IL PRETORE Letti gli atti del proc. n. 947/1994 r.g., a scioglimento della riserva che precede; Premesso che all'udienza 10 novembre 1998 il teste sig. Borsatto Umberto, benche' regolarmente intimato dall'attrice-opponente il 3 novembre 1998, non e' comparso senza addurre alcun legittimo impedimento; Ritenuto necessario condannare il teste al pagamento della pecuniaria prima di adottare nei suoi confronti il piu' grave provvedimento dell'accompagnamento coattivo; Constatato che l'art. 255, comma 1, c.p.c. prevede che detta pena pecuniaria sia non inferiore a L. 4.000 e non superiore a L. 10.000; Osservato che invece l'art. 133, comma 1, c.p.p. prevede, per la stessa ipotesi, la condanna del teste al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000; Ritenuto che l'ammontare massimo di L. 10.000 previsto dal citato art. 255, c.p.c. non sia seriamente in grado di indurre un testimone a comparire per rendere l'ufficio cui egli e' chiamato; Ritenute incomprensibili le ragioni per le quali un teste che, senza legittimo impedimento, non compare in un processo civile viene assoggettato ad una sanzione massima di L. 10.000, mentre invece se non compare in un processo penale incorre in una sanzione che va da L. 100.000 a L. 1.000.000; Ritenuto quindi - d'ufficio - rilevante e non manifestamente infondato il dubbio che il citato art. 255, comma 1, c.p.c. sia contrario all'art. 3, Cost. e al buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97, Cost.);