ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della  legge
 24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
 ordinanza emessa il 17 febbraio 1998 dal pretore di Forli',  iscritta
 al  n.  354  del  registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 21,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  13  gennaio  1999  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che il pretore di Forli' ha sollevato, in riferimento agli
 artt.   3   e   27  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 60 della legge  24  novembre  1981,  n.  689
 (Modifiche   al   sistema   penale),   nella  parte  in  cui  prevede
 l'esclusione  della applicabilita' delle pene sostitutive di cui agli
 artt. 53  e  seguenti  della  stessa  legge  n.  689  del  1981  alle
 violazioni in materia urbanistica;
     che  a  tal  proposito il giudice rimettente rileva che se, da un
 lato, e' giustificato il rigore della normativa urbanistica in quanto
 volto a salvaguardare beni  di  rilevanza  costituzionale,  e  dunque
 l'applicazione  di  una  sanzione  penale  anche  nei casi di modesto
 rilievo, non altrettanto giustificata e ragionevole  appare  in  tali
 ipotesi  l'esclusione oggettiva e automatica della sostituzione della
 pena detentiva con misure meno afflittive;
     che trattando, pertanto, con lo  stesso  rigore  l'autore  di  un
 grave  illecito  urbanistico  e  quello che ha realizzato, come nella
 specie, una modesta violazione, la norma impugnata contrasterebbe  ad
 un  tempo  con  il  principio  di  uguaglianza  e  con quello sancito
 dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacche' la  finalita'
 delle   pene   sostitutive   e'   proprio   quella   di  favorire  la
 risocializzazione del reo;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso    dall'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia  dichiarata  "inammissibile  ed
 infondata"  per le considerazioni poste a fondamento di altri atti di
 intervento spiegati in relazione a consimili  questioni.
   Considerato che questa Corte ha in piu'  occasioni  avuto  modo  di
 scrutinare,  per  profili  tuttavia diversi da quelli ora dedotti, la
 legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del  1981
 nella parte in cui esclude l'applicabilita' delle pene sostitutive ai
 reati  previsti  dalla  legge  in  materia  edilizia  ed urbanistica,
 disattendendo  la  fondatezza  delle   relative   censure   (v.,   in
 particolare, la sentenza n. 145 del 1997 e le ordinanze nn. 157 e 257
 del 1997 e 153 del 1998);
     che  nella  specie  il  giudice a quo anziche' evocare un tertium
 comparationis sollecita una pronuncia integralmente caducatoria della
 previsione ostativa sul presupposto che  essa  non  consentirebbe  di
 graduarne  l'operativita'  in  funzione  del maggiore o minor rilievo
 della violazione urbanistica cui l'esclusione delle pene  sostitutive
 andrebbe riferita;
     che  a  tal  proposito  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  e'
 consolidata nell'affermare che appartiene alla  discrezionalita'  del
 legislatore,   esercitata   nei   limiti   della  ragionevolezza,  la
 configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni (v.,
 da ultimo, ordinanza n.  435  del  1998),  fra  le  quali  certamente
 rientrano  le  pene sostitutive introdotte e disciplinate dalla legge
 n. 689 del 1981; sicche', e come lo stesso rimettente non ha  mancato
 di  sottolineare, coniugandosi la normativa in materia urbanistica ed
 edilizia alla tutela di beni di risalto costituzionale,  l'esclusione
 delle  pene  sostitutive  in tale settore non puo' dirsi in se' ed in
 ogni caso priva di adeguata giustificazione;
     che pertanto spetta al legislatore introdurre adeguati correttivi
 che valgano a  rendere  piu'  flessibile  la  previsione  oggetto  di
 impugnativa,  nel  quadro  della  piu'  generale  riforma dell'intero
 sistema delle pene sostitutive, piu' volte auspicato da questa  Corte
 (v. sentenza n. 145 del 1997);
     che   di   conseguenza   la   questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.