IL GIUDICE DI PACE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nella  causa  n.  10227/r.g.98
 promossa da Marcucci Paolo contro R.A.S. S.p.a. con atto di citazione
 in  opposizione  al decreto ingiuntivo n. 14681/98 del 2 aprile 1998,
 modificato il 7 maggio 1998 emesso dal g.u.p. di  Milano  su  ricorso
 della convenuta R.A.S. S.p.a.;
   Rilevato   che   la   R.A.S.   S.p.a.  ha  eccepito  la  tardivita'
 dell'opposizione e,  quindi,  l'improcedibilita'  e  inammissibilita'
 della stessa;
   Rilevato  che  l'opposizione  tardiva  e' stata notificata ai sensi
 dell'art. 650 c.p.c. primo comma che consente  l'opposizione  tardiva
 dell'intimato   che   "pur   avendo   avuto  conoscenza  del  decreto
 ingiuntivo, non abbia potuto per caso fortuito o forza maggiore  fare
 opposizione  nel  termine  fissato nel decreto" giusta sentenza Corte
 cost. n. 120/1976;
   Rilevato   che  l'atto  di  citazione  in  opposizione  al  decreto
 ingiuntivo nei confronti del domiciliatario della R.A.S. S.p.a.  avv.
 A.  Motta,  non  ha  potuto  essere notificato ai sensi dell'art. 141
 c.p.c., perche' lo studio legale e la portineria nel  luogo  indicato
 nell'elezione  del domicilio sono stati trovati chiusi dall'ufficiale
 giudiziario in data 13 giugno 1998 (sabato), per cui la notificazione
 dell'opposizione e' avvenuta tardivamente il 18 giugno 1998;
   Ritenuto che la mancata notificazione nei termini non e' imputabile
 al debitore opponente, ma a forza maggiore;
   Ritenuto che l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.
 141 c.p.c. sollevata dall'opponente, nella parte in cui  non  prevede
 che,  in  caso  di  domicilio  chiuso, si applichi il disposto di cui
 all'art. 140 c.p.c., appare fondata;
   Ritenuto, infine, che la questione  appare  rilevante  e  decisiva,
 perche'  dalla  risoluzione di essa dipende l'esito del processo, nel
 quale si controverte, in via pregiudiziale,  della  tardivita'  della
 notificazione dell'opposizione;