Ricorso per il Presidente del Consiglio del Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa recante "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994 n. 94 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)" approvata dal Consiglio regionale della Regione Liguria nella seduta del 22 dicembre 1998, rinviata a nuovo esame con atto 15 gennaio 1999 riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 26 gennaio 1999 e comunicata al Commissario del Governo il 28 gennaio 1999. 1. - La delibera legislativa approvata il 22 dicembre 1998 detta disposizioni che conferiscono alla Giunta regionale un potere di controllo della fauna selvatica (art 36 della legge regionale n. 29/1994) che si dovrebbe svolgere attraverso procedure diverse da quelle previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e in relazione ("cosi' come previste dall'art. 34 comma 2") ad una materia, quale l'elenco delle specie cacciabili di normale pertinenza della normativa statale. 2. - Detta delibera e' stata oggetto di rinvio con cui il Governo ha rilevato che "Il provvedimento contiene un richiamo generico alla normativa nazionale, privo di riferimenti specifici alle modalita' di attuazione della deroga e cioe' al preventivo parere dell'INFS e l'abbattimento, previa approvazione del relativo piano provinciale, da parte delle guardie venatorie di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 15/1992". 3. - Il Consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 1999 ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo, comunicato il 28 gennaio 1999. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 febbraio 1999 ha deliberato l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale, che viene ora proposta con il presente atto, sostenuta dai seguenti motivi. 4. - Gia' con ricorso n. 68 del 30 ottobre 1997 e' stata impugnata innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale una analoga delibera legislativa, approvata il 5 agosto 1997 e riapprovata il 30 settembre 1997, con la quale si era tentato di invadere la competenza esclusiva dello Stato in materia di elenco delle specie cacciabili. In tale contesto la norma oggi riproposta dalla Regione Liguria introduce una nuova categoria di interventi di controllo faunistico - diversi da quelli di competenza provinciale attuati nell'ambito di un piano selettivo da sole guardie venatorie previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - che si realizzano attraverso generici inserimenti delle specie protette nell'elenco regionale delle specie cacciabili da parte della generalita' dei cacciaitori muniti di licenza. Il riferimento all'art. 34 comma 2 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29, per molti aspetti incomprensibile nel contesto normativo dell'art. 36 della stessa legge, acquista in tal modo un significato inequivoco. Il potere di controllo venatorio, pacificamente spettante all'autorita' regionale, viene piegato, attraverso l'atipicita' della procedura adottata, alla finalita' di un ampliamento dell'elenco regionale delle specie cacciabili. Con un tipico "eccesso di potere legislativo" risultano in tal modo violati sia l'art. 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che disciplina e tipizza il potere di disporre abbattimenti selettivi, sia la norma che riserva allo Stato e solo ad esso il potere di regolamentare le specie cacciabili, cosi' come da ultimo disciplinate dal D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 19 aprile 1997) e riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 272/1996.