IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva che precede, rileva;
   1. - Il tribunale di Trento e la pretura di  Padova  -  uffici  del
 campione  penale hanno promosso procedura di espropriazione mobiliare
 nei confronti dei debitori Bordin  Claudio  e  Bordin  Fabio  per  il
 recupero  della  somma  di L. 7.000.000 di ammenda, oltre alle spese,
 l'uno  e   L.   95.570   l'altro,   dovute   all'erario   in   forza,
 rispettivamente,  di sentenza ex artt. 444-448 c.p.c. pronunciata per
 il reato di cui agli artt. 1 e 2 legge  n.  516/1982  e  di  sentenza
 penale per il reato di cui all'art. 2 legge n. 386/1990.
   Contro  la  procedura  esecutiva  proponeva opposizione di terzo la
 sig.ra Miatton Sonia asserendo di  essere  l'unica  proprietaria  dei
 beni pignorati.
   Sospesa l'esecuzione inaudita altera parte, all'udienza l'opponenza
 insisteva per la conferma del decreto di sospensione.
   2. - E' pregiudiziale all'accoglimento dell'istanza procedurale (e,
 anzi,  allo  stesso  esame  dell'istanza)  dell'opponente la verifica
 della  persistenza  della  legittimazione  processuale  in  capo   ai
 creditori procedenti.
   La  materia,  infatti,  e' stata oggetto di intervento da parte del
 legislatore con la normativa introdotta con il d.lgs. 9  luglio  1997
 n.  237  che  ha  disciplinato,  tra  l'altro,  la  riscossione delle
 sanzioni penali pecuniarie, attribuendone, sia per il mero pagamento,
 sia per la fase della riscossione coattiva (da effettuarsi secondo le
 forme e le modalita' previste dal d.P.R. n. 43/1988 e dal d.P.R.   n.
 602/1973),  la  competenza  a procedere in capo al Concessionario del
 Servizio riscossione tributi con eliminazione  di  ogni  attribuzione
 all'ufficio del registro e di ogni competenza esecutiva autonoma alle
 Cancellerie degli uffici giudiziari.
   Si  pone,  peraltro, la questione della legittimita' costituzionale
 del  nuovo  sistema  introdotto  con  il  d.lgs.  n.  237/1997  avuto
 riguardo, in particolare, alle disposizioni della legge delega di cui
 all'art.  3, comma 138, legge n. 662/1996.
   3. - Appare opportuno, preliminarmente, individuare e delimitare la
 normativa rilevante per l'esame delle questioni. In particolare:
     art.  3,  comma  138, legge n. 662/1996 (legge finanziaria per il
 1997).
   La norma ha conferito delega al Governo per l'adozione  di  decreti
 legislativi  finalizzati  ad  eliminare  i  c.d.  servizi autonomi di
 cassa, ossia i servizi (od uffici) il cui organo  competente  gestiva
 la  contabilita'  di  somme  spettanti  all'erario, ricevendo, per un
 verso, le somme versate "dal contribuente" all'ufficio finanziario e,
 per  altro  verso, effettuando, con queste stesse entrate particolari
 pagamenti. All'erario veniva riversato solo il saldo netto apparente.
   La norma, poi, indica i criteri  e  i  principi  direttivi  cui  il
 Governo deve attenersi in sede di attuazione della delega, ossia:
     a)  "razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle  imposte
 indirette e delle altre  entrate  affidando  ai  concessionari  della
 riscossione,  ...  gli  adempimenti  svolti in materia dai servizi di
 cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla
 procedura di funzionamento del conto fiscale ...";
     b) "apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti  posti  a
 carico  dei contribuenti, dei concessionari e degli uffici finanziari
 dalla vigente normativa". d.lgs. n. 9 luglio 1997 n. 237 (in Gazzetta
 Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997).
   Il decreto da'  attuazione  alla  delega.  In  particolare  per  la
 fattispecie in esame rilevano le seguenti disposizioni:
     art. 1: stabilisce che i servizi autonomi di cassa sono soppressi
 a far data dal 1 gennaio 1998 e i relativi adempimenti gia' svolti da
 detti  uffici  -  in  materia  di  riscossione,  contabilizzazione  e
 versamento delle entrate nonche' di  pagamento  -  sono  disciplinati
 dalle successive disposizioni.
   Resta  soppresso, pertanto, anche il "servizio" svolto dagli uffici
 del registro per il pagamento e  riscossione  delle  pene  pecuniarie
 nonche' delle somme prenotate a debito.
     art.  2  lett.  g):  contempla  espressamente  tra  le  "entrate"
 sottoposte agli effetti  del  decreto  "le  sanzioni  inflitte  dalle
 autorita'  giudiziarie",  le  quali,  peraltro,  vengono  associate a
 quelle irrogate dalle autorita' amministrative.
   La disposizione, quindi, ribadisce esplicitamente la sottoposizione
 delle pene pecuniarie al d.lgs. n. 237.
     art. 4: individua come soggetto incaricato in via  esclusiva  per
 la riscossione (salvo le competenze degli istituti di credito e delle
 Poste) il concessionario del servizio riscossione tributi.
   Resta conseguentemente esclusa ogni residua competenza in capo alle
 cancellerie degli uffici giudiziari.
     art.  7:  disciplina  il  procedimento  e  le  modalita'  per  la
 riscossione coattiva delle entrate sottoposte al d.lgs.  n.  237.  In
 particolare:
      a)  il  comma  1  stabilisce che per "la riscossione coattiva di
 tutte le entrate di cui all'art.  2",  ad  eccezione  dei  canoni  di
 abbonamento  Rai  TV  e  accessori,  "si  applicano  le  disposizioni
 contenute nell'articolo 67" del d.P.R. n. 43/1988.
   In altri termini, l'esecuzione coatta forzata essere  avviata  solo
 nelle  forme  di  cui  al  particolare  procedimento  di  riscossione
 regolato dal d.P.R. n. 602/1973 e solamente a cura del S.R.T..
      b) il comma 3,  recependo  la  regolamentazione  gia'  esistente
 (quantomeno  per  la  riscossione  delle  sanzioni  del  codice della
 strada), prevede per le sole sanzioni  amministrative  (ex  legge  n.
 689/1981)  che  il  ruolo  e'  formato  dall'amministrazione  o  ente
 competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione.
   Anche in questo caso, peraltro, l'attivita' dell'ente si  ferma  ad
 atti meramente preliminari rispetto alla procedura di riscossione, la
 quale  resta  integralmente  in capo al S.R.T. (che dovra' provvedere
 alla notificazione  dell'avviso di mora - equipollente al precetto  -
 alla  spedizione della cartella e alla successiva eventuale attivita'
 espropriativa).
      c) il comma  2,  infine,  stabilisce  che  "per  la  riscossione
 coattiva  delle entrate amministrate da enti diversi da quelli di cui
 al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni".
   In realta' il comma 1 parla di "entrate" e non di "enti".
   Ora, volendo escludere che il legislatore  nella  redazione  finale
 del  provvedimento  delegato  abbia  semplicemente saltato, nel primo
 comma, la materiale scrittura di alcune parole (come, ad esempio,  un
 esplicito  riferimento  alle entrate gestite da enti non strettamente
 finanziari e, in  particolare,  dagli  uffici  giudiziari),  si  deve
 ritenere  che  abbia  utilizzato  una  sineddoche (||), volendo cosi'
 indicare il soggetto mediante l'oggetto.
   Per  completezza,  si  deve  osservare  che,  dalla  lettura  della
 relazione  al decreto legislativo, sembra emergere la volonta' di una
 piu'  articolata  regolamentazione  della  materia:   secondo   detta
 relazione,  infatti,  facendo  salve  "le disposizioni vigenti per le
 entrate  gestite  da  altri  enti"  si  consente,  tra  l'altro,  "la
 continuita'  nell'attivita'  di  coazione  svolta  dalle  cancellerie
 giudiziarie per il recupero delle spese di  giustizia  prenotate  sui
 campioni  penali, civili e fallimentari" secondo le norme del r.d. n.
 639/1910.
   Si puo' dubitare, peraltro, della effettiva esistenza di una simile
 eventualita' atteso che l'ipotesi considerata  pare  rientrare  nella
 previsione  di  cui  all'art.  2 lett. l), trattandosi di somme che -
 quantomeno per le spese giudiziali penali  -  venivano  materialmente
 pagate, al pari delle pene pecuniarie, all'ufficio del registro.
   Il comma 2, pertanto, deve essere inteso con riferimento a tutte le
 entrate  non  indicate,  neppure  per relationem, dall'art. 2 d.lgs.,
 ossia a tutte quelle che erano e sono gestite da soggetti diversi  da
 quelli soppressi.
   4.  -  L'esame della normativa introdotta con il d.lgs. n. 237/1997
 conduce  a  ritenere,  pertanto,  che  la  riscossione   delle   pene
 pecuniarie  (e  delle  spese  di  giustizia)  sia  ormai rimessa alla
 competenza esclusiva del Concessionario della riscossione tributi con
 perdita di ogni legittimazione  processuale  da  parte  degli  uffici
 giudiziari.
   Tale  conclusione  e'  ulteriormente  avvalorata  sia dal contenuto
 della relazione al decreto legislativo, sia dalle  circolari  emanate
 dal  Ministero  di  grazia  e giustizia e dal Ministero delle finanze
 (atti amministrativi non vincolanti in sede giudiziaria ma ugualmente
 utili a fini interpretativi  della  normativa)  con  cui  sono  state
 indicate  (in  termini  peraltro  contraddittori  e, a volte - ad es.
 prospettando una qualche reviviscenza  dell'ufficio  del  registro  -
 evidentemente   privi   di   riscontro  giuridico)  alcune  modalita'
 operative per realizzare il nuovo "sistema di riscossione delle  pene
 pecuniarie  e  delle  spese  processuali" ormai passato al S.R.T. (si
 veda, nell'ordine, la circolare min.  G.    G.  n.  154/1997  del  23
 dicembre  1997; la circolare 24 dicembre 1997 n. 327/E del Min. delle
 finanze (in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998); la circolare
 min. G.  G. n. 7/1998 del 23 gennaio 1998; la nota n. 14190/1998  del
 Min.  delle finanze del 6 febbraio 1998 che auspica l'introduzione, a
 posteriori, di una disciplina transitoria).
   5.  -  Tutto  cio'  premesso,  si  deve ritenere non manifestamente
 infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,
 comma  1,  d.lgs. n. 237/1997 nella parte in cui prevede che l'intera
 riscossione coattiva delle sanzioni penali pecuniarie e non  il  solo
 materiale   pagamento   avvenga  a  mezzo  del  concessionario  della
 riscossione tributi.
   Giova premettere che questo giudicante ritiene  che  legittimamente
 possa  essere  conferita  ad  un  soggetto  terzo all'amministrazione
 giudiziaria anche la riscossione delle pene pecuniarie. Le ragioni  -
 anche  di  garanzia  per  il  condannato  -  che  sono  a  fondamento
 dell'intervento e del controllo diretto  dell'esecuzione  forzata  da
 parte   degli   uffici   giudiziari   possono  essere  opportunamente
 contemperate, infatti, con le  esigenze  di  una  piu'  efficiente  e
 razionale  gestione  delle  finanze e delle modalita' di acquisizione
 anche per queste entrate.
   Nel caso di specie, peraltro, sussiste un eccesso di delega e  cio'
 emerge per due ordini di considerazioni:
     5.1)   la   legge  delega  -  come  su  osservato  -  prevede  la
 "razionalizzazione del sistema di riscossione ... delle altre entrate
 affidando ai concessionari della riscossione gli  adempimenti  svolti
 dai servizi di cassa ...".
   L'attribuzione   al  S.R.T.  della  riscossione  anche  delle  pene
 pecuniarie  costituisce,   quindi,   una   mera   conseguenza   della
 soppressione delle attribuzioni gia' dell'ufficio del registro.
   Giova  osservare,  tuttavia,  che  l'ufficio del registro non aveva
 alcuna  competenza  per  la  riscossione  coattiva   delle   sanzioni
 pecuniarie  poiche'  le sue attribuzioni erano limitate al concreto e
 materiale  pagamento   delle   somme   sia   che   questo   avvenisse
 volontariamente,  sia che fosse la conseguenza ultima della procedura
 esecutiva avviata dall'ufficio giudiziario,  il  quale  provvedeva  a
 trasmettere gli importi raccolti.
   La  potesta'  esecutiva  e  di riscossione delle pene pecuniarie (e
 delle spese di giustizia penali), infatti, appartiene al  cancelliere
 a  cui  e'  attribuita ai sensi del r.d. n. 2701 del 23 dicembre 1865
 (v. in particolare gli artt. 205-206-207).
   E' evidente, quindi,  che  al  S.R.T.  sono  state  attribuite,  in
 realta', funzioni assai piu' incisive e rilevanti di quelle che erano
 riconosciute all'ufficio del registro avendo cumulato su di se' anche
 le potesta' dei cancellieri.
   Il conferimento di queste competenze, pertanto, non puo' discendere
 dalla  mera  soppressione  dei  servizi di cassa e non puo' ritenersi
 compreso nel criterio di cui al punto a).
     5.2) il punto b) del comma 138 della  legge  finanziaria  per  il
 1997  attribuisce al Governo, invero, anche la potesta' di "apportare
 le conseguenti modifiche  agli  adempimenti  posti  a  carico...  dei
 concessionari ... e degli uffici finanziari ...".
   Si  puo' fondatamente dubitare, peraltro, che tale previsione debba
 intendersi in senso cosi' lato da ricomprendere anche l'attivita'  di
 riscossione  delle  sanzioni  penali  e  delle  spese  di  giustizia.
 Infatti:
     a) Sul piano strettamente letterale con la locuzione "conseguenti
 modifiche"  si  possono  ricomprendere  tutte  le  variazioni   della
 normativa  o  delle  materie  coinvolte che siano necessarie, utili o
 anche solo  opportune  ma  che  in  ogni  caso,  coinvolgano  aspetti
 meramente  accessori,  collaterali  o, comunque, strumentali rispetto
 all'obbiettivo designato.
     b) Le conseguenze derivanti dall'attribuzione  della  materia  al
 S.R.T.,   invece,   appaiono   decisamente  rilevanti.  Solo  in  via
 esemplificativa si possono individuare i seguenti punti:
      il concessionario, una volta riscosse  le  somme,  e'  tenuto  a
 comunicare   alla   cancelleria  l'avvenuta  riscossione  delle  pene
 pecuniarie  (o,  comunque,  l'eventuale   sopravvenienza   di   causa
 estintiva)  affinche'  si possa procedere alla compilazione dei fogli
 complementari;
      il  concessionario,   su   richiesta   della   magistratura   di
 sorveglianza, dovra' rilasciare il certificato di pagate spese a fini
 di riabilitazione;
      il  concessionario  -  soggetto  privato  - dovra' richiedere al
 procuratore della Repubblica la conversione della pena  pecuniaria  e
 l'applicazione delle cause di estinzione della pena;
      il  concessionario dovra' eseguire i provvedimenti di cumulo del
 p.m.;
      sul piano normativo, poi, deve ritenersi implicitamente abrogato
 l'art. 460, comma 3, c.p.p. dove prevede che copia del decreto penale
 e' notificato "con il precetto" poiche' quest'ultimo resta sostituito
 dall'avviso di mora che spetta al concessionario.
   In tali termini, pertanto, verrebbe realizzata  una  modifica  che,
 per   il   settore  considerato,  ha  la  portata  di  una  autentica
 rivoluzione con  la  creazione,  ex  nihilo,  di  un  nuovo  soggetto
 istituzionale  - di natura privata - quale abituale interlocutore per
 gli organi giurisdizionali.
   Il parametro del giudizio di legittimita' costituzionale, pertanto,
 va individuato nell'art. 76 della Costituzione.
   6. - La questione esaminata, infine,  e'  rilevante  poiche'  resta
 investito,   nel   presente   giudizio,  un  presupposto  processuale
 dell'azione.