IL PRETORE Nel giudizio pendente a carico di Belintende Nunzio, ed iscritto ai numeri 11011 r.g.d. 979 - 74150/95, ha pronunciato la seguente ordinanza; Premesso che all'udienza del 10 marzo 1999 e' stata disposta in osservanza dell'art. 525, comma 2 c.p.p., la rinnovazione del dibattimento essendo nelle more del giudizio mutata l'identita' del giudice-persona fisica, a seguito della sostituzione del pretore davanti al quale era stato iniziato il processo; Considerato che a seguito della disposta rinnovazione del dibattimento il p.m. non ha reiterato la richiesta di esame testimoniale dei testi gia' escussi nel corso delle precedenti udienze svoltesi davanti al diverso giudicepersona fisica, chiedendo l'acquisizione ed utilizzazione ai fini della decisione dei relativi verbali dibattimentali, in quanto gia' contenuti nel fascicolo per il dibattimento; Rilevato che il difensore dell'imputato si e' opposto alla utilizzazione dei predetti verbali di prova, facendo espressa richiesta di un nuovo esame testimoniale dei testi gia' escussi davanti al diverso giudice, trattandosi di prove testimoniali di cui e' ancora possibile la riassunzione ed in ossequio ai principi di oralita' della prova e di immutabilita' del giudice; Ritenuto che l'art. 511 c.p.p., che disciplina le letture consentite nel corso dell'istruzione dibattimentale, prescrive che la lettura dei verbali di dichiarazioni e' disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo; Ritenuto che siffatta prescrizione normativa postula, ai fini dell'ammissibilita' della lettura dei verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale senza la riassunzione delle prove medesime, che l'esame non si compia o per volonta' delle parti, manifestata espressamente o implicitamente attraverso la mancata richiesta di riaudizione del dichiarante, o per sopravvenuta impossibilita' della riaudizione; Ritenuto, pertanto, che nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento dell'identita' fisica dell'organo giudicante, le testimonianze raccolte dal primo giudice non sono utilizzabili per la decisione mediante la semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti, essendo l'utilizzabilita' dei verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale preclusa dal combinato disposto degli artt. 511, comma 2 e 514 c.p.p, allorquando ne sia possibile la riassunzione e la stessa sia stata richiesta da una delle parti; O s s e r v a L'art. 511, comma 2, c.p.p. precludendo la utilizzabilita' dei verbali relativi alle prove testimoniali gia' assunte davanti al diverso giudice, nel caso in cui ne sia ancora possibile la riassunzione e quando la stessa sia stata richiesta da una delle parti, si pone in evidente contrasto con la disciplina che l'art. 238 c.p.p. prevede per l'utilizzabilita' ai fini della decisione dei verbali di prove di altro procedimento penale. Infatti, il quinto comma dell'art. 238 c.p.p., prescrive che il diritto delle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi precedenti del medesimo articolo resta soggetto alle condizioni generali di ammissibilita' previste dall'art. 190 c.p.p., fatta salva la peculiare disciplina prevista dall'art. 190-bis. Appare quindi evidente la diversa ed ingiustificata diversita' di disciplina dei verbali delle prove assunte nell'ambito dello stesso processo, in cui sia stata disposta la rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice-persona fisica, rispetto a quella dei verbali di prove assunte in altri procedimenti. lnfatti, nel primo caso il giudice e' obbligato, sulla base della semplice richiesta di parte, a disporre il nuovo esame del teste gia' escusso davanti al diverso giudicepersona fisica senza poter compiere alcuna valutazione in ordine alla ammissibilita' di siffatta richiesta istruttoria e, pertanto, anche se la riaudizione del medesimo teste non e' giustificata da alcuna utilita' processuale sotto il profilo istruttorio dell'accertamento dei fatti. La lettura dei verbali delle prove testimoniali assunte davanti al diverso giudice-persona fisica e' infatti consentita dall'art. 511 c.p.p. solo dopo la ripetizione dell'esame testimoniale, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. In altri termini, quando la riassunzione della prova testimoniale non sia divenuta impossibile per cause sopravvenute e sia stata richiesta da una delle parti il giudice deve necessariamente disporre la ripetizione dell'esame del dichiarante senza poterne neppure valutare l'ammissibilita' sotto il profilo della non manifesta irrilevanza e superfluita'. Nel caso, invece, di verbali di prove di altro procedimento il diritto delle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 dell'art. 238 c.p.p., resta soggetto alla sussistenza delle condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 190 c.p.p. Conseguentemente, mentre ai fini dell'utilizzabilita' dei verbali di prove assunte prima della rinnovazione del dibattimento, ma nell'ambito del medesimo processo, il giudice deve sempre disporre il nuovo esame del dichiarante, ove sia possibile e sia stato richiesto da una delle parti senza poterne e doverne neppure valutare la non manifesta superfluita', nel caso di verbali di prove di altro procedimento il giudice ai sensi del comma 5 dell'art. 238 c.p.p., puo' e deve verificare le condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 190 c.p.p al fine di disporre o meno il riesame del dichiarante. Appare, quindi, evidente la disparita' di trattamento delle due situazioni processuali che non trova alcuna giustificazione, trattandosi della utilizzabilita' di verbali di prove che ugualmente non sono state assunte davanti al giudice tenuto a deliberare. Non si comprende, invero, la ragione per la quale i verbali di prova assunti nell'ambito del medesimo procedimento, in quanto legittimamente assunti e che percio' "fanno gia' parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice" (cfr. Corte cost. sent. n. 17 del 1994), non possano essere utilizzati se non dopo la ripetizione dell'esame dei testi gia' escussi, quando sia stato richiesto e ove sia ancora possibile, senza che possa il giudice valutare la utilita' di siffatta riaudizione cosi' come previsto dal quinto comma dell'art. 238 c.p.p. per i verbali di prove assunti in distinti procedimenti. In verita', nel caso di verbali di prove assunte nell'ambito dello stesso procedimento la riaudizione dei testi gia' escussi appare addirittura meno giustificata rispetto a quella richiesta ai sensi del quinto comma dell'art. 238 c.p.p. tenuto conto della identita' delle parti processuali davanti alle quali le prove sono state assunte. Pertanto, il carattere necessitato della ripetizione dell'esame testimoniale, sulla base della mera richiesta di parte nel caso di rinnovazione del dibattimento, non appare assolutamente giustificato, non soltanto per la evidente illogicita' della diversa disciplina dei verbali di prove di altro procedimento, ma anche perche' in aperto contrasto con il potere di valutazione dell'ammissibilita' delle prove richieste dalle parti che compete istituzionalmente al giudice del processo. L'art. 511 comma 2 c.p.p., deve, pertanto, ritenersi in contrasto con la Costituzione della Repubblica italiana per l'evidente violazione degli art. 3, 27 e 102 della Carta fondamentale, nella parte in cui condiziona l'utilizzabilita' dei verbali di dichiarazioni al preventivo e necessario esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Oltre, infatti, ad evidenziarsi la disparita' di trattamento processuale tra situazioni simili, si deve anche rilevare la sottrazione all'organo giudicante del potere di valutare l'ammissibilita' degli atti istruttori richiesti dalle parti sotto il profilo della loro rilevanza e utilita' processuale, con la conseguente compromissione di uno degli strumenti attraverso cui si esplica lo stesso potere giurisdizionale nella conduzione del processo penale al suo obiettivo dell'accertamento della verita' storica, in violazione degli artt. 102 e 27 della Costituzione che tale potere al giudice attribuiscono. Non vi e' dubbio, infatti, che il potere del giudice di valutare l'ammissibilita' dei mezzi di prova richiesti dalle parti deve poter essere esercitato anche sulla base di tutti gli atti che gia' fanno parte legittimamente del fascicolo per il dibattimento, e che, conseguentemente, anche la richiesta di ripetizione dell'esame di un teste gia' escusso nella fase precedente alla rinnovazione del dibattimento debba essere subordinata alla sussistenza delle condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 190 c.p.p. Pertanto, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 511, comma 2, nella parte in cui subordina l'utilizzabilita' dei verbali di prova, assunti nell'ambito dello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica diversa, alla necessaria ripetizione dell'esame dei testi, ove possibile e richiesta dalle parti (cfr. Cass, sez. unite, sent. n. 2/99 del 15 gennaio 1999); Considerata la rilevanza della risoluzione dell'anzidetta questione di legittimita' costituzionale ai fini della decisione da adottare sulla richiesta di ripetizione dell'esame dei testi formulata dal difensore dell'imputato nel giudizio pendente davanti a questo giudice;