IL PRETORE
   Nella  causa  di  lavoro  r.g.  14236  promossa  da  Covi  Giovanna
 rappresentata  e  difesa  dall'avv.  S. Pantezzi, contro l'Ente poste
 italiane, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Mazza e D. Esposito.
   Rilevato  che  il  ricorrente,  assunto  con  contratto  a  termine
 dall'Ente  Poste  italiane,  chiede  l'accertamento  giudiziale della
 sussistenza di un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  per
 l'asserita illegittimita' dell'apposizione del termine;
   Rilevato   che  all'accoglimento  della  domanda  osta  il  dettato
 dell'art.  9 comma 21 del d.-l. 1 ottobre  1996,  n.  510,  conv.  in
 legge  n.  608 del 1996, per il quale "le assunzioni di personale con
 contratto a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste  italiane...
 non  possono  dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e
 decadono allo scadere del termine finale di ogni contratto";
   Ritenuto che la predetta disposizione appare collidere  con  l'art.
 3 Cost., laddove crea un irrazionale privilegio per un singolo datore
 di  lavoro,  il  quale beneficia di un regime di flessibilita' ignoto
 nella disciplina ordinaria  cui  e'  soggetta  la  generalita'  degli
 imprenditori anche del settore;
   Ritenuto   che   nessun   valido   elemento   differenziante   puo'
 individuarsi a favore dell'Ente Poste italiane, tale da  giustificare
 siffatto trattamento di favore;
   Ritenuto che la norma denunziata si traduce altresi' in una lesione
 al principio di libera concorrenza che presidia l'attivita' economica
 privata  (art.  41  Cost.), turbandosi senza ragioni l'equilibrio del
 mercato  mediante   la   creazione   di   una   posizione   singolare
 privilegiata;
   Ritenuto  che  su tale valutazione non incide quanto statuito dalla
 sentenza della Corte di giustizia della Comunita'  Europee  7  maggio
 1998,  ric. Viscido e altri, in caso identico al presente; infatti la
 Corte Europea ha  escluso  che  la  disciplina  qui  censurata  possa
 rientrare nella nozione di "aiuto" statale vietato dall'art. 92 n.  1
 del  Trattato  CEE;  ma  tale  profilo  e'  indipendente dal vizio di
 costituzionalita' dianzi rilevato con riferimento all'art. 41 Cost.;
   Ritenuto inoltre che l'art. 3 Cost. appare violato anche  sotto  il
 diverso  profilo  della  disparita'  di  trattamento  tra  lavoratori
 dipendenti  dell'Ente  Poste  italiane,  assoggettati  alla  speciale
 disciplina  restrittiva  in  esame, e tutti gli altri lavoratori, che
 possono invece fruire delle garanzie della legge 230/62;