ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
   nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  20,  ultimo
 comma,   del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  638  (Disposizione  per
 l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9
 ottobre 1971,  n.  825  in  sostituzione  di  tributi,  contributi  e
 compartecipazioni  e  norme  per  la  delegabilita'  delle  entrate),
 promosso con ordinanza emessa il 28  maggio  1997  dal  Tribunale  di
 Nola,  seconda  Sezione  civile, nel procedimento civile vertente tra
 Vitale Domenico s.r.l. e il comune di Cicciano, iscritta  al  n.  266
 del  registro  ordinanze  1998  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998;
   Udito nella camera di consiglio del  27  gennaio  1999  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto  che, con ordinanza 28 maggio 1997 (r.o. n. 266 del 1998),
 il Tribunale di  Nola,  seconda  Sezione  civile,  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  24  e  113 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di  somme  agli
 enti  indicati  nell'art.  14  della  legge 9 ottobre 1971, n. 825 in
 sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e  norme  per
 la  delegabilita'  delle  entrate),  nella  parte  in  cui stabilisce
 l'obbligo  per  il  contribuente  di  esperire  i   rimedi   in   via
 amministrativa  onde poter accedere alla tutela innanzi all'Autorita'
 giudiziaria ordinaria;
     che, ad avviso del giudice a quo il quale, peraltro,  a  sostegno
 della  rilevanza  della  questione,  richiama  varie  pronunzie della
 Corte, che hanno dichiarato incostituzionali norme simili a quella in
 esame,  la  norma  censurata  comporterebbe  una   limitazione   alla
 proponibilita'  dell'azione  giudiziaria  la'  dove  non  prevede  la
 possibilita' per  il  soggetto  contribuente  di  adire  direttamente
 l'A.G.O.,   in  particolare  quando,  come  nel  caso  in  esame,  la
 controversia attiene  solo  all'interpretazione  ed  all'applicazione
 della  legge  e  non  implica  accertamenti  tecnici,  che potrebbero
 giustificare un previo esame in sede amministrativa.
   Considerato che  con  la  sentenza  n.  132  del  1998,  successiva
 all'ordinanza  che ha sollevato la questione, l'art. 20 del d.P.R. 26
 ottobre  1972,  n.  638  e'   stato   dichiarato   costituzionalmente
 illegittimo,   nella   parte   in  cui  non  prevede  l'esperibilita'
 dell'azione giudiziaria anche  in  mancanza  del  preventivo  ricorso
 amministrativo;
     che, pertanto, la questione nuovamente sollevata in riferimento a
 tale norma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.