IL PRETORE
   Nel giudizio pendente a carico di Belintende Nunzio, ed iscritto ai
 numeri 11011 r.g.d.  979  -  74150/95,  ha  pronunciato  la  seguente
 ordinanza;
   Premesso  che  all'udienza  del  10 marzo 1999 e' stata disposta in
 osservanza  dell'art.  525,  comma  2  c.p.p.,  la  rinnovazione  del
 dibattimento  essendo  nelle more del giudizio mutata l'identita' del
 giudice-persona fisica, a  seguito  della  sostituzione  del  pretore
 davanti al quale era stato iniziato il processo;
   Considerato   che   a   seguito  della  disposta  rinnovazione  del
 dibattimento  il  p.m.  non  ha  reiterato  la  richiesta  di   esame
 testimoniale  dei  testi  gia'  escussi  nel  corso  delle precedenti
 udienze svoltesi davanti al diverso giudicepersona fisica,  chiedendo
 l'acquisizione  ed utilizzazione ai fini della decisione dei relativi
 verbali dibattimentali, in quanto gia' contenuti nel fascicolo per il
 dibattimento;
   Rilevato  che  il  difensore  dell'imputato  si  e'  opposto   alla
 utilizzazione   dei  predetti  verbali  di  prova,  facendo  espressa
 richiesta di un nuovo  esame  testimoniale  dei  testi  gia'  escussi
 davanti  al diverso giudice, trattandosi di prove testimoniali di cui
 e' ancora possibile la riassunzione ed in  ossequio  ai  principi  di
 oralita' della prova e di immutabilita' del giudice;
   Ritenuto   che   l'art.  511  c.p.p.,  che  disciplina  le  letture
 consentite nel corso dell'istruzione dibattimentale, prescrive che la
 lettura dei verbali di dichiarazioni e' disposta  solo  dopo  l'esame
 della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo;
   Ritenuto  che  siffatta  prescrizione  normativa  postula,  ai fini
 dell'ammissibilita' della lettura dei  verbali  delle  prove  assunte
 nella pregressa fase dibattimentale senza la riassunzione delle prove
 medesime,  che  l'esame  non  si  compia  o per volonta' delle parti,
 manifestata espressamente  o  implicitamente  attraverso  la  mancata
 richiesta   di   riaudizione  del  dichiarante,  o  per  sopravvenuta
 impossibilita' della riaudizione;
   Ritenuto, pertanto, che nel caso di rinnovazione del dibattimento a
 causa del mutamento dell'identita' fisica dell'organo giudicante,  le
 testimonianze raccolte dal primo giudice non sono utilizzabili per la
 decisione  mediante  la  semplice lettura, senza ripetere l'esame del
 dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da
 una delle parti, essendo l'utilizzabilita' dei  verbali  delle  prove
 assunte  nella  pregressa  fase dibattimentale preclusa dal combinato
 disposto degli artt. 511, comma 2 e 514  c.p.p,  allorquando  ne  sia
 possibile  la  riassunzione  e  la  stessa sia stata richiesta da una
 delle parti;
                             O s s e r v a
   L'art. 511, comma 2,  c.p.p.  precludendo  la  utilizzabilita'  dei
 verbali  relativi  alle  prove  testimoniali  gia' assunte davanti al
 diverso  giudice,  nel  caso  in  cui  ne  sia  ancora  possibile  la
 riassunzione  e  quando  la  stessa  sia stata richiesta da una delle
 parti, si pone in evidente contrasto con la disciplina che l'art. 238
 c.p.p. prevede per l'utilizzabilita'  ai  fini  della  decisione  dei
 verbali di prove di altro procedimento penale.
   Infatti,  il  quinto  comma  dell'art. 238 c.p.p., prescrive che il
 diritto  delle  parti  di  ottenere  l'esame  delle  persone  le  cui
 dichiarazioni  sono  state acquisite a norma dei commi precedenti del
 medesimo  articolo  resta  soggetto  alle  condizioni   generali   di
 ammissibilita'   previste   dall'art.  190  c.p.p.,  fatta  salva  la
 peculiare disciplina prevista dall'art. 190-bis.
   Appare  quindi  evidente la diversa ed ingiustificata diversita' di
 disciplina dei verbali delle prove assunte nell'ambito  dello  stesso
 processo,  in cui sia stata disposta la rinnovazione del dibattimento
 per mutamento del  giudice-persona  fisica,  rispetto  a  quella  dei
 verbali di prove assunte in altri procedimenti.
   lnfatti,  nel  primo caso il giudice e' obbligato, sulla base della
 semplice richiesta di parte, a disporre il nuovo esame del teste gia'
 escusso davanti al diverso giudicepersona fisica senza poter compiere
 alcuna  valutazione  in  ordine  alla  ammissibilita'   di   siffatta
 richiesta  istruttoria  e,  pertanto,  anche  se  la  riaudizione del
 medesimo teste non e' giustificata  da  alcuna  utilita'  processuale
 sotto il profilo istruttorio dell'accertamento dei fatti.
   La  lettura dei verbali delle prove testimoniali assunte davanti al
 diverso giudice-persona fisica e' infatti consentita dall'art.    511
 c.p.p.  solo  dopo  la  ripetizione  dell'esame  testimoniale, quando
 questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti.
   In altri termini, quando la riassunzione della  prova  testimoniale
 non  sia  divenuta  impossibile  per  cause  sopravvenute e sia stata
 richiesta da una delle parti il giudice deve necessariamente disporre
 la ripetizione  dell'esame  del  dichiarante  senza  poterne  neppure
 valutare  l'ammissibilita'  sotto  il  profilo  della  non  manifesta
 irrilevanza e superfluita'.
   Nel caso, invece, di verbali di  prove  di  altro  procedimento  il
 diritto  delle  parti  di  ottenere  l'esame  delle  persone  le  cui
 dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e  4
 dell'art.     238  c.p.p.,  resta  soggetto  alla  sussistenza  delle
 condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 190 c.p.p.
   Conseguentemente, mentre ai fini dell'utilizzabilita'  dei  verbali
 di  prove  assunte  prima  della  rinnovazione  del  dibattimento, ma
 nell'ambito del medesimo processo, il giudice deve sempre disporre il
 nuovo esame del dichiarante, ove sia possibile e sia stato  richiesto
 da  una  delle  parti senza poterne e doverne neppure valutare la non
 manifesta superfluita',  nel  caso  di  verbali  di  prove  di  altro
 procedimento  il  giudice  ai sensi del comma 5 dell'art. 238 c.p.p.,
 puo' e deve  verificare  le  condizioni  di  ammissibilita'  previste
 dall'art.  190  c.p.p  al  fine  di  disporre  o  meno il riesame del
 dichiarante.
   Appare, quindi, evidente la disparita'  di  trattamento  delle  due
 situazioni   processuali   che   non  trova  alcuna  giustificazione,
 trattandosi della utilizzabilita' di verbali di prove che  ugualmente
 non sono state assunte davanti al giudice tenuto a deliberare.
   Non  si  comprende,  invero,  la  ragione per la quale i verbali di
 prova  assunti  nell'ambito  del  medesimo  procedimento,  in  quanto
 legittimamente  assunti e che percio' "fanno gia' parte del contenuto
 del fascicolo per il dibattimento a disposizione del  nuovo  giudice"
 (cfr.  Corte  cost.  sent.  n.  17  del  1994),  non  possano  essere
 utilizzati se non dopo  la  ripetizione  dell'esame  dei  testi  gia'
 escussi, quando sia stato richiesto e ove sia ancora possibile, senza
 che  possa  il  giudice  valutare la utilita' di siffatta riaudizione
 cosi' come previsto dal quinto  comma  dell'art.  238  c.p.p.  per  i
 verbali di prove assunti in distinti procedimenti.
   In  verita', nel caso di verbali di prove assunte nell'ambito dello
 stesso procedimento la riaudizione  dei  testi  gia'  escussi  appare
 addirittura  meno  giustificata  rispetto a quella richiesta ai sensi
 del quinto comma dell'art. 238 c.p.p. tenuto  conto  della  identita'
 delle  parti  processuali  davanti  alle  quali  le  prove sono state
 assunte.
   Pertanto, il carattere  necessitato  della  ripetizione  dell'esame
 testimoniale,  sulla  base  della mera richiesta di parte nel caso di
 rinnovazione del dibattimento, non appare assolutamente giustificato,
 non soltanto per la evidente illogicita' della diversa disciplina dei
 verbali di prove di altro procedimento, ma anche  perche'  in  aperto
 contrasto  con  il  potere  di  valutazione dell'ammissibilita' delle
 prove richieste dalle parti che compete istituzionalmente al  giudice
 del processo.
   L'art.  511  comma 2 c.p.p., deve, pertanto, ritenersi in contrasto
 con  la  Costituzione  della  Repubblica  italiana   per   l'evidente
 violazione  degli  art.  3,  27 e 102 della Carta fondamentale, nella
 parte  in   cui   condiziona   l'utilizzabilita'   dei   verbali   di
 dichiarazioni  al  preventivo  e  necessario  esame  del dichiarante,
 quando questo possa aver luogo e sia stato  richiesto  da  una  delle
 parti.
   Oltre,  infatti,  ad  evidenziarsi  la  disparita'  di  trattamento
 processuale  tra  situazioni  simili,  si  deve  anche  rilevare   la
 sottrazione    all'organo   giudicante   del   potere   di   valutare
 l'ammissibilita' degli atti istruttori richiesti dalle parti sotto il
 profilo  della  loro  rilevanza  e  utilita'  processuale,   con   la
 conseguente  compromissione  di uno degli strumenti attraverso cui si
 esplica  lo  stesso  potere  giurisdizionale  nella  conduzione   del
 processo  penale  al  suo  obiettivo  dell'accertamento della verita'
 storica, in violazione degli artt. 102 e 27  della  Costituzione  che
 tale potere al giudice attribuiscono.
   Non  vi  e'  dubbio, infatti, che il potere del giudice di valutare
 l'ammissibilita' dei mezzi di prova richiesti dalle parti deve  poter
 essere  esercitato  anche sulla base di tutti gli atti che gia' fanno
 parte legittimamente  del  fascicolo  per  il  dibattimento,  e  che,
 conseguentemente,  anche la richiesta di ripetizione dell'esame di un
 teste gia'  escusso  nella  fase  precedente  alla  rinnovazione  del
 dibattimento   debba   essere   subordinata  alla  sussistenza  delle
 condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 190 c.p.p.
   Pertanto, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 511, comma 2,  nella  parte  in
 cui   subordina  l'utilizzabilita'  dei  verbali  di  prova,  assunti
 nell'ambito  dello  stesso  procedimento  davanti  a  giudice-persona
 fisica diversa, alla necessaria ripetizione dell'esame dei testi, ove
 possibile  e  richiesta  dalle parti (cfr. Cass, sez. unite, sent. n.
 2/99 del 15 gennaio 1999);
   Considerata la rilevanza della risoluzione dell'anzidetta questione
 di legittimita' costituzionale ai fini della  decisione  da  adottare
 sulla  richiesta  di  ripetizione  dell'esame dei testi formulata dal
 difensore  dell'imputato  nel  giudizio  pendente  davanti  a  questo
 giudice;