ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 72 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale dei minorenni di Cagliari, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 e pervenuta alla Corte il 4 giugno 1998, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 59 della stessa legge ed all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nonche' in relazione agli artt. 10, 12, 13-ter del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, nella parte in cui tale norma - coordinata alle altre richiamate (non escludendo che si applichino anche agli imputati minorenni le "condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive" previste dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981) - consente che operi indifferenziatamente, nei riguardi di condannati minorenni e di quelli sottoposti a programma di protezione, l'automatismo della revoca della pena sostitutiva; che a parere del Tribunale rimettente la normativa impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'automatismo della conversione conseguente alla revoca della pena sostitutiva determina una irragionevole disparita', riservando ai minorenni ed ai collaboratori sottoposti a programma di protezione lo stesso trattamento sanzionatorio previsto, rispettivamente, per i maggiorenni e per la generalita' dei condannati; che di riflesso vulnerato risulterebbe l'art. 31 della Costituzione, in dipendenza della identita' di trattamento tra maggiorenni e minorenni, nonche' l'art. 27, terzo comma, della stessa Carta, in quanto l'automatismo della conversione vanificherebbe la funzione rieducativa assegnata alle sanzioni penali, comprese le pene sostitutive; che nel giudizio non si e' costituita la parte privata ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato che questa Corte, nel pronunciarsi su questione sollevata dal medesimo Tribunale, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive da esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni (v. sentenza n. 16 del 1998); che nella richiamata pronuncia si e' fra l'altro sottolineato come il rigido automatismo insito nella previsione censurata si ponesse in contrasto con il principio di protezione della gioventu', con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore e con il principio di ragionevolezza, considerato che l'assoluta parificazione tra adulti e minori e' in se' fattore idoneo a perturbare le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilita' di trattamento che devono caratterizzare la disciplina minorile; che avendo tale declaratoria di illegittimita' costituzionale attinto una previsione espressamente richiamata dalla norma oggetto della odierna impugnativa, ed avuto riguardo alla ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia, spetta al giudice a quo verificare se, a seguito della citata sentenza, l'art. 72 della legge n. 689 del 1981 sia tuttora operante ai fini e nei limiti della decisione che lo stesso giudice e' chiamato ad adottare; che pertanto va ordinata la restituzione degli atti perche' il rimettente stesso accerti se - con specifico riferimento al peculiare caso sottoposto al suo esame - la questione possa ritenersi ancora rilevante.