso gli stessi elettivamente domiciliato
 in Genova, via Macaggi n. 21/5; ricorrente;
   Contro  l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore
 in  carica,  e  il  Ministero  dell'Universita'   e   della   ricerca
 scientifica,  in  persona  del  Ministro  in  carica, rappresentati e
 difesi  dall'avvocatura  dello  Stato,  domiciliataria   in   Genova,
 resistenti;  per l'annullamento della determinazione dell'Universita'
 di Genova con la quale e' stata  negata  al  ricorrente  l'ammissione
 alle  prove orali dell'esame di ammissione al primo anno del corso di
 diploma  universitario  di  servizio  sociale;  degli  atti  e  delle
 deliberazioni  con  i quali l'universita' ha deciso di limitare ad un
 numero chiuso e predeterminato le  iscrizioni  al  corso  di  diploma
 universitario  di servizio sociale per l'anno accademico 1997/98; del
 decreto deI Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica in data 21 luglio 1997, n.  245.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. R. Damonte  per
 il   ricorrente   e  l'avvocato  dello  Stato  C.  Signorile  per  le
 amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 3 ottobre 1997  Valente  Luca  impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di volersi iscrivere al corso di diploma  universitario  di
 servizio  sociale,  e di non essere stato ammesso alla prova orale di
 ammissione.
   Ritenendo illegittimi i provvedimenti di cui sopra,  in  forza  dei
 quali  e' stato limitato il numero delle iscrizioni al corso suddetto
 per l'anno  accademico  1997-98,  il  ricorrente  svolge  i  seguenti
 motivi.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) illegittimita' del regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n.
 245.  Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 76 della
 Costituzione. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  9,  comma  4,
 della  legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art.  17,
 comma 116,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.  Illegittimita'
 derivata.
     2)   violazione  del  principio  di  legalita'  e  di  tipicita'.
 Violazione e/o  falsa  applicazione  dell'art.  9  della    legge  19
 novembre  1990,  n. 341. Eccesso di potere per incongruita' e mancata
 predeterminazione dei criteri di riferimento.
     3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17, comma 3, della
 legge 23 agosto 1988, n. 400. Violazione del principio di legalita'.
     4)  illegittimita'  degli  atti   dell'Universita'   di   Genova.
 Illegittimita' derivata.
     5)  illegittimita'  de1  decreto del rettore datato 1 agosto 1997
 avente ad oggetto le modalita' di ammissione al diploma universitario
 di servizio sociale. Violazione degli artt. 33 e 34 Cost. Eccesso  di
 potere  per  carenza  ed  erroneita'  dei presupposti. Violazione del
 principio  di  legalita'  e  dei  principi  sull'efficacia degli atti
 amministrativi.
     6) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto
 di istruttoria,  erroneita'  dei  presupposti  di  fatto.  Violazione
 dell'art.  3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
     7)  violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del regolamento
 ministeriale  21  luglio  1997,  n.  245.  Eccesso  di   potere   per
 illogicita' manifesta.
     8) illegittimita' della determinazione dell'universita' di Genova
 di  non ammissione del ricorrente alla prova orale. Eccesso di potere
 per  difetto  assoluto  di  motivazione,  difetto   di   istruttoria,
 erroneita'  dei  presupposti  di  fatto. Violazione dell'art. 3 della
 legge 7 agosto 1990, n. 241.
   Il ricorrente concludeva per  l'accoglimento  del  ricorso,  previa
 sospensione    dei   provvedimenti   impugnati,   contrastato   dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 6 novembre 1997  l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   Il   ricorrente,   che  intende  iscriversi  al  corso  di  diploma
 universitario di servizio sociale, impugna i  provvedimenti  che  per
 l'anno   accademico  1997-98  hanno  limitato  il  numero  dei  posti
 disponibili  per  le  nuove  immatricolazioni  e   tra   questi,   in
 particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
 scientifica  n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di
 limitare, con atti ministeriali e per  determinati  corsi  il  numero
 delle nuove iscrizioni.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche gli atti della Universita' di
 Genova che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per il ricorrente), ma il Collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  al  ricorrente  un  grado  minore di
 tutela.
   I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre  che
 quelli   Universita')   trovano   il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341  del  1990,  come  modificato
 dall'art.  17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce
 al  Ministro  dell'Universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
 tecnologica   il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per  la
 regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a  quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizioni".
   In  concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli
 stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso  di
 diploma universitario in discorso (con il regolamento del 21 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modilicato  dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione del ricorente, l'interesse dedotto in giudizio, che e'
 quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso  del  diploma
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in base al diritto allo studio, garantito dagli artt.
 33 e 34 Cost., puo' soffrire limitazioni solo per  effetto  di  norme
 aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di magistero:
 art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge  stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata  dall'art. 17, comma 116, legge n. 127
 del 1997 all'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del  1990  delega  il
 Ministro  a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non pone essa
 stessa limitazioni; non e' quindi  dalla  stessa  nuova  formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34,  e  giurisprudenza  ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso  ...  ai  corsi
 universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso
 ai  sensi  dell'art.  23,  legge  n. 87 del 1953, fino alla pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.