ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis commi 3 e 4 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, promossocon ordinanza emessa il 18 giugno 1997 dalla Corte d'appello di Catania nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Grimaldi Enrico Giuseppe e il comune di Giarre, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto la determinazione della indennita' dovuta all'attore per la espropriazione di un tratto di terreno di proprieta' dello stesso, ricadente in zona agricola, ma ubicato in un centro abitato, a ridosso di una zona edificata ed in un comprensorio dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria, pertanto, caratterizzato, secondo l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio, dalla cosiddetta edificabilita' di fatto, la Corte d'appello di Catania, con ordinanza emessa il 18 giugno 1997 (r.o. n. 652 del 1997), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui, al comma 3, dispone che per la valutazione della edificabilita' delle aree, ai fini della determinazione della indennita' di esproprio, si devono considerare le possibilita' legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio stesso, e, al comma 4, stabilisce che per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni; che, ad avviso del collegio rimettente, tali disposizioni, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimita', la quale esclude che esse attribuiscano rilevanza autonoma alla mera edificabilita' di fatto, esigendone, perche' venga escluso il criterio di valutazione previsto per le aree agricole, l'armonizzazione con l'edificabilita' di diritto, si porrebbero in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'applicazione indiscriminata dei criteri di valutazione previsti per le aree agricole dalla predetta legge n. 865 del 1971 in tutti i casi in cui, pur non ricorrendo il requisito della edificabilita' legale, le aree espropriate abbiano comunque di fatto una suscettivita' edificatoria, verrebbe sostanzialmente a disancorare la determinazione dell'indennizzo dovuto dall'effettivo valore di mercato delle aree medesime, che, in presenza delle caratteristiche proprie della edificabilita' di fatto, e' normalmente superiore a quello agricolo medio, sicche' un indennizzo commisurato a quest'ultimo valore non integrerebbe quel "serio ristoro" che dovrebbe intendersi garantito dalla invocata norma costituzionale. Considerato che la questione oggi proposta e' gia' stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 261 del 1997, con la quale si e' evidenziato che essa e' volta ad ottenere l'introduzione nell'ordinamento di un tertium genus tra le aree edificabili e tutte le altre aree - parificate, quanto alla stima ai fini della indennita' di esproprio, a quelle agricole - che superi la scelta del legislatore di suddividere le aree, ai predetti fini, in due sole categorie, scelta ritenuta, invece, dalla Corte non censurabile sul piano della legittimita' costituzionale, in quanto non affetta da irragionevolezza od arbitrarieta', ne' tale da pregiudicare di per se' il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato; che la odierna prospettazione della Corte d'appello di Catania non presenta profili diversi rispetto a quelli gia' esaminati; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.