IL PRETORE Nella causa di lavoro r.g. 14236 promossa da Covi Giovanna rappresentata e difesa dall'avv. S. Pantezzi, contro l'Ente poste italiane, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Mazza e D. Esposito. Rilevato che il ricorrente, assunto con contratto a termine dall'Ente Poste italiane, chiede l'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'asserita illegittimita' dell'apposizione del termine; Rilevato che all'accoglimento della domanda osta il dettato dell'art. 9 comma 21 del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in legge n. 608 del 1996, per il quale "le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste italiane... non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ogni contratto"; Ritenuto che la predetta disposizione appare collidere con l'art. 3 Cost., laddove crea un irrazionale privilegio per un singolo datore di lavoro, il quale beneficia di un regime di flessibilita' ignoto nella disciplina ordinaria cui e' soggetta la generalita' degli imprenditori anche del settore; Ritenuto che nessun valido elemento differenziante puo' individuarsi a favore dell'Ente Poste italiane, tale da giustificare siffatto trattamento di favore; Ritenuto che la norma denunziata si traduce altresi' in una lesione al principio di libera concorrenza che presidia l'attivita' economica privata (art. 41 Cost.), turbandosi senza ragioni l'equilibrio del mercato mediante la creazione di una posizione singolare privilegiata; Ritenuto che su tale valutazione non incide quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia della Comunita' Europee 7 maggio 1998, ric. Viscido e altri, in caso identico al presente; infatti la Corte Europea ha escluso che la disciplina qui censurata possa rientrare nella nozione di "aiuto" statale vietato dall'art. 92 n. 1 del Trattato CEE; ma tale profilo e' indipendente dal vizio di costituzionalita' dianzi rilevato con riferimento all'art. 41 Cost.; Ritenuto inoltre che l'art. 3 Cost. appare violato anche sotto il diverso profilo della disparita' di trattamento tra lavoratori dipendenti dell'Ente Poste italiane, assoggettati alla speciale disciplina restrittiva in esame, e tutti gli altri lavoratori, che possono invece fruire delle garanzie della legge 230/62;