LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 763/1997 depositato il 7 aprile 1997, avverso Diniego rimborso - Irpef contro D.R.E. Umbria (sezione Terni) da Galassi Vittorio, residente a Terni in via Monticano n. 2, difeso dal dott. De Santis Enrico e dott. Pezzella Francesco, residente a Roma in via Aterno n. 15; Visto il ricorso e la memoria illustrativa presentate dal dott. E. De Santis e dal dott. F. Pezzella in rappresentanza del prof. Vittorio Galassi; Viste altresi' le deduzioni difensive dell'ufficio contenute nella sua comparsa di costituzione; considerato che rilievo fondamentale, ai fini del decidere, assume la disposizione dell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986 come modificato dall'art. 11 legge 30 dicembre 1991, n. 413; considerato, in particolare, che in relazione alla data dell'atto costituente il titolo per la riscossione di somme a titolo di indennita' di esproprio (26 giugno 1991) acquista particolare rilievo il comma 9 del citato art. 11, legge n. 413/1991; Ritenuto che il menzionato art. 11 consente di valorizzare ai fini impositivi il prezzo/indennita' di cessione/espropriazione di aree, quale che ne sia il rapporto con il valore di mercato del bene, recuperandone l'intero importo a tassazione; Ritenuto altresi' che tale disposizione assoggetta ad imposizione tali somme ancorche' il credito relativo si sia maturato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 413/1991; O s s e r v a Contrariamente al disposto ed alla struttura portante dell'art. 81, comma 1, lett. b) Tuir (d.P.R. n. 917/1986) la modifica di cui alla legge n. 413/1991 e' stato introdotto il criterio della valutabilita' ai fini reddittuali di quella particolare alienazione che si inquadri in un procedimento espropriativo. In altre parole mentre le plusvalenze derivanti dalla "generica" alienazione infraquinquennale di beni acquisiti per donazione o successione non rilevano ai fini dell'Irpef, un trattamento opposto e' riservato dal legislatore alle somme costituenti il controvalore della "speciale" alienazione connessa ad un procedimento espropriativo (differenza della quale non e' dato di comprendere minimamente il senso, non parendo espressione di una diversa capacita' reddittuale ed impositiva). Ancora: altra linea portante dell'art. 81 e' il concetto di plusvalenza che, gia' etimologicamente, evoca il concetto di un maggior valore, di una acquisizione economica straordinaria da assoggettare, in quanto tale, ad imposizione fiscale. La modifica all'art. 81 introdotta dall'art. 11 legge n. 413/1991 introduce una equivalenza assoluta tra tale "plusvalenza" ed il prezzo/indennita' di cessione/espropriazione, che viene elevato al rango di plusvalenza nella sua totalita', prescindendo da ogni valutazione circa la sua maggiore elevatezza (o, piuttosto, equivalenza o minusvalenza) rispetto al valore corrente del bene acquisito alla mano pubblica. In altri termini il concetto di plusvalenza viene riferito ad una realta' economica del tutto diversa (e confliggente, per lo piu') con quello di comune accezione, cosi' da far individuare una capacita' contributiva spuria, perche' in concreto non esistente (e cio', ancora una volta, senza che sussistono giustificate ragioni per tale speciale severita' impositiva). Da ultimo, il comma 9 dell'art. 11, legge n. 413/1991 individua capacita' contributive in circostanze e situazioni avveratesi antecedentemente alla sua promulgazione introducendo per di piu', ancora una volta, un discrimine temporale (31 dicembre 1988) del quale non e' data di comprendere la ragione. In definitiva le disposizioni esaminate paiono contrastare con il disposto degli artt. 53 e 3 della Costituzione, nel loro combinato disposto (oltre che nelle singole statuizioni di tali articoli) e la Commissione ritiene di fare proprio il dubbio di costituzionalita' delle menzionate norme gia' evidenziato dal ricorrente: in conseguenze di cio' il giudizio va sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale, che viene investita della risoluzione della questione.