LA CORTE DI APPELLO Ha emessa la seguente ordinanza; La Corte, in ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'avv. Polito Biondi, difensore di Galletto Luigi, rispetto all'art. 34 c.p.p. nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, consente al giudice del dibattimento - ipotesi concretamente verificatasi nei confronti del Galletto - di applicare anche nel corso del dibattimento stesso, misure cautelari contro imputati sottoposti a giudizio (art. 279 c.p.p.). Rileva la fattispecie oggetto dell'eccezione e' ipotesi diversa da quella previste dall'art. 34 c.p.p. e dalle varie sentenze di incostituzionalita' ad esse relative, giacche' a differenza del GIP, il giudice del dibattimento e' giudice del merito e, in quanto tale, sulla base di indizi che in linea generale giustifichino l'emissione di un provvedimento cautelare perche' oggettivamente denotano un allarme sociale che comporta la necessita' di salvaguardia di esigenze di sicurezza della collettivita', puo' adottare misure cautelari, salva diversa e piu' approfondita valutazione di tali indizi ad istruttoria dibattimentale esaurita, e percio' all'atto della decisione. Ritenuto pertanto che l'eccezione di incostituzionalita' sollevata e' manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Cost., ritenuta, invece, la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale relativa alla legge n. 11/1998 riguardante la partecipazione al dibattimento in collegamento tele-video di imputati sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen. perche' in contrasto con gli articoli 3 e 24 secondo comma Cost.; ritenuto di sollevare d'ufficio la predetta ultima questione di Costituzionalita', anche perche' questa stessa sezione si e' gia' pronunciata piu' di una volta in tali sensi in precedenti giudizi. Considerato, infatti, che il collegamento in video conferenza, pur riprendendo ad esigenze apprezzabili di sicurezza della collettivita', comprime sensibilmente il costituzionale diritto di difesa, perche', non essendo consentita la presenza fisica dell'imputato nell'aula del dibattimento, viene precluso il rapporto immediato fra difensore ed assistito, che e' indispensabile per un pieno ed efficace esercizio del diritto della difesa. Rilevato altresi' che tale limitazione non puo' ritenersi superata dalla possibilita' consentita dalla stessa legge 11/98 di colloquiare con l'imputato avvalendosi dei sistemi tecnologici presenti, perche', onde garantire la riservatezza dei colloqui, si impone al difensore di allontanarsi dall'aula per parlare segretamente con il proprio assistito, con la conseguente sua rinuncia al seguire lo svolgimento costante e tempestivo del dibattimento. Ritenuto che ulteriore contraddittorieta' e disparita' di trattamento e' ravvisabile nel fatto che relativamente alla stesso imputato, sottoposto al regime dell'art. 41 bis citato, il detto collegamento in video conferenza e' previsto solo per alcune specifiche imputazioni, essendone consentita la traduzione in aula per altri reati di cui sia accusato. Ritenuto che nella condizione di sospettata incostituzionalita' si trovano allo stato gli imputati Contini Edoardo e Basti Patrizio, collegati in videoconferenza con l'aula dibattimentale di questa Corte da rispettivi istituti di custodia; Poiche' l'intima connessione delle plurime imputazioni ascritte ai diversi imputati rende inopportuna la separazione dei giudizi, stante la necessita' di valutare i fatti e i relativi elementi probatori in maniera unitaria, complessiva e contestuale;