Ricorso per il Presidente del Consiglio del Ministri, rappresentato
 e  difeso  dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici in
 Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
   Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente  della  Giunta
 Regionale   pro-tempore   per   la  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale  della   delibera   legislativa   recante   "Ulteriori
 modificazioni  alla  legge  regionale  1  luglio  1994  n.  94 (Norme
 regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo
 venatorio)"  approvata  dal Consiglio regionale della Regione Liguria
 nella seduta del 22 dicembre 1998, rinviata a nuovo esame con atto 15
 gennaio  1999  riapprovata  dal  Consiglio  regionale  a  maggioranza
 assoluta nella seduta del 26 gennaio 1999 e comunicata al Commissario
 del Governo il 28 gennaio 1999.
   1.  -  La  delibera legislativa approvata il 22 dicembre 1998 detta
 disposizioni che conferiscono alla  Giunta  regionale  un  potere  di
 controllo  della  fauna  selvatica  (art  36 della legge regionale n.
 29/1994) che si dovrebbe svolgere  attraverso  procedure  diverse  da
 quelle  previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
 in relazione ("cosi' come previste dall'art.  34  comma  2")  ad  una
 materia, quale l'elenco delle specie cacciabili di normale pertinenza
 della normativa statale.
   2.  -  Detta delibera e' stata oggetto di rinvio con cui il Governo
 ha rilevato che "Il provvedimento contiene un richiamo generico  alla
 normativa nazionale, privo di riferimenti specifici alle modalita' di
 attuazione  della  deroga  e  cioe'  al preventivo parere dell'INFS e
 l'abbattimento, previa approvazione del relativo  piano  provinciale,
 da  parte  delle guardie venatorie di cui all'art. 19, comma 2, della
 legge n. 15/1992".
   3. - Il Consiglio regionale nella seduta del  26  gennaio  1999  ha
 riapprovato  a  maggioranza assoluta il medesimo testo, comunicato il
 28 gennaio 1999.
   Il  Consiglio  dei  Ministri,  nella  seduta del 5 febbraio 1999 ha
 deliberato l'impugnazione  dinanzi  alla  Corte  costituzionale,  che
 viene  ora  proposta  con  il  presente  atto, sostenuta dai seguenti
 motivi.
   4. - Gia' con ricorso n. 68 del 30 ottobre 1997 e' stata  impugnata
 innanzi  a  codesta  ecc.ma Corte costituzionale una analoga delibera
 legislativa, approvata il 5 agosto 1997 e riapprovata il 30 settembre
 1997, con la quale si era tentato di invadere la competenza esclusiva
 dello Stato in materia di elenco delle specie cacciabili.
   In tale contesto la norma oggi  riproposta  dalla  Regione  Liguria
 introduce una nuova categoria di interventi di controllo faunistico -
 diversi da quelli di competenza provinciale attuati nell'ambito di un
 piano selettivo da sole guardie venatorie previo parere dell'Istituto
 Nazionale  per  la  Fauna  Selvatica  -  che si realizzano attraverso
 generici inserimenti  delle  specie  protette  nell'elenco  regionale
 delle  specie  cacciabili  da parte della generalita' dei cacciaitori
 muniti di licenza.  Il riferimento all'art. 34 comma  2  della  legge
 regionale  1 luglio 1994 n. 29, per molti aspetti incomprensibile nel
 contesto normativo dell'art. 36 della stessa legge, acquista  in  tal
 modo  un  significato  inequivoco.  Il potere di controllo venatorio,
 pacificamente  spettante  all'autorita'  regionale,  viene   piegato,
 attraverso  l'atipicita'  della procedura adottata, alla finalita' di
 un ampliamento dell'elenco regionale delle specie cacciabili.
   Con un tipico "eccesso di potere legislativo" risultano in tal modo
 violati sia l'art. 19 della  legge  11  febbraio  1992  n.  157,  che
 disciplina  e  tipizza  il potere di disporre abbattimenti selettivi,
 sia la norma che riserva allo Stato e  solo  ad  esso  il  potere  di
 regolamentare le specie cacciabili, cosi' come da ultimo disciplinate
 dal  D.P.C.M.   21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 19 aprile
 1997)  e  riconosciuto  dalla  stessa  Corte  costituzionale  con  la
 sentenza n. 272/1996.