IL PRETORE Nella causa promossa da Pilon Olindo, avv. Mario Vianello; Contro l'I.N.A.I.L. avv.ti Giuliana Zordan e Antonella Iannucci ha pronunciato la seguente ordinanza; Premesso: che v'e' domanda riconvenzionale dell'I.N.A.I.L. per ottenere dall'assicurato la restituzione di ratei di rendita percepiti indebitamente stante l'insussistenza della malattia professionale (ipoacusia da rumori) che aveva motivato la costituzione della rendita stessa; che la domanda viene dall'I.N.A.I.L. fondata sull'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la ripetibilita' dell'indebito previdenziale concernente periodi anteriori al 1 gennaio 1996 a carico di chi fruisca di un reddito superiore a L. 16.000.000 annue; Considerato: che tale disciplina ha carattere totalmente sostitutivo di quella previgente ricavabile dagli artt. 80 r.d. n. 1422/1926, 52, legge n. 88/1989, 13, legge n. 412/1991, che era fondata su un principio di irrepetibilita' dell'indebito in presenza di una situazione caratterizzata dalla non addebitabilita' al percipiente dell'erogazione non dovuta, salvo il caso di dolo (v. sul punto la sentenza n. 431/1993 della Corte costituzionale), ed e' dichiaratamente retroattiva; che la normativa previgente era tale da creare nel pensionato (e nell'assicurato) affidamento non solo nella correttezza dell'operato dell'ente previdenziale secondo il generale criterio di presunzione di legittimita' degli atti amministrativi, ma addirittura nella definitiva acquisizione di quanto in buona fede andava percependo dall'ente, facendogli apparire superflui gli onerosi controlli tecnico-contabili o medico-legali che avrebbe altrimenti dovuto sobbarcarsi per accertare se la prestazione era effettivamente dovuta in quella misura; che una situazione analoga giunse in passato all'esame della Corte, allorche' l'art. 13, comma 1, legge 30 novembre 1991, n. 412, introdusse retroattivamente, con norma solo apparentemente interpretativa, talune modifiche restrittive all'art. 52, comma 2, della leggge n. 88/1989 e in tale occasione la Corte ritenne la nuova norma illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento tra chi aveva avuto sancita l'irripetibilita' e chi sarebbe stato invece soggetto alla nuova disciplina, nonostante che la situazione risalisse a data anteriore alla stessa, e con l'art. 38 della Costituzione perche' "incidendo (essa) sulle situazioni sostanziali poste in essere in vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto: tanto piu' che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato i quali hanno destinato alla soddisfazione dei bisogni elementari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite"; Ritenuto: che i dubbi di costituzionalita' avanzati nei confronti della norma da applicarsi in questa sede (art. 1, commi 260 e 261 della legge n. 662/1996) non siano - per le stesse ragioni ora richiamate e in relazione ai medesimi parametri costituzionali - manifestamente infondati, appartenendo anche l'assicurato I.N.A.I.L. a una categoria di lavoratori con reddito non elevato, per lo piu' - come noto - lavoratori manuali; che, infine, la questione sia rilevante in causa perche' l'I.N.A.I.L. invoca l'applicazione della norma in questione e il ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha opposto di essere eventualmente titolare di quel reddito minimo che, secondo la norma stessa, gli consentirebbe ancora di godere eccezionalmente della irripetibilita' dell'indebito;