IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
  Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1853/1997 r.g.r.
 proposto  da  Del  Corso  Donatella,  rappresentata  e  difesa  dagli
 avvocati  M.  Guelfi,  L.  Blessent,  presso  la  prima elettivamente
 domiciliata in Genova, via XX Settembre, 36/14, ricorrente;
   Contro il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in carica, e l'Universita' degli studi di
 Parma, in persona del  rettore  in  carica,  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, domiciliataria in Genova,
 resistenti, per l'annullamento del provvedimento pubblicato  in  data
 18  settembre  1997  adottato  dall'Universita' degli studi di Parma,
 facolta' di medicina e chirurgia, e relativo alla prova di ammissione
 svolta in data 12 settembre 1997, con il quale la ricorrente  non  e'
 stata  ammessa  a  frequentare  il  primo anno del corso di laurea in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria,  nonche' per l'annullamento degli
 atti  tutti  antecedenti,  preordinati,  consequenziali  e   comunque
 connessi  del  procedimento,  e  per  ogni ulteriore e conseguenziale
 statuizione.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e  uditi,  altresi', l'avv. Rabino, su
 delega, per la ricorrente e l'avv. Signorile per  le  amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue;
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  22  ottobre  1997 Del Corso Donatella
 impugnava, chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe
 indicati,  esponendo di non aver potuto iscriversi al corso di laurea
 in odontoiatria e protesi dentaria  dell'Universita'  di  Parma,  non
 essendosi collocata in posizione utile nella relativa graduatoria per
 l'anno accademico 1997-98;
   Questi i motivi del ricorso:
     1)     illegittimita'    dei    provvedimenti    impugnati    per
 incostituzionalita' dell'art. 9, comma 2,  della  legge  19  novembre
 1990,  n.  341,  cosi' come modificato dall'art. 17, comma 116, della
 legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto contrastante con gli artt. 3,
 33, 34 e 97 della Costituzione;
     2) violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 7 e seguenti
 della legge 7 agosto 1990, n.  241;  agli  artt.  1  e  seguenti  del
 decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica 21
 luglio 1997, n. 245 (regolamento recante norme in materia di  accessi
 all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento;
 eccesso  di  potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione
 dei  presupposti,  illogicita'  difetto   contro   insufficienza   di
 istruttoria e di motivazione (dedotta anche come violazione di legge,
 con  riferimento  agli  artt.    3, 4 e seguenti della legge 7 agosto
 1990,  n.  241),  disparita'  di  trattamento  ingiustizia  grave   e
 manifesta, perplessita', sviamento;
     3)  violazione  di  legge  con  riferimento  agli artt. 100 e 102
 t.u.l.s.  27 luglio 1934, n. 1265; eccesso di potere per travisamento
 dei  fatti,  erronea   valutazione   dei   presupposti,   illogicita'
 disparita' di trattamento, ingiustizia grave e manifesta;
   La  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastata   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa;
   Con  ordinanza  in  data 6 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta;
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione;
                        Motivi della decisione
   La ricorrente, che ha conseguito il  diploma  di  maturita'  e  che
 intende  iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di
 Parma, impugna i provvedimenti che per  l'anno  accademico  1997-1998
 hanno  limitato  le  iscrizioni  al  predetto  corso  di laurea e tra
 questi,  in  particolare,  il decreto del Ministro dell'Universita' e
 della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997  che  prevede  la
 possibilita'  di  limitare,  con  atti  ministenali e per determinati
 corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per il corso  di  laurea  in
 discorso tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio
 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche agli atti dell'Univerista' di
 Parma  che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per i ricorrenti), ma il Collegio ritiene di  rimandarne
 l'esame   all'esito   del   giudizio   incidentale   di  legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento  degli  atti  dell'Universita'  di  Parma   non   si
 ripercuoterebbe   infatti   sui   provvedimenti   ministeriali  sopra
 richiamati con i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita'  la
 limitazione  contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita'  ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  al  ricorrente  un  grado  minore di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli dell'Universita') trovano  il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art.  9  comma  4  della  legge n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17 comma 116 della legge n. 327 del 1997,  che  attribuisce
 al   Ministro   dell'Universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997/98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli arrt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del  1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi  ha provveduto direttamente (e cosi per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda,
 ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116  legge  127  del
 1997 all'art. 9,  comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a
 limitare   l'accesso   all'universita',   ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali  per  la  regolamentazione   dell'accesso   ...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli arrt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli arrt. 33  e  34
 della  Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio
 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino
 alla   pronuncia   sulla   legittimita'  costituzionale  della  norma
 indicata.