LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso proposto da Di
 Natale Donato, nato il 25 giugno 1997 a Barletta,  avverso  decisione
 della  commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a
 carico di ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria,  in  data  29
 settembre/10 novembre 1997;
   Udita in camera di consiglio la relazione del dr. Mario Rotella;
   Lette  le  conclusioni  del p.m., con le quali solleva questione di
 legittimita' costituzionale  degli  artt.  16,  17  e  18  d.lgs.  n.
 271/1989, in relazione all'art. 102, secondo comma, Costituzione;
   Ritenuto che:
   1.  -  Il  29  dicembre 1997, la commissione di secondo grado per i
 procedimenti disciplinari a carido di ufficiali ed agenti di  polizia
 giudiziaria  ha  dichiarato  manifestamente  infondata  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  (il  fatto  addebitatogli  e'  bensi'
 sanzionato  anche  da norme del corpo di appartenenza, per il diversi
 interesse da esse tutelato, rispetto a quello relativo alla  funzione
 di   p.g.)   e  rigettato  il  ricorso  avverso  la  decisione  della
 commissione disciplinare che, in data 18 dicembre  1996  (14  gennaio
 1997)  gli  ha inflitto la sanzione della sospensione dall'impiego di
 un mese, ritenendolo colpevole della violazione disciplinare  di  cui
 all'art.  16, primo comma, d.lgs n. 271 per avere, nella sua qualita'
 di u.p.g.:
     a) asserito il falso,  per  futili  motivi,  ai  suoi  superiori,
 affermando  in  particolare  di  aver  vinto  un concorso per uditore
 giudiziario;
     b) indotto il capo dell'ufficio  a  richiedere  la  pubblicazione
 della  vacanza  alla procura generale, con nota n. 240/1995 ris. pos.
 1.1 del 22 febbraio 1995, avente per oggetto:  "Sez.  di  P.G.  della
 Guardia  di  finanza  -  Dimissioni  dal  Corpo del m.llo ord. Donato
 Dinatale - Richiesta di sostituzione;
 in tal modo dimostrando leggerezza, mancanza di serieta'  e  slealta'
 nei  confronti  dei  superiori  e  colleghi.  Accertato in Roma il 22
 febbraio 1995.
   Con il ricorso per lui proposto si deduce: violazione dell'art.  16
 d.lgs. n. 271/1989 (norme di  attuazione  c.p.p.  1988)  e  art.  530
 stesso  codice  (perche'  il  fatto  non rientra nell'ambito dei casi
 tassativamente previsti dalla norma); subordinatamente illegittimita'
 costituzionale dell'art. 16 citato, per contrasto con artt.  3  e  97
 Cost.  (in quanto la norma violerebbe il principio de ne bis in idem,
 e dunque di eguaglianza,  essendogli  gia'  stata  inflitta  sanzione
 disciplinare dal corpo di appartenenza).
   Il  p.m.,  nelle  sue  conclusioni scritte, ha chiesto che la corte
 dichiari non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  16, 17 e 18 del decreto n. 271/1989, in
 relazione all'art. 102, secondo comma della Costituzione (che pone il
 divieto di  istituire  giudici  speciali,  tale  essendo  l'organismo
 istituito  con  il  decreto menzionato), con conseguente trasmissione
 degli atti alla  Corte  costituzionale  e  sospensione  del  presente
 giudizio.
   2.  -  La questione sollevata dal p.m. e' stata gia' dichiarata non
 manifestamente infondata, su conforme parere dello stesso magistrato,
 da questa corte (sez. VI) con ordinanza in data 24 settembre 1997, su
 ricorso proposto da Siciliano Angelo (n. 877, Gazzetta Ufficiale -  1
 serie speciale, n. 53 del 31 dicembre 1997).
   In  sintesi  l'ordinanza  rileva che il microsistema introdotto con
 gli artt. 16 ss. del d.lgs. n. 271/1989  ha  natura  giurisdizionale,
 data  la  ricorribilita'  per  cassazione  della decisione di secondo
 grado,  ed  afferisce  ad  una  specifica  e  limitata  tipologia  di
 violazioni disciplinari.
   Tale  giurisdizione  e'  di natura speciale, perche' ha per oggetto
 controversie  determinate,  tra   o   nei   confronti   di   soggetti
 determinati.
   Ne'  la  disciplina  introdotta dal decreto puo' ritenersi semplice
 revisione di quella dettata  dall'art.  229  c.p.p.  previgente,  che
 riservava al "procuratore generale presso la corte d'appello, sentito
 il  trasgressore,  l'applicazione  delle  sanzioni  disciplinari  nei
 confronti di ufficiali ed agenti di p.g. ... che violano disposizioni
 di legge  relative  all'esercizio  delle  loro  funzioni  ovvero  che
 ricusano   o  ritardano  l'esecuzione  di  un  ordine  dell'autorita'
 giudiziaria o lo  eseguono  soltanto  in  parte  o  negligentemente".
 Difatti la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione fa
 salvi  gli  organi  speciali  di  giurisdizione  esistenti,  anche se
 revisionati ma, nella  specie,  si  ravvisano  diversita'  di  natura
 sostanziale.  Esse  concernono sia gli organi investiti del potere di
 infliggere sanzioni, che il relativo procedimento  disciplinare  che,
 peraltro,  non  contemplava  ne' un secondo grado di giudizio, ne' il
 ricorso per cassazione  per  violazione  di  legge,  che  l'art.  111
 prevede,   in   via   generale,  contro  i  provvedimenti  di  organi
 giurisdizionali ordinari o speciali.
   Queste argomentazioni  si  condividono  onde  e'  ritenuta  la  non
 maniefesta  infondatezza  della  questione,  la  cui  risoluzione  e'
 pregiudiziale per la definizione del giudizio in corso.