IL TRIBUNALE
   Sciogliendo  la  riserva  formulata  nell'udienza  in   camera   di
 consiglio del 13 novembre 1998;
   Esaminato  l'appello  nell'interesse  di  Corleto  Antonio  avverso
 l'ordinanza emessa in data 10 ottobre 1998 dal Tribunale di Parma;
                             O s s e r v a
   Corleto Antonio, imputato dei delitti di cui all'art. 628  primo  e
 terzo comma ed altro, e' stato arrestato in data 29 settembre 1998 in
 esecuzione  di  ordinanza custodiale carceraria del 19 dicembre 1997,
 successivamente quindi al decreto n. 993/1997 in data 7  luglio  1998
 con il quale il g.i.p. presso il Tribunale di Parma aveva disposto il
 rinvio  a  giudizio  del  predetto Corleto, e alla trasmissione degli
 atti al tribunale di Parma quale giudice del dibattimento.
   In data 10 ottobre 1998 il Tribunale di Parma ha respinto l'istanza
 difensiva volta ad ottenere la  revoca  della  misura  per  avere  la
 stessa  perso  efficacia,  non essendo stato il Corleto sottoposto ad
 interrogatorio nel termine di  cinque  giorni  dall'esecuzione  della
 misura  ai  sensi  dell'  art. 294 primo comma e 302 c.p.p. . Avverso
 detto provvedimento ha proposto appello la difesa.
   Non v'e' dubbio che il caso in esame non rientra  nella  previsione
 della sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale che ha eliminato
 dall'art.  302  c.p.p.  l'inciso  "disposta  nel corso delle indagini
 preliminari"  e   ha   dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art.   294 primo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che
 fino alla trasmissione degli atti al  giudice  del  dibattimento,  il
 giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia
 cautelare  in  carcere  immediatamente  e comunque non oltre i cinque
 giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia.
   Ne consegue che nel caso come quello in  esame  in  cui  l'imputato
 viene  tratto  in  arresto dopo la trasmissione degli atti al giudice
 del  dibattimento,   non   e'   previsto   l'obbligo   di   procedere
 all'interrogatorio la cui inosservanza e' sanzionata dalla perdita di
 efficacia della misura.
   Ritiene  il tribunale pero' che le ragioni di contrasto della norma
 in questione con gli  artt.  3  e  24  della  Costituzione  poste  in
 evidenza  dalla  stessa  Corte con sentenza n. 77/1997, valgono anche
 per la fase successiva alla trasmissione degli atti  al  giudice  del
 dibattimento.
   Nella  predetta  sentenza  si sottolineava come l'interrogatorio di
 cui all'art. 294 c.p.p. ha la funzione di assicurare,  attraverso  il
 contatto  tra l'imputato e il giudice nel piu' breve tempo possibile,
 l'acquisizione  di  ogni  elemento  utile  per  la   verifica   della
 sussistenza dei presupposti per l'applicazione e la permanenza di una
 misura cautelare.
   In  questa  prospettiva  tale  verifica  viene  condotta  anche con
 riferimento alle esigenze cautelari "... che proprio in  forza  della
 dichiarazione  dell'imputato,  potrebbero  assumere una piu' limitata
 valenza fino a determinare  il  giudice  a  rimettere  l'imputato  in
 liberta'  ovvero  ad  applicare  nei  suoi  confronti una misura meno
 gravosa".
   L'interrogatorio e' quindi lo strumento di difesa piu'  rapidamente
 ed efficacemente spendibile dalla difesa avverso la disposta cautela.
   Per  questo  motivo  nessun rilievo possono avere, per escludere la
 necessita' di quell'interrogatorio, la possibilita' che l'imputato ha
 di conoscere gli atti processuali o la  previsione  di  interrogatori
 aventi  altri  fini  e  il  potere attribuito al detenuto di ottenere
 l'apertura di procedimenti incidentali de libertate.
   La situazione non cambia nella fase  successiva  alla  trasmissione
 degli atti al giudice del dibattimento.
   Nella  fase  degli  atti preliminari al dibattimento come in quella
 degli atti introduttivi non e' previsto alcun tipo di  interrogatorio
 od esame dell'imputato.
   Nella  fase successiva dell'istruzione dibattimentale sono previste
 le dichiarazioni spontanee (art.  494)  o  l'esame  (503)  che  pero'
 vertono sui fatti oggetto dell'imputazione e non gia' sui presupposti
 della  misura  cautelare  in  corso di applicazione. (In tali termini
 ordinanza Corte di Cassazione, Napoli 10 dicembre 1997).
   La limitazione dell'obbligo  dell'interrogatorio  al  solo  periodo
 delle   indagini   preliminari  con  esclusione  dunque  del  periodo
 successivo alla trasmissione degli atti al giudice del  dibattimento,
 con la conseguente inapplicabilita' dell'art. 302 c.p.p. all'imputato
 che  venga arrestato in tale fase appare in contrasto con gli artt. 3
 e 24 della Costituzione.
   Quanto all'art. 3, si verifica una  disparita'  di  trattamento  in
 quanto  l'obbligo  dell'interrogatorio di garanzia viene condizionato
 da una evenienza procedimentale neutra rispetto  alla  necessita'  di
 assicurare  la  piu'  tempestiva  presa  di  contatto  fra imputato e
 giudice a fini difensivi, qual e'  quella  della  trasmissione  degli
 atti al giudice del dibattimento.
   Quanto  all'art.  24  della Costituzione, l'esclusione in tale fase
 dell'interrogatorio di garanzia priva l'imputato dello  strumento  di
 difesa avente ad oggetto soltanto la cautela disposta.
   In  ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, possono
 essere richiamate qui  tutte  le  considerazioni  gia'  svolte  nella
 sentenza  n.  77/1997  della  Corte  costituzionale,  nonche'  quelle
 esposte con l'ordinanza Corte Assise Napoli 10 dicembre 1997.
   Quanto alla rilevanza e' evidente che il tribunale del riesame deve
 decidere sull'appello proposto dal Corleto, applicando la norma della
 quale si denuncia l'illegittimita' costituzionale.