ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis commi 3 e
 4 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
 della  finanza  pubblica),  introdotto  dalla  legge di conversione 8
 agosto 1992, n. 359, promossocon ordinanza emessa il 18  giugno  1997
 dalla  Corte  d'appello  di  Catania  nei procedimenti civili riuniti
 vertenti tra Grimaldi Enrico Giuseppe e il comune di Giarre, iscritta
 al n. 652 del registro ordinanze 1997  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  41, prima serie speciale, dell'anno
 1997;
   Udito nella camera di consiglio del 10  dicembre  1998  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  procedimento  civile, avente ad
 oggetto la determinazione della indennita' dovuta all'attore  per  la
 espropriazione  di  un  tratto di terreno di proprieta' dello stesso,
 ricadente in zona agricola,  ma  ubicato  in  un  centro  abitato,  a
 ridosso  di  una zona edificata ed in un comprensorio dotato di tutte
 le  opere  di  urbanizzazione  primaria,  pertanto,   caratterizzato,
 secondo   l'accertamento  del  consulente  tecnico  d'ufficio,  dalla
 cosiddetta edificabilita' di fatto, la Corte  d'appello  di  Catania,
 con  ordinanza  emessa  il  18 giugno 1997 (r.o. n. 652 del 1997), ha
 sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  5-bis
 del  d.-l.  11  luglio  1992,  n.  333,  introdotto  dalla  legge  di
 conversione 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui,  al  comma  3,
 dispone  che  per  la valutazione della edificabilita' delle aree, ai
 fini della determinazione della indennita' di  esproprio,  si  devono
 considerare  le  possibilita'  legali  ed  effettive  di edificazione
 esistenti  al  momento  dell'apposizione  del   vincolo   preordinato
 all'esproprio  stesso,  e,  al  comma  4,  stabilisce che per le aree
 agricole  e  per  quelle  che,  ai  sensi  del  comma  3,  non   sono
 classificabili  come  edificabili,  si  applicano  le norme di cui al
 titolo  II  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865  e   successive
 modificazioni ed integrazioni;
     che,  ad  avviso del collegio rimettente, tali disposizioni, come
 interpretate dalla giurisprudenza di legittimita', la  quale  esclude
 che esse attribuiscano rilevanza autonoma alla mera edificabilita' di
 fatto,  esigendone,  perche' venga escluso il criterio di valutazione
 previsto per le aree agricole, l'armonizzazione con  l'edificabilita'
 di  diritto,  si  porrebbero in contrasto con l'art. 42, terzo comma,
 della  Costituzione,  in  quanto  l'applicazione  indiscriminata  dei
 criteri  di  valutazione previsti per le aree agricole dalla predetta
 legge n. 865 del 1971 in tutti i casi in cui, pur non  ricorrendo  il
 requisito  della  edificabilita'  legale, le aree espropriate abbiano
 comunque  di   fatto   una   suscettivita'   edificatoria,   verrebbe
 sostanzialmente   a  disancorare  la  determinazione  dell'indennizzo
 dovuto dall'effettivo valore di mercato delle aree medesime, che,  in
 presenza delle caratteristiche proprie della edificabilita' di fatto,
 e'   normalmente  superiore  a  quello  agricolo  medio,  sicche'  un
 indennizzo commisurato a quest'ultimo valore  non  integrerebbe  quel
 "serio  ristoro"  che  dovrebbe  intendersi  garantito dalla invocata
 norma costituzionale.
   Considerato che la questione oggi proposta e' gia' stata dichiarata
 non fondata dalla Corte con la sentenza n. 261 del 1997, con la quale
 si  e'  evidenziato  che  essa  e'  volta  ad ottenere l'introduzione
 nell'ordinamento di un tertium genus tra le aree edificabili e  tutte
 le  altre  aree  -  parificate,  quanto  alla  stima  ai  fini  della
 indennita' di esproprio, a quelle agricole - che superi la scelta del
 legislatore di suddividere le aree, ai predetti  fini,  in  due  sole
 categorie,  scelta  ritenuta, invece, dalla Corte non censurabile sul
 piano della legittimita' costituzionale, in  quanto  non  affetta  da
 irragionevolezza  od  arbitrarieta',  ne' tale da pregiudicare di per
 se' il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato;
     che la odierna prospettazione della Corte  d'appello  di  Catania
 non presenta profili diversi rispetto a quelli gia' esaminati;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.