IL PRETORE
   Nella causa promossa da Pilon Olindo, avv. Mario Vianello;
   Contro l'I.N.A.I.L. avv.ti Giuliana Zordan e Antonella Iannucci  ha
 pronunciato la seguente ordinanza;
   Premesso:
     che  v'e'  domanda  riconvenzionale  dell'I.N.A.I.L. per ottenere
 dall'assicurato  la  restituzione  di  ratei  di  rendita   percepiti
 indebitamente  stante  l'insussistenza  della  malattia professionale
 (ipoacusia da  rumori)  che  aveva  motivato  la  costituzione  della
 rendita stessa;
     che  la  domanda viene dall'I.N.A.I.L. fondata sull'art. 1, commi
 260 e 261, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  che  prevede  la
 ripetibilita'   dell'indebito   previdenziale   concernente   periodi
 anteriori al 1 gennaio 1996 a carico di chi  fruisca  di  un  reddito
 superiore a L. 16.000.000 annue;
   Considerato:
     che tale disciplina ha carattere totalmente sostitutivo di quella
 previgente  ricavabile dagli artt. 80 r.d. n. 1422/1926, 52, legge n.
 88/1989, 13, legge n. 412/1991, che era fondata su  un  principio  di
 irrepetibilita'   dell'indebito   in   presenza   di  una  situazione
 caratterizzata   dalla    non    addebitabilita'    al    percipiente
 dell'erogazione  non  dovuta,  salvo il caso di dolo (v. sul punto la
 sentenza   n.   431/1993   della   Corte   costituzionale),   ed   e'
 dichiaratamente retroattiva;
     che  la normativa previgente era tale da creare nel pensionato (e
 nell'assicurato) affidamento non solo nella correttezza  dell'operato
 dell'ente  previdenziale  secondo il generale criterio di presunzione
 di legittimita'  degli  atti  amministrativi,  ma  addirittura  nella
 definitiva  acquisizione  di  quanto  in buona fede andava percependo
 dall'ente,  facendogli  apparire  superflui  gli  onerosi   controlli
 tecnico-contabili  o  medico-legali  che  avrebbe  altrimenti  dovuto
 sobbarcarsi per accertare se la prestazione era effettivamente dovuta
 in quella misura;
     che una situazione analoga  giunse  in  passato  all'esame  della
 Corte,  allorche' l'art. 13, comma 1, legge 30 novembre 1991, n. 412,
 introdusse   retroattivamente,   con   norma   solo    apparentemente
 interpretativa,  talune  modifiche  restrittive all'art. 52, comma 2,
 della leggge n.   88/1989 e in tale occasione  la  Corte  ritenne  la
 nuova norma illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione
 per  la  disparita'  di  trattamento  tra  chi  aveva  avuto  sancita
 l'irripetibilita' e chi sarebbe  stato  invece  soggetto  alla  nuova
 disciplina,  nonostante  che la situazione risalisse a data anteriore
 alla stessa, e con l'art. 38 della  Costituzione  perche'  "incidendo
 (essa)  sulle  situazioni  sostanziali  poste in essere in vigenza di
 quella precedente, frustra l'affidamento di una  vasta  categoria  di
 cittadini   nella   sicurezza   giuridica  che  costituisce  elemento
 fondamentale dello Stato di diritto: tanto piu' che sarebbero colpiti
 pensionati a  reddito  non  elevato  i  quali  hanno  destinato  alla
 soddisfazione dei bisogni elementari propri e della famiglia le somme
 percepite e che dovrebbero essere restituite";
   Ritenuto:
     che  i  dubbi  di  costituzionalita' avanzati nei confronti della
 norma da applicarsi in questa sede (art. 1, commi  260  e  261  della
 legge n. 662/1996) non siano - per le stesse ragioni ora richiamate e
 in  relazione  ai  medesimi parametri costituzionali - manifestamente
 infondati, appartenendo anche l'assicurato I.N.A.I.L. a una categoria
 di lavoratori con reddito non elevato, per lo  piu'  -  come  noto  -
 lavoratori manuali;
     che,   infine,  la  questione  sia  rilevante  in  causa  perche'
 l'I.N.A.I.L.  invoca l'applicazione della norma  in  questione  e  il
 ricorrente,   che   ne  aveva  l'onere,  non  ha  opposto  di  essere
 eventualmente titolare di quel reddito minimo che, secondo  la  norma
 stessa,  gli  consentirebbe  ancora  di  godere eccezionalmente della
 irripetibilita' dell'indebito;