ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge
 della  Regione  Abruzzo  22  febbraio  1997, n. 16 (Istituzione della
 riserva naturale guidata "Gole del Sagittario") e degli artt. 4,  11,
 comma  18,  e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n.
 38 (Legge quadro  sulle  aree  protette  della  Regione  Abruzzo  per
 l'Appennino  Parco  d'Europa),  promosso  con  ordinanza emessa il 15
 dicembre 1997 dal Commissario regionale per  il  riordinamento  degli
 usi  civici in Abruzzo nel procedimento civile vertente tra il comune
 di Anversa degli Abruzzi e l'Amministrazione separata dei beni civici
 della frazione di Castrovalva  ed  altra,  iscritta  al  n.  217  del
 registro  ordinanze  1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Visto l'atto di costituzione del comune di Anversa degli Abruzzi;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 ottobre 1998 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso  su  ricorso  della
 Amministrazione  separata  dei  beni  di uso civico della frazione di
 Castrovalva del comune di Anversa degli Abruzzi, con il quale si  era
 chiesto  di  accertare  la  "legittimita'"  di  un  disegno  di legge
 regionale (poi divenuto legge della Regione Abruzzo n. 16  del  1997)
 istitutivo  della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario", nel
 cui perimetro sarebbero ricompresi beni di uso civico, il Commissario
 regionale per  il  riordinamento  degli  usi  civici  in  Abruzzo  ha
 sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della
 legge della Regione Abruzzo 22  febbraio  1997,  n.  16  (Istituzione
 della  riserva  naturale guidata "Gole del Sagittario") e degli artt.
 4, 11, comma 18, e 21 della legge della  Regione  Abruzzo  21  giugno
 1996,  n.  38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo
 per l'Appennino Parco d'Europa), per contrasto con gli artt. 2, 3, 4,
 5, 35, 44, 46 e 117 della Costituzione e in relazione agli artt.   1,
 lettera  a),  3  e  9  della  legge  31  gennaio  1994,  n. 97 (Nuove
 disposizioni per le zone montane) e 22, lettere c) ed e), della legge
 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
     che il  rimettente,  nell'affermare  preliminarmente  la  propria
 giurisdizione,  precisa  che  la  ricorrente Amministrazione separata
 "non si duole dell'avvenuta istituzione della  riserva  naturale  ...
 ne'  delle  gravi limitazioni ... che essa comporta all'esercizio dei
 diritti  di  usi  civici  ...  bensi'  del  fatto  che,  pur  essendo
 proprietaria  a  titolo collettivo della maggior parte del territorio
 di natura demaniale civica incluso nel suo perimetro (70%), sia stata
 esclusa da ogni potere gestionale e, quindi,  decisionale  attribuito
 ...  esclusivamente  al  comune ... che e' invece proprietario ... di
 appena il 30% del residuo territorio demaniale civico";
     che nel ricorso introduttivo del giudizio  a  quo  la  ricorrente
 Amministrazione  separata  riferiva:  a)  che  si erano interrotte le
 trattative in corso con il comune di Anversa degli  Abruzzi  tendenti
 alla stipula di una convenzione con il comune medesimo e con il World
 Wildlife   Fund  (WWF)  per  la  gestione  della  istituenda  riserva
 naturale, nel territorio della quale insistevano anche terreni di uso
 civico; b) che  il  comune  era  stato  diffidato  dall'intraprendere
 qualsiasi  attivita'  sui  terreni  in  questione, se non previamente
 concordata; c) che, avendo la Giunta della Regione  Abruzzo  proposto
 al Consiglio regionale l'approvazione del disegno di legge istitutivo
 della detta riserva, l'Amministrazione separata aveva conclusivamente
 chiesto  al  Commissario  di  stabilire "se fosse legittimo o meno il
 suindicato disegno di legge";
     che,  ad  avviso  del  rimettente,  i  diritti  di   uso   civico
 riconosciuti  in  capo  ai  "naturali"  di  Castrovalva fino dal 1936
 sarebbero vanificati dall'art. 3  della  legge  regionale  per  prima
 denunciata  (n.  16 del 1997) che affida la gestione della riserva al
 comune di Anversa degli Abruzzi, il quale puo' avvalersi di  soggetti
 (associazioni  ambientalistiche,  consulenti,  societa' cooperative o
 istituti particolarmente qualificati, quali il Corpo forestale  dello
 Stato,  l'Universita',  l'Istituto zooprofilattico per l'Abruzzo e il
 Molise "G. Caporale"), tra cui  non  risulta  inclusa  la  ricorrente
 Amministrazione  separata,  privata  cosi'  del potere di "tutelare i
 suoi  naturali  che  resterebbero sottoposti unicamente ai voleri del
 comune capoluogo" e "espropriata del  potere  di  disposizione  degli
 anzidetti fondi demaniali civici";
     che,  inoltre,  la  legge  regionale  quadro sulle aree protette,
 anch'essa denunciata, pur riconoscendo (art. 8 della legge  regionale
 n.  38  del 1996) i valori e il rispetto delle forme di utilizzazione
 collettiva  delle   montagne,   avrebbe   del   tutto   ignorato   le
 amministrazioni  separate  frazionali  di  cui  alla legge n. 278 del
 1957, molto numerose nel territorio  montano  abruzzese,  quali  enti
 legittimati  a richiedere l'istituzione di parchi o riserve regionali
 (art. 4), a costituire la comunita' del parco (art.  11),  a  gestire
 riserve naturali e regionali o a convenzionarsi con esse (art. 21);
     che  tutto  cio'  sarebbe  in primo luogo contrario, oltreche' al
 criterio  della  ragionevolezza  (art.  3  della  Costituzione),   ai
 principi  generali  desumibili dalla legislazione nazionale (art. 117
 della Costituzione), quali, ai sensi della legge n. 97 del  1994,  la
 salvaguardia  e  la  valorizzazione  delle  zone  montane  da attuare
 mediante forme di tutela e di promozione di  risorse  ambientali  che
 tengano  conto  delle  insopprimibili  esigenze  di vita civile delle
 popolazioni residenti (art. 1, lettera a) al  fine  di  garantire  la
 partecipazione  alla  gestione  comune dei rappresentanti liberamente
 scelti  dalle   famiglie   originarie   stabilmente   stanziate   sul
 territorio,  ovvero,  ai sensi dell'art.   22, lettere c) ed e) della
 legge n. 394 del 1991,  l'indispensabile  partecipazione  degli  enti
 interessati  alla  gestione  delle aree protette e la possibilita' di
 affidare la  stessa  alle  "comunioni  familiari  associate"  qualora
 l'area  protetta  sia  in  tutto  o  in  parte  compresa  tra  i beni
 costituenti patrimonio delle comunita' medesime;
     che tali principi non sarebbero rispettati poiche' sarebbe  stato
 ignorato  il ruolo essenziale demandato alle amministrazioni separate
 di uso civico, "la cui presenza materiale sul posto  e'  la  migliore
 garanzia  della  protezione  dell'ambiente  e della tutela dei demani
 civici  che   ...   hanno   ormai   assunto   valore   ambientale   e
 paesaggistico";
     che  sarebbe  stata inoltre consentita la creazione della riserva
 de  qua,  inaudita  altera  parte,  in  spregio  del  principio   del
 contraddittorio   con   l'Amministrazione  separata,  riconosciuto  a
 salvaguardia del diritto di difesa di ogni soggetto  (art.  24  della
 Costituzione)  ma,  nella  specie,  disatteso nonostante la contraria
 volonta'  dichiarata  dalla  Amministrazione  medesima,   omettendosi
 persino  la consultazione con le popolazioni interessate, che sarebbe
 stata  tanto  piu'  necessaria  considerato   il   palese   conflitto
 d'interessi  con  il  comune  (art.  75 del regolamento di esecuzione
 della legge n. 1766 del 1927, approvato con regio decreto 26 febbraio
 1928, n. 332; art. 78 cod. proc. civ.);
     che si e' costituito in giudizio, fuori  termine,  il  comune  di
 Anversa degli Abruzzi.
   Considerato    che   la   sollevata   questione   di   legittimita'
 costituzionale si presenta impropriamente come azione diretta  contro
 una  legge,  dal momento che l'eventuale pronunzia di accoglimento di
 questa Corte verrebbe a concretare di per se' la tutela richiesta  al
 rimettente  e  ad  esaurirla,  mentre  il carattere di incidentalita'
 presuppone necessariamente che il petitum del giudizio nel corso  del
 quale  viene  sollevata la questione non coincida con la proposizione
 della questione stessa;
     che,  difatti, nel caso in esame, non e' dato scorgere, una volta
 venute  meno  le  norme  censurate,  quale  provvedimento   ulteriore
 dovrebbe  essere emesso dal Commissario agli usi civici per rimuovere
 la denunciata turbativa a  danno  della  Amministrazione  ricorrente,
 essendosi nel giudizio principale richiesto soltanto di stabilire "se
 fosse legittimo ... il disegno di legge" regionale;
     che  pertanto  la  questione  di  legittimita'  costituzionale e'
 manifestamente inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.