IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva formulata nell'udienza in camera di consiglio del 13 novembre 1998; Esaminato l'appello nell'interesse di Corleto Antonio avverso l'ordinanza emessa in data 10 ottobre 1998 dal Tribunale di Parma; O s s e r v a Corleto Antonio, imputato dei delitti di cui all'art. 628 primo e terzo comma ed altro, e' stato arrestato in data 29 settembre 1998 in esecuzione di ordinanza custodiale carceraria del 19 dicembre 1997, successivamente quindi al decreto n. 993/1997 in data 7 luglio 1998 con il quale il g.i.p. presso il Tribunale di Parma aveva disposto il rinvio a giudizio del predetto Corleto, e alla trasmissione degli atti al tribunale di Parma quale giudice del dibattimento. In data 10 ottobre 1998 il Tribunale di Parma ha respinto l'istanza difensiva volta ad ottenere la revoca della misura per avere la stessa perso efficacia, non essendo stato il Corleto sottoposto ad interrogatorio nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura ai sensi dell' art. 294 primo comma e 302 c.p.p. . Avverso detto provvedimento ha proposto appello la difesa. Non v'e' dubbio che il caso in esame non rientra nella previsione della sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale che ha eliminato dall'art. 302 c.p.p. l'inciso "disposta nel corso delle indagini preliminari" e ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 294 primo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre i cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia. Ne consegue che nel caso come quello in esame in cui l'imputato viene tratto in arresto dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, non e' previsto l'obbligo di procedere all'interrogatorio la cui inosservanza e' sanzionata dalla perdita di efficacia della misura. Ritiene il tribunale pero' che le ragioni di contrasto della norma in questione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione poste in evidenza dalla stessa Corte con sentenza n. 77/1997, valgono anche per la fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. Nella predetta sentenza si sottolineava come l'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. ha la funzione di assicurare, attraverso il contatto tra l'imputato e il giudice nel piu' breve tempo possibile, l'acquisizione di ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione e la permanenza di una misura cautelare. In questa prospettiva tale verifica viene condotta anche con riferimento alle esigenze cautelari "... che proprio in forza della dichiarazione dell'imputato, potrebbero assumere una piu' limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in liberta' ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa". L'interrogatorio e' quindi lo strumento di difesa piu' rapidamente ed efficacemente spendibile dalla difesa avverso la disposta cautela. Per questo motivo nessun rilievo possono avere, per escludere la necessita' di quell'interrogatorio, la possibilita' che l'imputato ha di conoscere gli atti processuali o la previsione di interrogatori aventi altri fini e il potere attribuito al detenuto di ottenere l'apertura di procedimenti incidentali de libertate. La situazione non cambia nella fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. Nella fase degli atti preliminari al dibattimento come in quella degli atti introduttivi non e' previsto alcun tipo di interrogatorio od esame dell'imputato. Nella fase successiva dell'istruzione dibattimentale sono previste le dichiarazioni spontanee (art. 494) o l'esame (503) che pero' vertono sui fatti oggetto dell'imputazione e non gia' sui presupposti della misura cautelare in corso di applicazione. (In tali termini ordinanza Corte di Cassazione, Napoli 10 dicembre 1997). La limitazione dell'obbligo dell'interrogatorio al solo periodo delle indagini preliminari con esclusione dunque del periodo successivo alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, con la conseguente inapplicabilita' dell'art. 302 c.p.p. all'imputato che venga arrestato in tale fase appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Quanto all'art. 3, si verifica una disparita' di trattamento in quanto l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia viene condizionato da una evenienza procedimentale neutra rispetto alla necessita' di assicurare la piu' tempestiva presa di contatto fra imputato e giudice a fini difensivi, qual e' quella della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. Quanto all'art. 24 della Costituzione, l'esclusione in tale fase dell'interrogatorio di garanzia priva l'imputato dello strumento di difesa avente ad oggetto soltanto la cautela disposta. In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, possono essere richiamate qui tutte le considerazioni gia' svolte nella sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale, nonche' quelle esposte con l'ordinanza Corte Assise Napoli 10 dicembre 1997. Quanto alla rilevanza e' evidente che il tribunale del riesame deve decidere sull'appello proposto dal Corleto, applicando la norma della quale si denuncia l'illegittimita' costituzionale.