IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
  Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1871/1997 r.g.r.
 proposto da Farris Alberto, rappresentato e difeso dagli avvocati  P.
 Scaparone  e C. Picco, elettivamente domiciliato in Genova, presso la
 segreteria del tribunale amministrativo regionale  Liguria,  via  dei
 Mille, 9, ricorrente;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica, e  l'Universita'  degli  studi  di
 Torino,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria  in  Genova,
 resistenti,  per  l'annullamento  del  provvedimento dell'Universita'
 degli studi di Torino, facolta' di medicina e chirurgia ha deliberato
 di ammettere per l'anno accademico 1997-98  al  corso  di  laurea  in
 odontoiatria   e   protesi  dentaria  40  studenti;  degli  atti  del
 procedimento di selezione degli aspiranti studenti al suddetto  corso
 di laurea:  in particolare, il bando di concorso; la deliberazione di
 approvazione della graduatoria finale della prova di ammissione, resa
 pubblica mediante affissione in data successiva al 12 settembre 1997;
 il  provvedimento,  con il quale il ricorrente non e' stato ammesso a
 frequentare il primo anno del  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria;  di  ogni  altro  atto,  antecedente, preordinato,
 conseguenziale  o  comunque  connesso  con  quelli   impugnati,   ivi
 compresi, occorrendo, il regolamento approvato con d.P.R. 28 febbraio
 1980, n. 135 e alletata tabella XVIII-bis, nella parte in cui prevede
 la  possibilita'  della limitazione del numero degli studenti ammessi
 al corso di laurea in odontoiatria; il d.P.R. 25 settembre  1980,  n.
 683,  il  d.P.R.  3  febbraio  1981, n.   288, ed eventuali ulteriori
 provvedimenti recanti  modifiche  allo  statuto  dell'universita'  di
 Torino,   laddove   determinano  il  numero  massimo  degli  studenti
 iscrivibili al primo anno del  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria;  nonche' il decreto ministeriale, emanato ai sensi
 dell'art. 4 del regolamento adottato con d.m. 21 luglio 1997, n. 245,
 se esistente;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e  uditi,  altresi', l'avv. Rabino, su
 delega, per il ricorrente e l'avv. Signorile per  le  amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue;
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 25 ottobre 1997 Farris Alberto impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di aver chiesto l'immatricolazione nel corso di  laurea  in
 odontoiatria  presso  l'universita'  di Torino, per l'anno accademico
 1997-98 e di aver sostenuto le relative  prove  senza  collocarsi  in
 posizione utile nella graduatoria.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)  violazione  di  legge  con riferimento agli artt. 33, 34 e 41
 della Costituzione;
     2) violazione di legge  per  contrasto  con  i  principi  di  cui
 all'art.    2  del  d.P.R.  n.  135/1980  (di  modifica  del  r.d. n.
 2652/1938, con l'istituzione della tabella XVII-bis),  con  l'art.  3
 della  legge  n.    241/1990;  con  l'art.  4,  comma  1, del d.m. n.
 245/1997;
   La ricorrente concludeva per  l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastati  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa;
   Con ordinanza in data 6 novembre 1997  l'istanza  cautelare  veniva
 accolta;
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione;
                        Motivi della decisione
   Il  ricorrente,  che hanno conseguito il diploma di maturita' e che
 intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita'  di
 Torino,  impugna  i  provvedimenti  che per l'anno accademico 1997-98
 hanno limitato le iscrizioni  al  predetto  corso  di  laurea  e  tra
 questi,  in  particolare,  il decreto del Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997  che  prevede  la
 possibilita'  di  limitare,  con  atti ministeriali e per determinati
 corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per il corso  di  laurea  in
 discorso tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio
 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche agli atti dell'Universita' di
 Torino che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevole per il ricorrente), ma il Collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Torino  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e' stabilita' la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci,  talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita' ove
 pronunciato, si  assicurerebbe  al  ricorrente  un  grado  minore  di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli dell'Universita') trovano  il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art.  9  comma  4  della  legge n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17 comma 116 della legge n. 327 del 1997,  che  attribuisce
 al   Ministro   dell'Universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997/98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli arrt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del  1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi  ha provveduto direttamente (e cosi per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda,
 ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116  legge  127  del
 1997 all'art. 9,  comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a
 limitare   l'accesso   all'universita',   ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali  per  la  regolamentazione   dell'accesso   ...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli arrt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli arrt. 33  e  34
 della  Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio
 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino
 alla   pronuncia   sulla   legittimita'  costituzionale  della  norma
 indicata.