IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva fatta all'udienza del 24 aprile 1998, in ordine all'esecuzione di incostituzionalita' della normativa vigente in quanto consente l'applicazione del c.d. "pedaggio autostradale", nel caso di specie, per poter percorrere con la propria autovettura l'autostrada statale Roma-L'Aquila (in sigla "A24", all'ente gestore, nella fattispecie, alla S.A.R.A. S.p.a., eccezione sollevata preliminarmente e pregiudizialmente dall'attore, avv. Marcello Marini, nel giudizio de quo, chiamato dalla predetta convenuta S.A.R.A. S.p.a. a pagare tale "pedaggio" per un suo transito avvenuto su detta autostrada il 5 agosto 1997; O s s e r v a L'attore sostiene che tale pretesa si pone "in manifesta violazione della norma, consacrata negli artt. 16, primo comma e 120, secondo comma, della Costituzione, che sanciscono che "ogni cittadino puo' circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale" e "non si possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni", cio' che, secondo l'attore, poiche' ne rileva, altresi', il contrasto, sarebbe coerente con "l'appartenenza al demanio pubblico delle autostrade statali, che non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi", ai sensi degli artt. 822, comma 2, 823 e 824 c.c., "spettando allo Stato - conclude sul punto l'attore - la costruzione e manutenzione delle autostrade statali". Ancora all'udienza del 24 aprile 1998, l'attore ha insistito sull'anzidetta pregiudiziale affermando la "manifesta illegittimita' costituzionale della legge n. 463/1955 (legge Romita), istitutiva del "pedaggio" autostradale che l'A.N.A.S. fa pagare ai cittadini in favore della S.A.R.A. S.p.a. sull'autostrada Roma-L'Aquila", adducendo, oltre alla surriportata violazione degli artt. 16, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, anche in contrasto con l'art. 3, della Costituzione "nel fatto che non su tutte" le autostrade italiane viene fatto pagare il "pedaggio", come, ad es., sulla autostrada Salerno-Reggio Calabria (autostrada "A3"), il che, sostiene l'attore, "oltretutto, crea una disparita' di trattamento nei confronti dei cittadini in violazione - appunto - dell'art. 3 della Costituzione.". La convenuta S.A.R.A. S.p.a., per il ministero degli avv.ti Mario Tonucci e Andrea Patrizi, sul punto ritiene doversi dichiarare la manifesta infondatezza della preliminare eccezione sollevata come sopra da parte attrice, atteso che, come appare evidente, "il pedaggio che l'A.N.A.S. imporrebbe ai cittadini in favore della S.A.R.A. S.p.a." nasce "dall'esigenza di gestire i tronchi autostradali fornendo un servizio di manutenzione adeguato" e, quanto alla legittimita' costituzionale di tale istituzione, richiama la sentenza della Corte costituzionale 19 luglio 1996, n. 264, con la quale il giudice delle leggi ha statuito che "l'art. 16, della Costituzione non preclude al legislatore la possibilita' di adottare misure - articolabili in divieti temporali, particolari condizionamenti, pedaggi, chiusure per fasce orarie di zone dei centri storici - che influiscano sul movimento della popolazione, sulla base di esigenze di pubblico interesse che, sebbene trascendenti i campi della sicurezza e della sanita', espressamente ivi previsti, attengano al buon uso della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli intenti debbano osservare ed alle eventuali prestazioni che essi siano tenuti a compiere, misure da giudicare in funzione della ragionevolezza e della pluralita' degli interessi e degli elementi in gioco (variabilita' dei mezzi impiegati; impatto ambientale; situazione topografica; stato dei servizi pubblici; pregiudizi da uso indiscriminato del mezzo privato).". Nella fattispecie per cui e' causa appare evidente la rilevanza che la sollevata eccezione di incostituzionalita' assume, manifestamente ponendosi in guisa di questione pregiudiziale ai fini del decidere il merito della causa stessa, dappoiche' si controverte sul diritto sostanziale, nel caso concreto, della convenuta S.A.R.A. S.p.a. a riscuotere il preteso "diritto di pedaggio" per il tratto di autostrada "A24" effettivamente percorso dall'attore in data 5 agosto 1997, sostenendo questi non solo di aver trovato "sorprendentemente sempre sbarrata (forse - suppone l'attore - per lavori in corso) l'uscita per Villa Adriana-Guidonia-Tivoli", in difetto di idonei e tempestivi preavvisi, uscita da lui invano cercata, ma di averne ricevuto, anche e soprattutto per il ritardo causato da tale ulteriore intralcio al puntuale svolgimento della sua attivita' professionale, un non trascurabile pregiudizio economico, di cui attende pure di essere risarcito. Non puo', dunque, questo giudice esimersi dal procedere al previo giudizio di delibazione sulla manifesta infondatezza o meno dei summenzionati dubbi di legittimita' costituzionale. E al riguardo rileva che gia' la Corte costituzionale, fin dalla sentenza 23 marzo 1960, n. 12, sul "diritto di pedaggio", con riferimento all'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, aveva affermato che non sussisteva contrasto tra quella norma di legge e l'art. 16 della Costituzione "perche' il principio della libera circolazione dei cittadini nel territorio dello Stato non e' minimamente leso da quelle restrizioni alla circolazione stradale che, come il diritto di pedaggio, siano fondati sulla soddisfazione di altri diritti per rimborso di spese di costruzione, manutenzione, ecc.". Tuttavia, ritiene questo giudice che la sollevata eccezione, considerato l'enorme sviluppo del traffico automobilistico e di mezzi ultrapesanti su gomma verificatosi nell'ultimo ventennio, debba essere rimeditata e ulteriormente approfondita, non solo con maggiore attenzione, ora, alle censure precipuamente sottolineate da parte attrice, ma anche e soprattutto, in relazione alle modalita' di esazione - posto che la questione e' rilevabile pure d'ufficio -, avuto riguardo al disposto dell'art. 32, primo comma, della Costituzione, che fa obbligo alla "Repubblica" e, dunque, anzitutto al Parlamento, quale organo chiamato a esercitare il potere legislativo in via ordinaria, come al Governo e a tutte le altre Istituzioni ove legittimate a dettare norme aventi forza di legge, di tutelare "la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'.". E tale precetto costituzionale "consacra", come precisa la sentenza 14 marzo 1964, n. 21, della stessa Corte, "il principio ... del supremo interesse che lo Stato ha nei riguardi della tutela della pubblica salute", interesse di fronte al pieno soddisfacimento del quale non possono non atteggiarsi come recessivi altri interessi corrispondenti a diritti che, pur se costituzionalizzati, non appaiono cosi' manifestamente fondamentali per l'individuo e la collettivita'". Orbene, se vale l'antico brocardo: notoria non egent probatione, ognuno vede che ormai, quando si aprossimano,e durante, le piu' importanti festivita' e, costantemente, in occasione dei c.d. "ponti", ricorrenti di frequente quando le festivita' infrasettimanali sono vicine al sabato o alla domenica, nonche', soprattutto, in modo impressionante e preoccupante, durante la stagione delle vacanze estive, quasi presso tutti i denominati "caselli" autostradali siti nelle localita' piu' importanti - tra cui certamente anche quelli posti sulla autostrada "A24" -, stante la maggiore comodita' e sicurezza di queste grandi arterie di traffico automobilistico e, in definitiva, la sempre piu' evidente saturazione della rete stradale nazionale, si formano, nonostante certe facilitazioni per accelerare il transito degli autoveicoli ("viacard", "telepass" e simili) presso dette barriere, dove si riscuote, appunto, il "diritto di pedaggio" per cui si controverte, code di autoveicoli lunghe talvolta diversi chilometri. E chiunque comprende che durante la canicola estiva tali veri e propri "blocchi stradali" rappresentano quanto meno un potenziale, grave vulnus, con elevato grado di probabilita', a quel "supremo interesse" alla tutela della salute pubblica come tale sancito dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale sopra richiamata. E a tale costatazione non par dubbio che consegua il doversi rilevare una irragionevole carenza della legislazione vigente in subiecta materia e, segnatamente, nella legge 21 maggio 1953, n. 463 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1955, n. 131), censurata da parte attrice, nella parte in cui non dispone che i mezzi finanziari necessari per provvedere alla costruzione e alla manutenzione di siffatte grandi arterie di traffico autostradale siano in ogni modo da reperire con procedimenti tali da non recare i suddetti evidenti, gravi intralci alla libera circolazione degli autoveicoli in esse transitanti, quali, ad es., imposte di scopo e/o soprattasse automobilistiche e consimili tributi, secondo procedure di riscossione che comunque, appunto, non "ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni", cosi' come dispone, inequivocabilmente, l'invocato art. 120, della Costituzione.