LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 763/1997 depositato
 il 7 aprile 1997, avverso Diniego  rimborso  -  Irpef  contro  D.R.E.
 Umbria  (sezione Terni) da Galassi Vittorio, residente a Terni in via
 Monticano n. 2, difeso dal dott. De Santis Enrico  e  dott.  Pezzella
 Francesco, residente a Roma in via Aterno n. 15;
   Visto il ricorso e la memoria illustrativa presentate dal dott.  E.
 De  Santis  e  dal  dott.  F.  Pezzella  in  rappresentanza del prof.
 Vittorio Galassi;
   Viste altresi' le deduzioni difensive dell'ufficio contenute  nella
 sua  comparsa  di costituzione; considerato che rilievo fondamentale,
 ai fini del decidere, assume la disposizione dell'art. 81 del  d.P.R.
 22 dicembre 1986 come modificato dall'art. 11 legge 30 dicembre 1991,
 n.  413;  considerato,  in  particolare,  che  in relazione alla data
 dell'atto costituente il titolo per la riscossione di somme a  titolo
 di  indennita'  di  esproprio  (26  giugno 1991) acquista particolare
 rilievo il comma 9 del citato art. 11, legge n. 413/1991;
   Ritenuto che il menzionato art. 11 consente di valorizzare ai  fini
 impositivi  il  prezzo/indennita' di cessione/espropriazione di aree,
 quale che ne sia il rapporto con  il  valore  di  mercato  del  bene,
 recuperandone l'intero importo a tassazione;
   Ritenuto  altresi'  che tale disposizione assoggetta ad imposizione
 tali somme ancorche' il credito relativo si  sia  maturato  in  epoca
 anteriore all'entrata in vigore della legge n. 413/1991;
                             O s s e r v a
   Contrariamente  al  disposto  ed  alla struttura portante dell'art.
 81, comma 1, lett. b) Tuir (d.P.R. n. 917/1986) la  modifica  di  cui
 alla  legge  n.    413/1991  e'  stato  introdotto  il criterio della
 valutabilita' ai fini reddittuali di quella  particolare  alienazione
 che  si  inquadri  in  un procedimento espropriativo. In altre parole
 mentre  le  plusvalenze  derivanti   dalla   "generica"   alienazione
 infraquinquennale  di  beni acquisiti per donazione o successione non
 rilevano ai fini dell'Irpef, un trattamento opposto e' riservato  dal
 legislatore  alle  somme costituenti il controvalore della "speciale"
 alienazione connessa ad  un  procedimento  espropriativo  (differenza
 della  quale  non  e'  dato  di comprendere minimamente il senso, non
 parendo  espressione  di  una  diversa   capacita'   reddittuale   ed
 impositiva).
   Ancora:  altra  linea  portante  dell'art.  81  e'  il  concetto di
 plusvalenza che, gia'  etimologicamente,  evoca  il  concetto  di  un
 maggior  valore,  di  una  acquisizione  economica  straordinaria  da
 assoggettare, in quanto tale, ad  imposizione  fiscale.  La  modifica
 all'art.  81  introdotta dall'art. 11 legge n. 413/1991 introduce una
 equivalenza assoluta tra tale "plusvalenza" ed  il  prezzo/indennita'
 di cessione/espropriazione, che viene elevato al rango di plusvalenza
 nella  sua  totalita',  prescindendo da ogni valutazione circa la sua
 maggiore  elevatezza  (o,  piuttosto,  equivalenza  o   minusvalenza)
 rispetto al valore corrente del bene acquisito alla mano pubblica.
   In  altri  termini il concetto di plusvalenza viene riferito ad una
 realta' economica del tutto diversa (e confliggente, per lo piu') con
 quello di comune accezione, cosi' da far  individuare  una  capacita'
 contributiva  spuria,  perche'  in  concreto  non  esistente (e cio',
 ancora una volta, senza che sussistono giustificate ragioni per  tale
 speciale severita' impositiva).
   Da  ultimo,  il  comma  9 dell'art. 11, legge n. 413/1991 individua
 capacita'  contributive  in  circostanze  e   situazioni   avveratesi
 antecedentemente  alla  sua  promulgazione  introducendo per di piu',
 ancora una volta, un discrimine  temporale  (31  dicembre  1988)  del
 quale non e' data di comprendere la ragione.
   In  definitiva  le disposizioni esaminate paiono contrastare con il
 disposto degli artt. 53 e 3 della Costituzione,  nel  loro  combinato
 disposto  (oltre che nelle singole statuizioni di tali articoli) e la
 Commissione ritiene di fare proprio il  dubbio  di  costituzionalita'
 delle   menzionate   norme   gia'   evidenziato  dal  ricorrente:  in
 conseguenze di cio' il giudizio va sospeso sino alla pronuncia  della
 Corte  costituzionale,  che  viene  investita della risoluzione della
 questione.