LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Di Natale Donato, nato il 25 giugno 1997 a Barletta, avverso decisione della commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in data 29 settembre/10 novembre 1997; Udita in camera di consiglio la relazione del dr. Mario Rotella; Lette le conclusioni del p.m., con le quali solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 d.lgs. n. 271/1989, in relazione all'art. 102, secondo comma, Costituzione; Ritenuto che: 1. - Il 29 dicembre 1997, la commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carido di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ha dichiarato manifestamente infondata questione di illegittimita' costituzionale (il fatto addebitatogli e' bensi' sanzionato anche da norme del corpo di appartenenza, per il diversi interesse da esse tutelato, rispetto a quello relativo alla funzione di p.g.) e rigettato il ricorso avverso la decisione della commissione disciplinare che, in data 18 dicembre 1996 (14 gennaio 1997) gli ha inflitto la sanzione della sospensione dall'impiego di un mese, ritenendolo colpevole della violazione disciplinare di cui all'art. 16, primo comma, d.lgs n. 271 per avere, nella sua qualita' di u.p.g.: a) asserito il falso, per futili motivi, ai suoi superiori, affermando in particolare di aver vinto un concorso per uditore giudiziario; b) indotto il capo dell'ufficio a richiedere la pubblicazione della vacanza alla procura generale, con nota n. 240/1995 ris. pos. 1.1 del 22 febbraio 1995, avente per oggetto: "Sez. di P.G. della Guardia di finanza - Dimissioni dal Corpo del m.llo ord. Donato Dinatale - Richiesta di sostituzione; in tal modo dimostrando leggerezza, mancanza di serieta' e slealta' nei confronti dei superiori e colleghi. Accertato in Roma il 22 febbraio 1995. Con il ricorso per lui proposto si deduce: violazione dell'art. 16 d.lgs. n. 271/1989 (norme di attuazione c.p.p. 1988) e art. 530 stesso codice (perche' il fatto non rientra nell'ambito dei casi tassativamente previsti dalla norma); subordinatamente illegittimita' costituzionale dell'art. 16 citato, per contrasto con artt. 3 e 97 Cost. (in quanto la norma violerebbe il principio de ne bis in idem, e dunque di eguaglianza, essendogli gia' stata inflitta sanzione disciplinare dal corpo di appartenenza). Il p.m., nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto che la corte dichiari non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 del decreto n. 271/1989, in relazione all'art. 102, secondo comma della Costituzione (che pone il divieto di istituire giudici speciali, tale essendo l'organismo istituito con il decreto menzionato), con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospensione del presente giudizio. 2. - La questione sollevata dal p.m. e' stata gia' dichiarata non manifestamente infondata, su conforme parere dello stesso magistrato, da questa corte (sez. VI) con ordinanza in data 24 settembre 1997, su ricorso proposto da Siciliano Angelo (n. 877, Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale, n. 53 del 31 dicembre 1997). In sintesi l'ordinanza rileva che il microsistema introdotto con gli artt. 16 ss. del d.lgs. n. 271/1989 ha natura giurisdizionale, data la ricorribilita' per cassazione della decisione di secondo grado, ed afferisce ad una specifica e limitata tipologia di violazioni disciplinari. Tale giurisdizione e' di natura speciale, perche' ha per oggetto controversie determinate, tra o nei confronti di soggetti determinati. Ne' la disciplina introdotta dal decreto puo' ritenersi semplice revisione di quella dettata dall'art. 229 c.p.p. previgente, che riservava al "procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore, l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti di ufficiali ed agenti di p.g. ... che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente". Difatti la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione fa salvi gli organi speciali di giurisdizione esistenti, anche se revisionati ma, nella specie, si ravvisano diversita' di natura sostanziale. Esse concernono sia gli organi investiti del potere di infliggere sanzioni, che il relativo procedimento disciplinare che, peraltro, non contemplava ne' un secondo grado di giudizio, ne' il ricorso per cassazione per violazione di legge, che l'art. 111 prevede, in via generale, contro i provvedimenti di organi giurisdizionali ordinari o speciali. Queste argomentazioni si condividono onde e' ritenuta la non maniefesta infondatezza della questione, la cui risoluzione e' pregiudiziale per la definizione del giudizio in corso.