IL PRETORE
   Visti gli atti  del  procedimento  n.  24556/98  nei  confronti  di
 Pellegrino Teresa, nata a Catanzaro il 25 febbraio 1963;
                           Premesso in fatto
   Con decreto penale emesso ex art. 565 c.p.p., veniva condannata dal
 g.i.p.  di  questa  pretura per il reato di cui in rubrica alla pena,
 oltre le spese processuali.
   L'imputata  proponeva  rituale  opposizione  avverso  tale  decreto
 penale  di  condanna  chiedendo  la  celebrazione  del rito ordinario
 instauratosi a seguito  di  emissione  del  decreto  di  citazione  a
 giudizio da parte del giudice delle indagini preliminari.
   All'udienza  dibattimentale  del  6  ottobre  1998, il difensore di
 fiducia dell'imputata sollevava preliminarmente eccezione di nullita'
 del decreto di citazione a giudizio alla stregua dell'omesso invito a
 presentarsi per rendere  l'interrogatorio  ai  sensi  dell'art.  375,
 comma 3, codice procedura penale; altresi', il difensore sollevava in
 via  subordinata  nell'ipotesi  di  non  accoglimento  della suddetta
 eccezione di  nullita'  questione  di  illegittimita'  costituzionale
 degli  artt.  459,  555  secondo  comma c.p.p. nella parte in cui non
 prevedono a pena di nullita' che il pubblico ministero debba emettere
 l'invito a presentarsi per  rendere  l'interrogatorio  per  l'effetto
 previsto dall'art. 375,  comma 3, del codice di procedura penale.
                          Ritenuto in diritto
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione sollevata dalla difesa atteso che si tratta di stabilire in
 via generale la applicabilita' dell'art.  555  secondo  comma  c.p.p.
 anche  nell'ipotesi  in cui il pubblico ministero ritenga di adottare
 il procedimento per decreto disciplinato  dall'art.  459  c.p.p.  dal
 quale conseguirebbe la previsione per il pubblico ministero a pena di
 nullita'  nelle ipotesi di richiesta di decreto penale di condanna di
 emettere l'invito a presentarsi  ex  art.  375  comma  3  c.p.p.  per
 rendere l'interrogatorio.
   Il  legislatore con la novella introdotta dalla legge n. 234 del 16
 luglio 1997 si e'  limitato  a  prevedere  l'obbligatorieta'  per  il
 pubblico  ministero  nell'ambito  del  rito  ordinario  pretorile  di
 invitare nella fase delle indagini preliminari la persona  sottoposta
 ad  indagini  a  rendere l'interrogatorio; il terzo comma dell'art. 2
 della legge n. 234  del 1997 dianzi indicata ha introdotto il secondo
 comma dell'art.  555 c.p.p. che testualmente recita: "Il  decreto  e'
 nullo  se  non  e'  preceduto  dall'invito  a presentarsi per rendere
 l'interrogatorio ai sensi dell'art.  375,  comma  3,  c.p.p.  con  la
 conseguenza   processuale  che  la  mancata  notifica  dell'invito  a
 presentarsi  determina  la  nullita'  del  decreto  di  citazione   a
 giudizio.
   Il  legislatore tuttavia, non ha correlato e coordinato il suddetto
 principio di indubbia portata generale,  con  la  normativa  prevista
 nell'ambito del rito pretorile che regola il procedimento per decreto
 previsto  negli  artt. 459 e ss. del c.p.p. con la conseguenza che il
 legislatore nella legge n. 234 del 16 luglio  1997  non  ha  previsto
 l'obbligatorieta'  per  il  pubblico  ministero  nell'ipotesi  in cui
 richieda al g.i.p. di adottare decreto penale di condanna di invitare
 nella  fase  delle  indagini   preliminari   l'indagato   a   rendere
 l'interrogatorio di cui all'art. 375, comma 3, c.p.p.
   La  mancata  previsione  nella legge succitata delle norme previste
 negli artt. 459 e  ss.  del  codice  di  procedura  penale  induce  a
 ritenere  che  l'omesso  invito  a  presentarsi da parte del pubblico
 ministero che abbia scelto di percorrere il procedimento per  decreto
 non costituisa causa di nullita' del decreto penale di condanna.
   Alla   luce   di  tali  rilievi  la  mancata  previsione  normativa
 dell'obbligo per il  pubblico  ministero  di  invitare  l'indagato  a
 rendere  l'interrogatorio  nel  procedimento  per  decreto  induce  a
 ritenere fondata disparita' di trattamento  rispetto  all'ipotesi  di
 decreto  di  citazione  a  giudizio emesso dal pubblico ministero nel
 procedimento ordinario e sotto  il  profilo  della  violazione  degli
 artt.3,  24, della Costituzione sotto il profilo della violazione del
 principio di uguaglianza con conseguente pregiudizio  delle  garanzie
 di  difesa  dell'imputato  il  quale nell'ambito del procedimento per
 decreto ed in  particolare  nell'ipotesi  di  opposizione  a  decreto
 penale  di  condanna disciplinata dal secondo comma dell'art. 565 del
 codice  di  procedura  penale  in  concreto  si  e'   trovato   nella
 impossibilita'  di eccepire la nullita' del giudizio instauratosi nei
 suoi confronti in quanto preclusa  la  possibilita'  di  eccepire  la
 mancata   notificazione  dell'avviso  a  rendere  l'interrogatorio  a
 differenza di quanto previsto nei confronti dell'imputato  citato  in
 giudizio  con  il  rito  ordinario  ai  sensi  del disposto di cui al
 secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura penale.
   Per tutti i rilievi svolti secondo questo giudicante e'  innegabile
 che  la  questione  sollevata  nei  termini suindicati deve ritenersi
 rilevante e non manifestamente infondata.