ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione dei seguenti articoli  e  parti
 di  articoli  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo
 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti  norme
 per l'elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle
 successive  modificazioni  ed  integrazioni, apportate in particolare
 dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della  Camera
 dei  deputati)  e  dal  decreto  legislativo 20 dicembre 1993, n. 534
 (Modificazioni  al  testo  unico  delle  leggi  recanti   norme   per
 l'elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con decreto del
 Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361):
   Articolo 1, comma 2, limitatamente alle  parole:  "La  ripartizione
 dei  seggi  attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli
 articoli 77, 83 e  84,  si  effettua  in  sede  di  Ufficio  centrale
 nazionale.";   comma   4,  limitatamente  alle  parole:  "in  ragione
 proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti",  nonche'  alla
 parola: ", 83"; Articolo 4, comma 2, n. 1) limitatamente alle parole:
 "per  l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonche' alle
 parole: ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta  della  lista  ai
 fini   dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale,  da
 esprimere su una diversa scheda recante il  contrassegno  e  l'elenco
 dei candidati di ciascuna lista.  Il numero dei candidati di ciascuna
 lista  non  puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in
 ragione  proporzionale  alla  circoscrizione  con arrotondamento alla
 unita' superiore."; Articolo 14, comma 1, limitatamente alle  parole:
 "o  liste  di  candidati"  e  alle parole: "o le liste medesime nelle
 singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro
 liste con"; comma  3,  limitatamente  alle  parole:  ",  sia  che  si
 riferiscano   a  candidature  nei  collegi  uninominali  sia  che  si
 riferiscano  a  liste,";  Articolo  16,  comma  4,   primo   periodo,
 limitatamente  alle  parole:    "e  delle  liste"  e secondo periodo,
 limitatamente alle parole: "e delle liste";  Articolo  17,  comma  1,
 limitatamente  alle  parole:  "e della lista dei candidati"; Articolo
 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste
 di cui all'articolo  1,  comma  4,  cui  gli  stessi  aderiscono  con
 l'accettazione  della  candidatura.  La dichiarazione di collegamento
 deve    essere    accompagnata    dall'accettazione    scritta    del
 rappresentante,  di  cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
 deposito della lista a cui il candidato nel collegio  uninominale  si
 collega,  attestante  la  conoscenza degli eventuali collegamenti con
 altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste,  questi  devono
 essere  i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa
 la circoscrizione.  Nell'ipotesi di collegamento con piu'  liste,  il
 candidato,  nella  stessa  dichiarazione  di  collegamento, indica il
 contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e  il  suo
 cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole:
 ",  nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai
 fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il  contrassegno
 o  i  contrassegni  del  candidato nel collegio uninominale siano gli
 stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei
 seggi in ragione proporzionale, il collegamento di  cui  al  presente
 articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
 circoscrizionale,  senza  che  si  tenga  conto  di  dichiarazioni ed
 accettazioni difformi.  Le istanze di depositanti altra lista avverso
 il  mancato  collegamento  d'ufficio  sono   presentate,   entro   le
 ventiquattro   ore  successive  alla  scadenza  dei  termini  per  la
 presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che  decide
 entro  le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19;
 Articolo 20, comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "Le  liste  dei
 candidati  o";  comma  2,  limitatamente  alle  parole: "le liste dei
 candidati o", alle parole: "e della  lista  dei  candidati",  nonche'
 alle parole:  "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
 allegata  la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione
 di  cui  all'articolo  18";  comma  3,  limitatamente  alle   parole:
 "l'iscrizione  nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
 candidature nei collegi uninominali,"; comma  5,  limitatamente  alle
 parole:  "di  lista", nonche' alle parole: "Le stesse disposizioni si
 applicano  alle  candidature  nei  collegi  uninominali.";  comma   6
 limitatamente  alle  parole:  "piu'  di  una lista di candidati ne'";
 comma 7 limitatamente alle parole: "della  lista  dei  candidati  o",
 nonche'  alle parole:   "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di
 presentazione della lista dei candidati deve  contenere,  infine,  la
 indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
 a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
   Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei
 candidati  presentata",  nonche'  alle  parole: "e a ciascuna lista";
 Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle  liste  dei
 candidati";  n.  1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.  2),
 limitatamente  alle  parole:  "e le liste"; n. 3), limitatamente alle
 parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite  prescritto  le
 liste  contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito
 al comma 2 dell'art. 18-bis cancellando gli  ultimi  nomi;";  n.  4),
 limitatamente  alle  parole:  "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5),
 limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i  nomi";  n.  6):
 "cancella   i  nomi  dei  candidati  compresi  in  altra  lista  gia'
 presentata  nella  circoscrizione;";  comma  2,  limitatamente   alle
 parole:  "e  di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni
 da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle  parole:
 "e  delle  liste  contestate  o  modificate";  Articolo  23, comma 1,
 limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente  alle
 parole:  "di liste o" e alle parole: "e di lista"; Articolo 24, comma
 1, n.  1),  limitatamente  alle  parole:  "e  delle  liste";  n.  2),
 limitatamente  alle  parole:  "e  delle  liste"  nonche' alle parole:
 "analogamente si procede per la stampa delle schede e  del  manifesto
 delle  liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle
 parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste";
 n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 25, comma
 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonche'  alle  parole:
 "o  della  lista";  ultimo  comma,  limitatamente  alle parole: "e di
 lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle  parole:  "e
 di  lista",  nonche' alle parole: "e delle liste"; Articolo 26, comma
 1, limitatamente  alle  parole:  "e  di  ogni  lista  di  candidati";
 Articolo  30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie
 del   manifesto   contenente   le   liste   dei    candidati    della
 circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
   Articolo  31,  comma  1,  limitatamente  alle  parole: ", di tipo e
 colore diverso per i collegi uninominali e  per  la  circoscrizione",
 alla  parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonche' alle
 parole:  "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle  parole:
 "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:
 "Le  schede  per  l'attribuzione  dei  seggi in ragione proporzionale
 riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei  candidati  della
 rispettiva  lista,  nell'ambito  degli  stessi  spazi."; Articolo 40,
 comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 41,  comma
 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2,
 limitatamente   alle  parole:  "di  liste";  Articolo  42,  comma  4,
 limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente  alle
 parole:  "due  copie  del manifesto contenente le liste dei candidati
 nonche'"; Articolo 45, comma  8:  "Le  operazioni  di  cui  ai  commi
 precedenti  sono  compiute  prima  per  le  schede per l'elezione dei
 candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
 l'attribuzione dei seggi in  ragione  proporzionale.";  Articolo  48,
 comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o
 della  circoscrizione";  Articolo  53,  comma  1,  limitatamente alle
 parole: "di lista  e";  Articolo  58,  comma  1,  limitatamente  alla
 parola:  "rispettive",  nonche'  alle  parole:  "per  l'elezione  del
 candidato del collegio uninominale e una scheda per la  scelta  della
 lista  ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
 comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel
 collegio uninominale" nonche' alle parole: "e, sulla  scheda  per  la
 scelta  della  lista  un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
 contenente  il  contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei
 candidati  corrispondenti  alla  lista  prescelta";  comma   6:   "Le
 disposizioni  di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia
 per le schede per l'elezione del candidato nel  collegio  uninominale
 sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
 dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 59, limitatamente alle
 parole:  "Una  scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
 voto di lista." e le parole:    "per  l'elezione  del  candidato  nel
 collegio  uninominale";  Articolo  67,  comma 1, n. 2), limitatamente
 alle parole: "e delle liste dei candidati"  e  n.  3),  limitatamente
 alla  parola:  "rispettive"; Articolo 68, comma 1, limitatamente alle
 parole: "per l'elezione  del  candidato  nel  collegio  uninominale";
 comma  3:  "Compiute  le  operazioni  di  scrutinio  delle schede per
 l'elezione dei  candidati  nei  collegi  uninominali,  il  presidente
 procede  alle  operazioni  di spoglio delle schede per l'attribuzione
 dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante
 sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
 le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e  la
 consegna  al  presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
 della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda
 ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende  nota
 dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad
 alta  voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui
 voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale  sono
 state  tolte le schede non utilizzate.  Quando la scheda non contiene
 alcuna espressione di voto,  sul  retro  della  scheda  stessa  viene
 subito  impresso  il  timbro  della sezione."; comma 7, limitatamente
 alle parole: "La disposizione si applica  sia  con  riferimento  alle
 schede   scrutinate   per   l'elezione  del  candidato  nel  collegio
 uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della  lista  ai
 fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
   Articolo  71,  comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti
 di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o  per  le  singole
 liste   per  l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale";
 Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma  precedente  devono
 essere  tenute  opportunamente  distinte le schede per l'elezione del
 candidato nel collegio uninominale da  quelle  per  la  scelta  della
 lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
 comma  3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 73, comma
 3, limitatamente alle parole: "e di lista";  Articolo  74,  comma  1,
 limitatamente  alle  parole:  "e delle liste"; comma 2, limitatamente
 alle parole: "alle liste o"; Articolo 75, comma 1, limitatamente alle
 parole: "e delle liste"; Articolo 77, comma 1,  limitatamente  al  n.
 2):  "determina  la  cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
 Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
 nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto,  per
 ciascun  collegio  in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un
 candidato collegato alla medesima lista, un numero  di  voti  pari  a
 quello  conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
 di  voti,  aumentati  dell'unita'  e  comunque   non   inferiore   al
 venticinque  per  cento  dei  voti  validamente espressi nel medesimo
 collegio,  sempreche'  tale  cifra   non   risulti   superiore   alla
 percentuale  ottenuta  dal  candidato  eletto;  qualora  il candidato
 eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene
 pro  quota  in  misura  proporzionale alla somma dei voti ottenuti da
 ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del  collegio.
 A  tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale
 dei voti conseguiti nelle singole sezioni del  collegio  da  ciascuna
 delle  liste  collegate  per il totale dei voti da detrarre, ai sensi
 della disposizione del  secondo  periodo,  alle  liste  collegate,  e
 divide  il  prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da
 tali liste nel collegio; il numero dei voti da  detrarre  a  ciascuna
 lista  e'  dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti;"; al
 n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai  sensi  dell'articolo
 18,  comma  1, alla medesima lista", nonche' alle parole: "In caso di
 collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a  far
 parte  della  graduatoria  relativa a ciascuna delle liste con cui e'
 stato dichiarato il collegamento" e al n.  5): "comunica  all'Ufficio
 centrale  nazionale,  a  mezzo  di  estratto  del  verbale,  la cifra
 elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui
 all'articolo 83, comma 1, n. 2), il  totale  dei  voti  validi  della
 circoscrizione   ed   il   totale  dei  voti  validi  ottenuti  nella
 circoscrizione  da  ciascuna   lista.";   Articolo   79,   comma   5,
 limitatamente  alle  parole:  "e delle liste dei candidati"; comma 6,
 limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";
   Articolo 81, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "e  di  lista";
 Articolo  83;  Articolo  84,  comma 1, limitatamente alle parole: "Il
 presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da  parte
 dell'Ufficio  centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali  ciascuna
 lista  ha  diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine
 progressivo di presentazione. Se qualcuno  tra  essi  e'  gia'  stato
 proclamato  eletto  ai  sensi  dell'articolo  77, comma 1, numero 1),
 proclama eletti i candidati che seguono  nell'ordine  progressivo  di
 presentazione.  Qualora  ad  una  lista spettino piu' posti di quanti
 siano i  suoi  candidati,",  alle  parole:  "spettanti  alla  lista",
 nonche' alle parole: ", che non risultino gia' proclamati eletti. Nel
 caso  di  graduatorie  relative a piu' liste collegate con gli stessi
 candidati nei collegi  uninominali,  si  procede  alla  proclamazione
 degli  eletti  partendo  dalla  lista  con  la  cifra elettorale piu'
 elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai  sensi
 del  terzo  e  del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei
 seggi   ad   una   lista,   il   presidente   dell'Ufficio   centrale
 circoscrizionale  ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale
 affinche' si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1,  numero  4),
 ultimo periodo.";
   Articolo 85;
   Articolo  86,  comma  4,  limitatamente alle parole: "nella lista",
 nonche' alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una  lista
 abbia  gia'  esaurito i propri candidati, si procede con le modalita'
 di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.";
   Giudizio iscritto al n. 112 del registro referendum.
   Vista la ordinanza del 1 dicembre 1998 - integrata da quella del 14
 gennaio 1999 - con la quale  l'Ufficio  centrale  per  il  referendum
 presso  la  Corte  di  cassazione  ha  dichiarato conforme a legge la
 richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 18 gennaio 1999 il giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Uditi gli avvocati Federico Sorrentino, Giovanni Motzo e  Beniamino
 Caravita  di  Toritto  per  i presentatori Barbera Augusto, Calderisi
 Giuseppe e Segni Mariotto.
                           Ritenuto in fatto
   1. - L'Ufficio centrale per  il  referendum  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione,  ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352 e
 successive modificazioni, con ordinanza in data 1 dicembre  1998,  ha
 dichiarato  conforme  a  legge  la  richiesta  di referendum popolare
 depositata il 23 luglio 1998 da Mariotto Segni ed altri, sul seguente
 quesito, come riformulato a seguito della  correzione  di  un  errore
 materiale,   disposta  con  la  stessa  ordinanza,  che  ha  dato  al
 referendum la denominazione  "Elezione  della  Camera  dei  deputati:
 abolizione   del   voto   di  lista  per  l'attribuzione  con  metodo
 proporzionale del 25% dei seggi":
   "Volete voi che sia abrogato il testo  unico  delle  leggi  recanti
 norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo 1957, n. 361, nel testo
 risultante   dalle   modificazioni   ed    integrazioni    ad    esso
 successivamente  apportate  in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
 n.  277,  e  dal  decreto  legislativo  20  dicembre  1993,  n.  534,
 limitatamente alle seguenti parti:
   Articolo  1,  comma  2, limitatamente alle parole: "La ripartizione
 dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a  norma  degli
 articoli  77,  83  e  84,  si  effettua  in  sede di Ufficio centrale
 nazionale.";  comma  4,  limitatamente  alle  parole:   "in   ragione
 proporzionale  mediante  riparto tra liste concorrenti", nonche' alla
 parola: ", 83";
   Articolo  4,  comma  2,  n.  1)  limitatamente  alle  parole:  "per
 l'elezione  del  candidato  nel  collegio  uninominale"  nonche' alle
 parole: ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta  della  lista  ai
 fini   dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale,  da
 esprimere su una diversa scheda recante il  contrassegno  e  l'elenco
 dei candidati di ciascuna lista.  Il numero dei candidati di ciascuna
 lista  non  puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in
 ragione proporzionale alla  circoscrizione  con  arrotondamento  alla
 unita'  superiore.  Le  liste recanti piu' di un nome sono formate da
 candidati e candidate, in ordine alternato.";
   Articolo 14, comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "o  liste  di
 candidati"  e  alle  parole:  "o  le  liste  medesime  nelle  singole
 circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le  loro  liste
 con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a
 candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
   Articolo  16, comma 4, primo periodo limitatamente alle parole:  "e
 delle liste" e secondo periodo limitatamente alle  parole:  "e  delle
 liste";
   Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei
 candidati";
   Articolo  18,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "i quali si
 collegano a liste di cui all'articolo 1,  comma  4,  cui  gli  stessi
 aderiscono  con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
 collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione  scritta  del
 rappresentante,  di  cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
 deposito della lista a cui il candidato nel collegio  uninominale  si
 collega,  attestante  la  conoscenza degli eventuali collegamenti con
 altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste,  questi  devono
 essere  i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa
 la circoscrizione.  Nell'ipotesi di collegamento con piu'  liste,  il
 candidato,  nella  stessa  dichiarazione  di  collegamento, indica il
 contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e  il  suo
 cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole:
 ",  nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai
 fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il  contrassegno
 o  i  contrassegni  del  candidato nel collegio uninominale siano gli
 stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei
 seggi in ragione proporzionale, il collegamento di  cui  al  presente
 articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
 circoscrizionale,  senza  che  si  tenga  conto  di  dichiarazioni ed
 accettazioni difformi.  Le istanze di depositanti altra lista avverso
 il  mancato  collegamento  d'ufficio  sono   presentate,   entro   le
 ventiquattro   ore  successive  alla  scadenza  dei  termini  per  la
 presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che  decide
 entro le successive ventiquattro ore";
   Articolo 18-bis;
   Articolo 19;
   Articolo  20,  comma  1,  limitatamente  alle parole: "Le liste dei
 candidati o"; comma 2,  limitatamente  alle  parole:  "le  liste  dei
 candidati  o",  alle  parole:  "e della lista dei candidati", nonche'
 alle parole:  "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
 allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa  accettazione
 di   cui  all'articolo  18";  comma  3,  limitatamente  alle  parole:
 "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per  le
 candidature  nei  collegi  uninominali,"; comma 5, limitatamente alle
 parole: "di lista", nonche' alle parole: "Le stesse  disposizioni  si
 applicano  alle  candidature  nei  collegi  uninominali.";  comma  6,
 limitatamente alle parole: "piu' di  una  lista  di  candidati  ne'";
 comma  7,  limitatamente  alle parole: "della lista dei candidati o",
 nonche' alle parole:  "la lista o"; e comma 8: "La  dichiarazione  di
 presentazione  della  lista  dei candidati deve contenere, infine, la
 indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
 a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
   Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei
 candidati presentata", nonche' alle parole: "e a ciascuna lista";
   Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
 candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.    2),
 limitatamente  alle  parole:  "e le liste"; n. 3), limitatamente alle
 parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite  prescritto  le
 liste  contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito
 al comma 2 dell'art. 18-bis cancellando gli  ultimi  nomi;";  n.  4),
 limitatamente  alle  parole:  "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5),
 limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i  nomi";  n.  6):
 "cancella   i  nomi  dei  candidati  compresi  in  altra  lista  gia'
 presentata  nella  circoscrizione;";  comma  2,  limitatamente   alle
 parole:  "e  di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni
 da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle  parole:
 "e delle liste contestate o modificate";
   Articolo  23,  comma  1,  limitatamente  alle parole: "e di lista";
 comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
 lista";
   Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle  parole:  "e  delle
 liste";  n.  2),  limitatamente  alle parole: "e delle liste" nonche'
 alle parole: "analogamente si procede per la stampa  delle  schede  e
 del  manifesto  delle  liste  e  dei  relativi contrassegni;"; n. 3),
 limitatamente alle parole: "di lista e"; n.  4),  limitatamente  alle
 parole:  "e  le  liste";  n.  5), limitatamente alle parole: "e delle
 liste";
   Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e  all'art.  20",
 nonche'  alle  parole:  "o  della lista"; ultimo comma, limitatamente
 alle  parole:  "e  di  lista",  alle  parole:  "e  delle  liste   dei
 candidati",  alle parole: "e di lista", nonche' alle parole: "e delle
 liste";
   Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di  ogni  lista
 di candidati";
   Articolo  30,  comma  1,  n.  4), limitatamente alle parole: "e tre
 copie  del  manifesto  contenente  le  liste  dei   candidati   della
 circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
    Articolo  31,  comma  1,  limitatamente  alle parole: ", di tipo e
 colore diverso per i collegi uninominali e  per  la  circoscrizione",
 alla  parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonche' alle
 parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente  alle  parole:
 "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:
 "Le  schede  per  l'attribuzione  dei  seggi in ragione proporzionale
 riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei  candidati  della
 rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";
   Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
   Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
 candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
   Articolo  42,  comma  4,  limitatamente  alle parole: "e di lista";
 comma  7,  limitatamente  alle  parole:  "due  copie  del   manifesto
 contenente le liste dei candidati nonche'";
   Articolo  45,  comma  8:  "Le operazioni di cui ai commi precedenti
 sono compiute prima per le schede per l'elezione  dei  candidati  nei
 collegi   uninominali   e   successivamente   per   le   schede   per
 l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
   Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e"  e
 alle parole: "o della circoscrizione";
   Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
   Articolo  58,  comma  1,  limitatamente  alla parola: "rispettive",
 nonche' alle parole:  "per  l'elezione  del  candidato  del  collegio
 uninominale   e  una  scheda  per  la  scelta  della  lista  ai  fini
 dell'attribuzione dei  seggi  in  ragione  proporzionale";  comma  2,
 limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio
 uninominale"  nonche'  alle  parole:  "e,  sulla scheda per la scelta
 della  lista  un  solo  segno,  comunque  apposto,   nel   rettangolo
 contenente  il  contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei
 candidati  corrispondenti  alla  lista  prescelta";  comma   6:   "Le
 disposizioni  di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia
 per le schede per l'elezione del candidato nel  collegio  uninominale
 sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
 dei seggi in ragione proporzionale.";
   Articolo  59,  limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la
 scelta della lista rappresenta un voto di lista." e le parole:   "per
 l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
   Articolo  67,  comma  1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
 liste  dei  candidati"  e   n.   3),   limitatamente   alla   parola:
 "rispettive";
   Articolo  68,  comma  1, limitatamente alle parole: "per l'elezione
 del candidato  nel  collegio  uninominale";  comma  3:  "Compiute  le
 operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei
 collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio
 delle  schede  per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
 Uno scrutatore designato mediante  sorteggio  estrae  successivamente
 ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei
 seggi  in  ragione  proporzionale e la consegna al presidente. Questi
 enuncia ad alta voce il contrassegno  della  lista  a  cui  e'  stato
 attribuito  il  voto.  Passa  quindi la scheda ad altro scrutatore il
 quale, insieme con il segretario, prende nota dei  voti  di  ciascuna
 lista.";  comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di
 lista. Un terzo scrutatore pone le schede,  i  cui  voti  sono  stati
 spogliati,  nella  cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le
 schede  non  utilizzate.    Quando  la  scheda  non  contiene  alcuna
 espressione  di  voto,  sul  retro  della  scheda stessa viene subito
 impresso il timbro  della  sezione.";  comma  7,  limitatamente  alle
 parole:  "La  disposizione si applica sia con riferimento alle schede
 scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale  sia
 alle   schede   scrutinate   per   la  scelta  della  lista  ai  fini
 dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
   Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole:  "dei  voti
 di  lista  e";  comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole
 liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
   Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono
 essere tenute opportunamente distinte le schede  per  l'elezione  del
 candidato  nel  collegio  uninominale  da  quelle per la scelta della
 lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
 comma 3 limitatamente alle parole: "e di lista";
   Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
   Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e  delle  liste";
 comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
   Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
   Articolo  77,  comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra
 elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e'  data  dalla
 somma  dei  voti  conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
 elettorali della circoscrizione, detratto, per  ciascun  collegio  in
 cui  e'  stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato
 alla medesima lista, un numero di voti pari a quello  conseguito  dal
 candidato  immediatamente  successivo  per  numero di voti, aumentati
 dell'unita' e comunque non inferiore al  venticinque  per  cento  dei
 voti  validamente  espressi  nel  medesimo  collegio, sempreche' tale
 cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta  dal  candidato
 eletto;  qualora  il  candidato  eletto sia collegato a piu' liste di
 candidati, la detrazione avviene pro quota  in  misura  proporzionale
 alla  somma  dei  voti  ottenuti  da  ciascuna  delle  liste suddette
 nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale
 circoscrizionale moltiplica  il  totale  dei  voti  conseguiti  nelle
 singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
 totale  dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo
 periodo, alle liste collegate, e divide il  prodotto  per  il  numero
 complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
 dei  voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei
 quozienti cosi' ottenuti;"; al  n.  4),  limitatamente  alle  parole:
 "collegati  ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista",
 nonche' alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con  piu'
 liste,  i  candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a
 ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il  collegamento"  e
 al  n.    5):  "comunica  all'Ufficio  centrale nazionale, a mezzo di
 estratto  del  verbale,  la  cifra  elettorale  circoscrizionale   di
 ciascuna  lista  nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, n.
 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il  totale  dei
 voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
   Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
 candidati";  comma  6,  limitatamente alle parole: "e delle liste dei
 candidati";
   Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
   Articolo 83;
   Articolo 84, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "Il  presidente
 dell'Ufficio    centrale    circoscrizionale,   ricevute   da   parte
 dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui  all'articolo
 83,  comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
 lista ha diritto, i candidati compresi nella lista  secondo  l'ordine
 progressivo  di  presentazione.  Se  qualcuno  tra essi e' gia' stato
 proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, n. 1), proclama
 eletti  i  candidati   che   seguono   nell'ordine   progressivo   di
 presentazione.  Qualora  ad  una  lista spettino piu' posti di quanti
 siano i  suoi  candidati,",  alle  parole:  "spettanti  alla  lista",
 nonche' alle parole: ", che non risultino gia' proclamati eletti. Nel
 caso  di  graduatorie  relative a piu' liste collegate con gli stessi
 candidati nei collegi  uninominali,  si  procede  alla  proclamazione
 degli  eletti  partendo  dalla  lista  con  la  cifra elettorale piu'
 elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai  sensi
 del  terzo  e  del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei
 seggi   ad   una   lista,   il   presidente   dell'Ufficio   centrale
 circoscrizionale  ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale
 affinche' si proceda ai sensi  dell'articolo  83,  comma  1,  n.  4),
 ultimo periodo.";
   Articolo 85;
   Articolo  86,  comma  4,  limitatamente alle parole: "nella lista",
 nonche' alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una  lista
 abbia  gia'  esaurito i propri candidati, si procede con le modalita'
 di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?".
   2. - Ricevuta comunicazione della predetta ordinanza, il Presidente
 di questa Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno
 18 gennaio 1999,  disponendo,  altresi',  le  relative  comunicazioni
 previste dall'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
   3.  - Nella imminenza della data fissata per la camera di consiglio
 si  sono  costituiti  il  prof.  Augusto  Barbera,  l'ing.   Giuseppe
 Calderisi,   il   prof.  Mariotto  Segni,  promotori  e  presentatori
 dell'anzidetto referendum abrogativo.
   Nella  memoria  illustrativa si sono particolarmente soffermati sui
 seguenti punti:
     ammissibilita' dei referendum elettorali.
   Particolare attenzione e' rivolta alla sentenza n. 47 del 1991, con
 cui la Corte costituzionale ha  ritenuto,  in  primo  luogo,  che  la
 materia  elettorale  non  sia sottratta, in quanto tale, a referendum
 abrogativo; in secondo  luogo,  che  il  quesito  referendario  debba
 essere   valutato  sotto  il  duplice  profilo  della  univocita'  ed
 omogeneita', da un lato, e della  chiarezza  e  sufficiente  certezza
 della  disciplina  di  risulta,  dall'altro,  si'  da consentire agli
 elettori l'espressione di un voto consapevole (principi affermati con
 la sentenza n. 32 del 1993 e, prima ancora, con la sentenza n. 29 del
 1987).  Siffatti principi, confermati successivamente con le sentenze
 n.  5 del 1995 e n. 26 del 1997, vengono ulteriormente  ribaditi  con
 argomentazioni   dirette   a  rafforzarne  il  valore  di  precedente
 giurisprudenziale.  Contenuto della richiesta  referendaria.    Viene
 descritta l'operazione referendaria, attraverso la individuazione del
 nucleo  essenziale dell'abrogazione, la definizione delle abrogazioni
 conseguenziali e di quelle finalizzate ad  un'operazione  di  pulizia
 del  testo,  e  l'esame  della  normativa  di risulta.   Normativa di
 risulta e sua immediata  applicabilita',  al  fine  di  garantire  la
 rinnovazione  dell'organo elettivo.  Viene illustrato un sistema che,
 con   l'auspicata   abrogazione,   risulterebbe   perfettamente    ed
 immediatamente  applicabile.    Chiarezza ed omogeneita' del quesito.
 Si richiamano vari precedenti di giurisprudenza costituzionale, prima
 tra tutte, la sentenza n. 16 del 1978  -  che  contiene  la  completa
 enunciazione   dei   requisiti   di  ammissibilita'  delle  richieste
 referendarie - per  affermare  la  sussistenza  dei  requisiti  della
 chiarezza,   della   univocita'   e  della  omogeneita'  del  quesito
 referendario.  Presunto carattere manipolativo del quesito e presunta
 inammissibilita' di referendum manipolativo.  Sulla base dei  criteri
 elaborati  nella  sentenza  n.  36  del  1997,  viene  auspicata  una
 decisione di  ammissibilita'  del  quesito  referendario,  il  quale,
 abrogando  il voto di lista e conseguente riparto proporzionale quale
 criterio di attribuzione del 25% dei seggi non assegnati direttamente
 nei collegi uninominali (contenuto normativo gia' esistente, sia pure
 con riferimento a casi residuali, nell'attuale legge elettorale della
 Camera), consente l'espansione del criterio "alternativo", basato sul
 recupero dei candidati nei collegi uninominali, collegati alle liste,
 che abbiano  le  migliori  cifre  elettorali  individuali,  anch'esso
 contenuto nella legge elettorale.
   Non vi sarebbe, dunque, produzione di nuove norme, ma espansione di
 una  norma  gia'  esistente,  volta  a  conseguire,  prima  come dopo
 l'abrogazione,  l'attribuzione  del  25%  dei  seggi  non   assegnato
 direttamente  nei collegi uninominali.  Inesistenza di impedimenti ed
 inconvenienti  derivanti  dalla  applicazione  della   normativa   di
 risulta.   Alla luce della giurisprudenza costituzionale del 1993, in
 particolare delle sentenze n. 32  e  n.  33,  si  afferma  che  nella
 normativa  di  risulta  non  e'  dato  rinvenire ne' impedimenti, ne'
 inconvenienti  quali  evidenziati  nella  sentenza  n.   32   citata.
 Critiche,  obiezioni  e contestazioni che si muovono su di un terreno
 diverso da quello  del  giudizio  di  ammissibilita'  del  referendum
 abrogativo.    Il  sistema  che  dovrebbe  scaturire dall'abrogazione
 referendaria non darebbe luogo, si afferma sempre nella  memoria,  ad
 incoerenze   od   a  stravaganze,  ne'  apparirebbe  contraddittorio;
 obiezioni  queste  che  sono  state  avanzate nel corso del dibattito
 politico  e  giuridico  che  e'  seguito  alla  presentazione   della
 richiesta  di referendum.  I promotori si fanno carico di evidenziare
 la infondatezza delle predette obiezioni, rilevando che la  posizione
 tradizionalmente assunta dalla giurisprudenza costituzionale non puo'
 essere  scalfita dalle stesse.  E cosi' puo' verificarsi che esistano
 collegi in cui sono eletti piu' parlamentari,  come  e'  accaduto  in
 Inghilterra e nell'esperienza del Senato italiano, sia prima sia dopo
 la riforma maggioritaria.  Comunque, si ricorre sempre ad un criterio
 che  fa  leva  sull'espressione  del voto nell'elezione dei candidati
 aventi la migliore cifra elettorale individuale della circoscrizione.
 Ne' verrebbe in alcun  modo  intaccato  il  principio  maggioritario,
 giacche'  al  temperamento  proporzionale del principio maggioritario
 contenuto nell'attuale legge subentrerebbe  un  diverso  criterio  di
 temperamento, piu' rispondente alla logica del maggioritario.
   Infine,  per  quanto  riguarda  il problema della surroga dei seggi
 vacanti, viene evidenziato che non vi sarebbe nulla di  illogico  nel
 fatto  che talvolta possa essere recuperato un candidato appartenente
 ad  uno  schieramento  diverso  od  opposto  a  quello  del  deputato
 surrogato,  e  che,  comunque,  la  normativa  di  risulta avrebbe la
 funzione di permettere il funzionamento dell'organo.  Alcune  residue
 incongruenze  grammaticali.    Nel  testo rimarrebbero riferimenti al
 plurale o altre imperfezioni.   A questo  proposito  viene  ricordato
 come    la    Corte    abbia    drasticamente   escluso   l'influenza
 sull'ammissibilita'  di  siffatte  "mere  imperfezioni"   sin   dalla
 sentenza  n. 47 del 1991; come pure, con la sentenza n.  63 del 1990,
 viene affermato come "alcune imperfezioni risultano inevitabili ... e
 sono comuni, peraltro, ... agli ordinari procedimenti di normazione".
 I  promotori  concludono  per  l'ammissibilita'  della  richiesta  di
 referendum abrogativo.
   4.  -  Con  ordinanza  14 gennaio 1999 dell'Ufficio centrale per il
 referendum costituito  presso  la  Corte  di  assazione,  a  parziale
 modifica  della  precedente  ordinanza  1  dicembre  1998,  e'  stato
 riformulato il quesito referendario,  limitatamente  all'art.  4  del
 testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
 deputati  approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito
 dall'art.  1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il cui ultimo periodo
 era stato dichiarato costituzionalmente  illegittimo  dalla  sentenza
 della Corte costituzionale n. 422 del 1995.
   Pertanto,   il   quesito  referendario  in  detta  parte  e'  stato
 dichiarato conforme a legge nella seguente riformulazione:
     "art.  4,  comma  2,  n.  1),  limitatamente  alle  parole   "per
 l'elezione  del  candidato  nel  collegio  uninominale"  nonche' alle
 parole "comma 1"; e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini
 dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su
 una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco  dei  candidati
 di  ciascuna  lista.    Il numero dei candidati di ciascuna lista non
 puo' essere superiore ad un terzo dei  seggi  attribuiti  in  ragione
 proporzionale  alla  circoscrizione  con  arrotondamento  alla unita'
 superiore".
   In sostanza e' stata eliminata  dal  quesito  l'espressione  finale
 dell'art. 4, comma 2, numero 2 "le liste recanti piu' di un nome sono
 formate  da  candidati  e candidate in ordine alternativo", in quanto
 gia'  espunta  dall'ordinamento  a  seguito  della  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  con  sentenza di questa Corte n.  422
 del 1995.
   5. - In data 15  gennaio  1999  e'  stata  depositata  una  memoria
 aggiuntiva, in cui i promotori ribadiscono la loro opinione in merito
 all'autoapplicativita'  della  normativa di risulta ed alla chiarezza
 ed  omogeneita'   dell'operazione   abrogativa,   soffermandosi,   in
 particolare, sui seguenti punti:
     la  questione  delle  due  urne di cui all'art. 30, numero 7, del
 d.P.R. n. 361 del 1957.  Assumono i promotori che il venire meno  del
 voto  di  lista  e  della  connessa  scheda elettorale non sarebbe in
 contraddizione con la persistente previsione delle due urne  e  delle
 due  cassette,  in quanto queste sarebbero state introdotte (rectius:
 mantenute) nella legge attualmente in vigore non  in  relazione  alle
 due  differenti  schede, ma al solo scopo di accelerare le operazioni
 elettorali.  La c.d. "cosmesi normativa" del  testo.    Relativamente
 all'art. 81 del d.P.R. n. 361 del 1957, precisano che la menzione nel
 quesito referendario dei commi 2 e 4 del predetto art. 81 va riferita
 ai commi 3 e 5 della medesima disposizione, in virtu' del venir meno,
 nel  testo  originario,  per effetto della legge n. 277 del 1993, del
 comma 2.  L'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum  presso
 la  Corte  di  cassazione  in data 14 gennaio 1999.  Nella memoria si
 segnala che l'ordinanza ha espunto dal quesito referendario  l'ultimo
 periodo  dell'art.  4, comma 2, numero 2, del d.P.R. n. 361 del 1957,
 dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 422  del
 1995.    I  contrassegni  delle  candidature.    Nella  vigente legge
 elettorale  della  Camera   esiste   una   diversa   disciplina   dei
 contrassegni  delle liste e di quelli dei candidati.  Il quesito, nel
 chiedere l'abrogazione delle liste per l'assegnazione  dei  seggi  in
 ragione  proporzionale, non colpisce anche il contrassegno con cui il
 candidato intende presentarsi.    Il  ricorso  alle  "migliori  cifre
 individuali".    Secondo  i  presentatori,  il dibattito sviluppatosi
 sulla copertura della quota del 25% dei seggi  mediante  il  recupero
 dei  candidati  che  abbiano ottenuto le "migliori cifre individuali"
 dimostrerebbe come sia ormai acquisito il  carattere  autoapplicativo
 del  referendum  di  cui  si  tratta.   La surroga.   Premesso che il
 problema delle modalita' di surroga  dei  deputati  e'  questione  di
 merito,  nella  memoria,  si fa, peraltro, presente che gli eventuali
 difetti del meccanismo  di  surroga,  essendo  la  stessa  successiva
 all'elezione,  non  impediscono la costante operativita' dell'organo,
 ma, se mai, hanno carattere di  inconvenienti,  che  potrebbero,  ove
 necessario, essere corretti dal legislatore.
   6.  - Nella camera di consiglio del 18 gennaio 1999 i rappresentati
 dei  presentatori  intervenuti  hanno  illustrato  ulteriormente   le
 ragioni dell'ammissibilita' della richiesta di referendum.
                         Considerato in diritto
   1.   -   La   richiesta   di   referendum   abrogativo,  sulla  cui
 ammissibilita' questa Corte  e'  chiamata  a  pronunciarsi,  riguarda
 alcuni  articoli  e  parti  di articoli (indicati sia in epigrafe sia
 nella esposizione in fatto della presente  sentenza)  del  d.P.R.  30
 marzo  1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti
 norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo risultante
 dalle  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   apportate,   in
 particolare,  dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione
 della  Camera  dei  deputati)  e  dal decreto legislativo 20 dicembre
 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti  norme
 per  l'elezione  della Camera dei deputati, approvato con decreto del
 Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).
   Al  referendum  e'  stata  data  dall'ordinanza  1  dicembre   1998
 dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
 la  seguente  denominazione:  "Elezione  della  Camera  dei deputati:
 abolizione  del  voto  di  lista  per   l'attribuzione   con   metodo
 proporzionale del 25% dei seggi".
   2. - L'obiettivo unitario del quesito e' incentrato sull'abolizione
 completa  dell'attuale  sistema  delle  liste e del voto di lista per
 l'attribuzione del 25% dei seggi con  metodo  proporzionale,  sistema
 prescelto  dal  legislatore nella sua discrezionalita', tra i plurimi
 meccanismi  possibili,  per  temperare   il   sistema   maggioritario
 semplice, che regola l'assegnazione del restante 75% dei seggi.  Tale
 abolizione,  con la conseguente eliminazione della scheda per il voto
 di lista, al momento distinta da quella relativa  alla  elezione  del
 candidato  in  ciascun  collegio  uninominale maggioritario (immutata
 nella prospettiva referendaria),  e'  completata  dalla  soppressione
 conseguenziale dei riferimenti alle liste e al voto di lista, attuata
 con il metodo dei ritagli.
   La  copertura  del  25%  dei seggi, attualmente regolata dal metodo
 proporzionale collegato al voto di lista circoscrizionale, avverrebbe
 mediante  una  sorta  di  ripescaggio  dei  candidati   non   eletti,
 presentatisi   nei  collegi  uninominali  della  circoscrizione,  che
 abbiano conseguito i migliori risultati. La graduatoria di  candidati
 e  di  cifre  individuali (art. 77, n. 3, del d.P.R. n. 361 del 1957,
 non  investito  dall'abrogazione  referendaria)  si   forma   secondo
 l'ordine  percentuale  del  maggior  numero  di  voti  conseguiti, in
 rapporto agli elettori votanti nel singolo collegio uninominale (voti
 validi candidato x 100 div
  votanti collegio uninominale).
   3. - Ai fini  dell'ammissibilita'  della  richiesta  di  referendum
 abrogativo   in   esame   e'  sufficiente  il  richiamo  ai  principi
 individuati piu' volte dalla Corte, dai quali non  vi  e'  motivo  di
 discostarsi,  relativi  ai  requisiti  della  matrice unitaria, della
 univocita' e della omogeneita' dei quesiti referendari  (sentenze  n.
 26  del 1997; n. 47 del 1991 e n. 16 del 1978) e alle caratteristiche
 proprie della materia elettorale (sentenza n. 429 del 1995; v.  anche
 sentenza   n.     107  del  1996),  con  riferimento  in  particolare
 all'esigenza di poter disporre,  in  ogni  tempo,  di  una  normativa
 operante  (sentenza  n. 26 del 1997; n. 32 del 1993; n. 47 del 1991 e
 n. 29 del 1987).
   4. - Nel quesito referendario all'esame  della  Corte  non  ricorre
 alcuno  dei limiti preclusivi del ricorso al referendum espressamente
 previsti (in maniera puntuale in  quanto  rispondenti  a  particolari
 scelte  di  politica  istituzionale) dall'art. 75 della Costituzione.
 Ne'  si  ravvisano  altre  ipotesi  implicite  di   inammissibilita',
 inerenti  alle  caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto
 del  referendum  abrogativo,   dipendenti   da   valori   di   ordine
 costituzionale  e riferibili alle strutture o ai temi delle richieste
 referendarie (v. in particolare sentenza n. 16 del 1978).
   Il  quesito non contiene domande eterogenee, carenti di una matrice
 razionalmente unitaria, non riconducibili alla  logica  dell'art.  75
 della  Costituzione;  e  si riferisce ad atti legislativi dello Stato
 con forza di legge ordinaria, non aventi contenuto costituzionalmente
 vincolato (sentenza n. 16 del 1978).
   Esso,  inoltre,  non  puo'  ritenersi  privo  del  carattere  della
 univocita'.
   Il  nucleo  essenziale del quesito - come enunciato in precedenza -
 consiste nell'abrogazione degli articoli o delle  parti  di  articoli
 relativi alle liste, al voto di lista e alla ripartizione del 25% dei
 seggi   con   metodo   proporzionale,  rappresentando  il  resto  una
 operazione  di  cosmesi  normativa  per  ripulire   il   testo,   con
 abrogazione  completa  di  talune disposizioni ovvero con una tecnica
 c.d. di ritaglio (v.  sul punto sentenza n. 26 del 1997).  In realta'
 il quesito e' formulato in modo  da  poter  realizzare  l'abrogazione
 parziale  della  legge  elettorale  nei sensi suindicati ed insieme a
 fare si' che la  normativa  residua,  cioe'  quella  risultante  dopo
 l'eventuale  abrogazione, sia immediatamente applicabile, consentendo
 la rinnovazione in  qualsiasi  momento  dell'organo  rappresentativo,
 condizione  indispensabile  per  i  referendum  nella  materia  delle
 elezioni delle assemblee parlamentari (da ultimo, sentenza n. 26  del
 1997).
   A differenza della fattispecie referendaria presa in considerazione
 nella ipotesi immediatamente precedente (sentenza n. 26 del 1997), vi
 e'  una  piena  garanzia  di  immediata applicabilita' del sistema di
 risulta, in quanto  i  collegi  elettorali  uninominali  rimarrebbero
 immutati,  senza  nessuna  necessita'  di  ridefinizione  in ciascuna
 circoscrizione,  sia  nel   numero   sia   nel   conseguente   ambito
 territoriale.  Infatti,  permarrebbe  la  distinzione  tra il 75% dei
 seggi, a ciascuno dei quali corrisponde un collegio uninominale, e il
 restante 25% dei seggi, privi di tale  corrispondenza,  e  attribuiti
 (in  base  alla  cifra  elettorale  individuale,  quale  risultato di
 operazione matematica di  rapporto  percentuale  tra  voti  validi  e
 votanti  nel  collegio uninominale: art.  77, comma 1, n. 3 e n. 4, e
 art. 78) ai candidati, con migliore risultato, non eletti nei collegi
 uninominali. In tal modo  risulterebbe  un  sistema  di  elezione  di
 deputati  corrispondente  al  numero  fissato  in  Costituzione,  con
 possibilita'  di  rinnovazione  dell'organo  in  ogni  tempo.      La
 situazione  che si verrebbe a determinare in concreto con l'eventuale
 accoglimento  della  richiesta  referendaria  si  presenta,   quindi,
 corrispondente alle esigenze soprarichiamate.
   5.  -  Le anzidette considerazioni consentono altresi' di escludere
 che  il  referendum  in  esame   abbia   carattere   manipolativo   o
 surrettiziamente  propositivo.  Esso, infatti, abrogando parzialmente
 la disciplina stabilita dal legislatore, per cio'  che  attiene  alla
 ripartizione  del  25%  dei  seggi,  non  la sostituisce con un'altra
 disciplina assolutamente diversa ed estranea al  contesto  normativo,
 che  il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo ne'
 direttamente costruire (sentenza n. 36  del  1997),  ma  utilizza  un
 criterio  specificamente  esistente (sia pure residuale) e rimasto in
 via di normale applicazione nella specifica parte  di  risulta  della
 legge oggetto del referendum (art. 77, n. 3).
   In  definitiva,  caducati,  come effetto della proposta abrogazione
 referendaria, le liste, il voto di lista e la  ripartizione  del  25%
 dei  seggi  secondo  il  metodo  proporzionale  collegato  alle liste
 stesse,  rimarrebbe,  con  il  contenuto  prescrittivo  proprio,   il
 criterio  per l'attribuzione dei seggi in base alla cifra individuale
 di ogni candidato, criterio che continuerebbe ad  applicarsi  con  le
 modalita' consentite dal sistema residuo.