IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa n. 10227/r.g.98 promossa da Marcucci Paolo contro R.A.S. S.p.a. con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 14681/98 del 2 aprile 1998, modificato il 7 maggio 1998 emesso dal g.u.p. di Milano su ricorso della convenuta R.A.S. S.p.a.; Rilevato che la R.A.S. S.p.a. ha eccepito la tardivita' dell'opposizione e, quindi, l'improcedibilita' e inammissibilita' della stessa; Rilevato che l'opposizione tardiva e' stata notificata ai sensi dell'art. 650 c.p.c. primo comma che consente l'opposizione tardiva dell'intimato che "pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto per caso fortuito o forza maggiore fare opposizione nel termine fissato nel decreto" giusta sentenza Corte cost. n. 120/1976; Rilevato che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del domiciliatario della R.A.S. S.p.a. avv. A. Motta, non ha potuto essere notificato ai sensi dell'art. 141 c.p.c., perche' lo studio legale e la portineria nel luogo indicato nell'elezione del domicilio sono stati trovati chiusi dall'ufficiale giudiziario in data 13 giugno 1998 (sabato), per cui la notificazione dell'opposizione e' avvenuta tardivamente il 18 giugno 1998; Ritenuto che la mancata notificazione nei termini non e' imputabile al debitore opponente, ma a forza maggiore; Ritenuto che l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 141 c.p.c. sollevata dall'opponente, nella parte in cui non prevede che, in caso di domicilio chiuso, si applichi il disposto di cui all'art. 140 c.p.c., appare fondata; Ritenuto, infine, che la questione appare rilevante e decisiva, perche' dalla risoluzione di essa dipende l'esito del processo, nel quale si controverte, in via pregiudiziale, della tardivita' della notificazione dell'opposizione;